Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2634 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2634 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CAPANO PASQUALE N. IL 21/11/1961
2) FUSCONI ANTONELLA N. IL 20/02/1968
avverso l’ordinann n. 332/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 14/04/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite-le conclusioni del PG Dott. (..” •SPILL
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Uditi difensor Avv.; —

Data Udienza: 11/12/2012

4.

RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 6.12.2010 la Corte di appello di Catanzaro, quale
giudice dell’esecuzione, emetteva decreto di sequestro preventivo e
confisca ai sensi dell’art.12 sexies d.l. 8.6.1992 n.306, convertito nella
legge 7.8.1992 n.356, nei confronti dei beni elencati nel provvedimento e
ritenuti riconducibili a Capano Pasquale, condannato con sentenza della
Corte di appello di Catanzaro emessa il 6.12.2007 alla pena di anni 1 e

Avverso il decreto di sequestro preventivo e confisca Capano
Pasquale proponeva opposizione, rigettata dalla Corte di appello di
Catanzaro con decreto del 14.4.2011.
Avverso il decreto di rigetto dell’opposizione ricorre la difesa di
Capano Pasquale deducendo:1) violazione degli artt.666 comma 4 e 676
cod.pen. in quanto la procedura di applicazione della confisca con
procedimento “de plano” deve intendersi riferita alla sola confisca
obbligatoria prevista dall’art.240 cod.pen. e non può essere estesa alla
confisca prevista dall’ art.12 sexies; 2) eccepisce l’illegittimità
costituzionale degli artt.666 e 676 cod.proc.pen. e 12 sexies della legge
7.8.1992 n.356 per contrasto con gli artt.111 e 117 Cost., 3 e 6 della
CEDU e arti protocollo addizionale, nella parte in cui non prevedono che
la confisca per sproporzione debba essere adottata all’esito di una
pubblica udienza, davanti ad un giudice terzo ed imparziale e con le
garanzie del contraddittorio nella formazione della prova; 2) omessa
motivazione in ordine alla necessaria sussistenza di

un nesso tra i beni

confiscati e il reato per cui è intervenuta condanna; omessa motivazione
in ordine alla sussistenza del requisito della sproporzione tra il valore dei
beni confiscati ed il reddito e l’attività economica svolta da Capano;
motivazione meramente apparente nella parte in cui ha escluso la
rilevanza dei contratti di appalto per la costruzione di opere edili di
notevole importo allegati dal ricorrente in base alla argomentazione che
“la sottoscrizione dei contratti di appalto per diversi milioni di euro non
costituisce prova dell’incasso del corrispettivo contrattuale”, così
violando il disposto dell’art.12 sexies legge 7.8.1992 n.356 che consente
di dimostrare la provenienza dei beni dalle attività economiche svolte
dall’interessato; omessa motivazione nella parte in cui l’impugnata

mesi 4 di reclusione per il reato previsto dagli artt.81,110,644 cod.pen.

.771″

ordinanza non ha considerato la consulenza tecnica con allegata
documentazione prodotta dal ricorrente; eccepisce l’inapplicabilità della
confisca prevista dal citato art.12 sexies alle persona giuridiche con
riferimento a beni intestati a Gruppo Cieffe s.p.a.
La difesa di Fusconi Antonella, intestataria di una serie di beni
confiscati, propone autonomo ricorso eccependo di non essere stata
convocata nel procedimento di opposizione alla confisca; reitera le

proprio, la omessa motivazione in ordine alla interposizione fittizia dei
beni.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Capano Pasquale è fondato nei termini di seguito indicati.
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.La confisca dei beni
patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado
di giustificare la provenienza, prevista dall’articolo 12-sexies legge 8
agosto 1992 n. 356, può essere disposta anche dal giudice
dell’esecuzione che provvede “de plano”, a norma degli articoli 676 e
667, comma 4, cod. proc. pen., (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001,
Derouach, Rv. 219221; Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011 – dep.
09/02/2012, Chafik, Rv. 251792).
2.Le eccezioni di illegittimità costituzionale devono essere respinte
per manifesta infondatezza. L’osservanza del principio del contraddittorio
è assicurato dalla facoltà, prevista dall’ art.667 comma 4 cod.proc.pen.
ed esercitata dal ricorrente, di proporre opposizione avverso il
provvedimento emesso de plano, con conseguente instaurazione del
procedimento camerale nel contraddittorio delle parti ai sensi dell’art.666
cod.proc.pen.; non sussiste violazione del principio di terzietà ed
imparzialità del giudice poiché l’opposizione ai provvedimenti del giudice
dell’esecuzione prevista dagli artt.667, comma 4, e 676, comma 1,
cod.proc.pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza
diretta ad ottenere una decisione in contraddittorio. (Sez. U, n. 3026 del
28/11/2001 – dep. 25/01/2002, Caspar Hawke, Rv. 220577), con
conseguente inapplicabilità del principio secondo cui il giudice del
gravame deve essere diverso da quello che ha emesso il provvedimento

2

doglianze formulate dal ricorrente Capano aggiungendo, quale motivo

impugnato; la Corte EDU, nel ribadire la rilevanza della pubblicità
dell’udienza dei procedimenti che possono incidere sui diritti fondamentali
del cittadino, ha previsto cause legittime di deroga in ragione della
natura della questione trattata connotata da alto tecnicismo (Corte EDU,
Sez.II 18.5.2010 Udorovic c.Italia, ric.), requisito ricorrente in caso di
udienza destinata a verificare, in contraddittorio con le parti, la
sussistenza del requisito della sproporzione dei beni posseduti rispetto al

provenienza dei beni stessi e l’intestazione fittizia ad altri soggetti.
3. E’ fondato il motivo di ricorso relativo alla mancanza di ogni
valutazione in ordine al presupposto della misura ablatoria costituita,
secondo quanto risulta dalla richiesta di applicazione della confisca
avanzata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
appello, dalla sentenza di condanna per il reato previsto dagli
artt.81,110, 644 comma 5 n.2 e 3 cod.pen. L’ipotesi speciale di confisca
prevista dell’art. 12 sexies del d. I. 8 giugno 1992, n.306 conv. in I. 7
agosto 192 n.356, ha struttura e presupposti diversi dall’istituto generale
della confisca disciplinato dall’art. 240 cod. pen., caratterizzandosi per il
fatto di non richiedere la sussistenza di un nesso pertinenziale di
derivazione diretta dei beni dal reato per il quale è intervenuta condanna,
avendo il legislatore non irragionevolmente ritenuto di presumere
l’esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni
di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino
di valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica del
condannato stesso (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 – dep. 19/01/2004,
Montella, Rv. 226490; Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18).Ciò
premesso, questo Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale
secondo cui, affinché la presunzione normativa di provenienza illecita del
bene possa operare, è quantomeno necessario che la collocazione
temporale del reato presupposto non sia tale da escludere

ictu ()cui/

qualunque interrelazione tra l’attività delittuosa per cui è intervenuta
condanna ed i beni oggetto di confisca, anche in relazione alla data di
ingresso dei medesimi nel patrimonio del condannato.(in tal senso Sez. 1,
n. 11049 del 05/02/2001, Di Bella, Rv. 226051; Sez. 5, n. 2469 del
23/04/1998, Bocca F, Rv. 211763 secondo cui la presunzione di

3

reddito dichiarato o all’ attività economica esercitata, la legittima

illegittima acquisizione dei beni da parte dell’imputato deve essere
circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale). Poiché il
provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione sul punto
esso deve essere annullato con rinvio per nuovo esame.
Premessa la inapplicabilità in via diretta nei confronti delle persone
giuridiche della confisca prevista dall’art. 12 sexies legge 7 agosto 1992
n. 356 ( Sez. 1, n. 1116 del 05/11/2009 – dep. 13/01/2010, Zane’, Rv.

a carico della società per azioni, ma ha applicato la misura ablatoria nei
confronti di beni facenti capo al condannato Capano Pasquale, che ne
aveva la disponibilità per il tramite della interposta persona giuridica.
Il ricorso proposto da Fusconi Antonella è infondato, du4 ~-14:0-t-1 , 51″-ith’
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1. Non sussiste la dedotta nullità per omessa citazione della

1

ricorrente essendovi agli atti prova della avvenuta citazione di Fusconi
Antonella all’udienza camerale di trattazione dell’opposizione alla confisca
( f.146 e 148).
2.Non sussiste il dedotto vizio di mancanza di motivazione in ordine
alla qualifica della ricorrente quale persona interposta per l’intestazione
fittizia di beni riconducibili al coniuge Capano Pasquale, avendo la Corte
di appello espressamente evidenziato la totale sproporzione tra la
capacità reddituale personale della ricorrente,
dichiarazioni dei redditi,

risultante dalle

ed il valore dei beni di cui risulta formale

proprietaria.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla
Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma il 11.12.2012

245946), l’ordinanza impugnata non ha disposto la confisca direttamente

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