Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2633 del 23/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 2633 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DARII IULIAN N. IL 30/10/1982
avverso l’ordinanza n. 216/2011 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
08/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sennte le conclusioni del PG Dott. CA AA„,t;fre h-o4.es2,
empie, 1,47r, (AZ 4140 lad Ihrtre* 2(4 AZ
eut449;

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Venezia,
deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, non ravvisando i presupposti
dell’istituto, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato
continuato presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di Darli
Iulian in relazione ai reati contro il patrimonio, in massima parte ricettazione,

irrevocabili nei suoi confronti, oggetto del provvedimento di cumulo emesso dal
Pubblico ministero della sede, in data 11 ottobre 2011.

2. Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto ricorso per cassazione,
personalmente, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per
avere il giudice dell’esecuzione illegittimamente respinto l’Istanza, ritenendo, del
tutto Incongruamente, che la commissione di reati della stessa indole ed in un
arco temporale ristretto (nove mesi) costituisse indice non già dell’esistenza di
un medesimo disegno criminoso ma di abitualità e professionalità nel reato,
senza considerare che nel caso in esame difettavano i presupposti per ritenere
esso ricorrente delinquente abituale, avuto riguardo anche alla circostanza che i
reati oggetto dell’istanza erano stati giudicati con sentenze emesse ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen..

CONSIDERATO /N DIRITTO

1. L’impugnazione proposta da Darli Iulian, nei termini meglio precisati in
prosieguo, è fondata e merita accoglimento.
Premesso, infatti, che l’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il
potere dl applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le
pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili,
secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen., e che tra gli indici rivelatori
dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza
cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di
luogo, nel senso che anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti
indici – purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del
riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – li giudice deve accertare
se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1587 dell’1/3/2000, dep. Il 20/4/2000, Rv. 215937,
imp. D’Onofrio), dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, invero quanto mai

(91)2″

dallo stesso commessi ed oggetto di tre sentenze di condanna divenute

concisa, non emerge che Il giudice dell’esecuzione abbia proceduto ad
un’approfondita e completa disamina di tali elementi, risolvendosi la stessa in
affermazioni astratte che non Illustrano, in particolare, le effettive ragioni per cui
la commissione dei reati oggetto dell’istanza – per altro neppure specificati
nell’ordinanza, sia pure soltanto attraverso l’indicazione della sola norma
Incriminatrice violata – doveva ritenersi indicativa soltanto di una «abitualità e
professionalità del crimine», senza denotare la esistenza di una deliberazione di
un programma criminoso, e ciò nonostante la prossimità temporale e la

1.1 Tale insufficienza argomentativa si rivela certamente non trascurabile
ove si consideri che la rilevazione di una compresenza di plurimi elementi
Indicatori dell’unicità del disegno criminoso (natura omogenea dei reati; loro
prossimità temporale; identità del movente), anche in base ad elementari regole
mutuabili dalla teoria del calcolo delle probabilità, non può non esplicare un
«effetto moltiplicatore» riguardo all’eventualità dell’effettiva sussistenza del dato
da accertare (in tal senso si veda Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 – dep.
07/04/2010, I3onasera, Rv. 246838, secondo cui in tema di continuazione,
l’analogia dei singoli reati, l’unitarietà del contesto, l’identità della spinta a
delinquere, e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,
singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una
programmazione e deliberazione unitaria, e, però, ciascuno di questi fattori,
aggiunto ad un altro, Incrementa la possibilità dell’accertamento dell’esistenza di
un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente
all’aumento delle circostanze indiziarie favorevoli).

2. Presentando l’ordinanza impugnata, l’evidenziata insufficienza
motivazionale, il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio al
GIP del Tribunale di Venezia, per nuovo esame dell’Istanza.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale
di Venezia.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2012.

medesimezza del movente delle varie azioni criminali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA