Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2632 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2632 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LA PERLA S.A.S.
avverso l’ordinanza n. 155/2011 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
22/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 5.e/41U- Skm:’›tat–; i it
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/11/2012

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con provvedimento in data 22 luglio 2011, deliberato ai sensi dell’art. 130
cod. proc. pen., il GIP del Tribunale di Siracusa ha disposto, su istanza del
Cancelliere di quel medesimo Tribunale, la correzione della sentenza n. 647/2010
emessa il 28 settembre 2010 nei confronti, tra gli altri, della società La Perla
s.a.s., ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., eliminando la parte relativa alla
concessione alla predetta società del beneficio della sospensione condizionale

2. Contro tale provvedimento il difensore della società La Perla s.a.s. ha proposto
ricorso per cassazione con il quale deduce l’Illegittimità del ricorso alla procedura
della correzione di errore materiale essendo stata apportata una modifica
essenziale alla decisione e con provvedimento de plano.

3. La censura è fondata e, conformemente alle conclusioni del Procuratore
generale presso questa Corte, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
3.1 II giudice che ha emesso la sentenza con cui è stato concesso Il beneficio
della sospensione condizionale non aveva alcun potere di eliminarlo con la
procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., utilizzabile secondo la costante
giurisprudenza dl questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 6^ 24/2/99, Zanichelli, rv.
214.138; Sez. 3^ 13/1/00, Massaro, rv. 215.528; Sez. 4^ 5/2/03, P.M. in proc.
Pieralisi, rv. 224.107) solo per errori la cui correzione non comporta una
modificazione essenziale dell’atto, quale invece si avrebbe nel caso di specie.
L’eliminazione di un beneficio erroneamente concesso può invero avvenire solo in
sede di cognizione, attraverso l’attivazione dei mezzi di impugnazione previsti
dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2012.

della pena, con riferimento alla sanzione amministrativa alla stessa comminata.

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