Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2632 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2632 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KUCI AMARILDO N. IL 11/04/1967
avverso la sentenza n. 390/2014 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
30/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/scelti* le conclusioni del PG Dott. E
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO

2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, attraverso la
produzione di idonea documentazione, la difesa ha dimostrato che il danaro in questione
era di provenienza lecita, avendo il Kuci beneficiato di due vincite presso la sala
scommesse Iziplay di Perugia, per un importo complessivo di euro 7200, ed avendo egli
svolto attività lavorativa, per circa un quindicennio, come operaio edile presso varie
imprese, come dimostrato dal certificato rilasciato dal Centro per l’impiego di Perugia, per
poi aprire una ditta individuale, regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio di
Perugia, che ha operato sino all’anno 2011. Sarebbe stato quindi onere della Procura
svolgere indagini, al fine di verificare se gli importi indicati nei due assegni circolari
prodotti dal Kuci, con cui era stata pagata la vincita, fossero stati o meno incassati in
contanti, come sostenuto dall’imputato.
2.1. Anche la confisca dell’autovettura Chevrolet, intestata a Cullaj Anita, è ingiustificata,in
quanto la Cullaj l’ha acquistata utilizzando somme di danaro di provenienza lecita, poiché
ella lavora, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della ditta “Verniciatura
legno”, sin dal 12 novembre 2009. Il prezzo del veicolo (euro 17.800) è stato saldato
mediante un finanziamento sottoscritto dalla Cullaj, per euro 6000. Per la parte
rimanente,vi è stato un contributo del marito, che, nell’anno 2012, ha ottenuto il rimborso
di una polizza assicurativa personale, per l’importo di euro 12.782. Peraltro l’autovettura
veniva usata dal ricorrente soltanto sporadicamente e comunque mai per commettere
reati in materia di stupefacenti, non essendo stata accertata la presenza di droga
all’interno del mezzo. Né le dichiarazioni di un coindagato, che ha riferito che il Kuci
prelevò la droga dal portabagagli della predetta autovettura o le tracce olfattive di una
pregressa presenza di stupefacente a bordo del mezzo, rilevate dai cani antidroga,possono
dimostrare un collegamento stabile e funzionale tra l’utilizzo del veicolo e l’attività
criminosa, tale da legittimare la misura di sicurezza patrimoniale disposta, anche perché il
mezzo non aveva subito alcuna modifica e lo stupefacente è stato ritrovato all’interno
dell’abitazione del Kuci e non dell’autovettura.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
3.Con requisitoria depositata 1’8 giugno 2015, il Procuratore generale presso questa Corte
ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate si collocano al di fuori dell’area della deducibilità nel giudizio di
cassazione, ricadendo sul terreno del merito. Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in
ordine al profilo in disamina, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione
esente da vizi logico-giuridici. D’altronde, occorre tener presente, in ordine alla confisca della
somma in questione, che la misura ablatoria, ex art. 12-sexies I. 356/92, relativamente al
danaro, ai beni e alle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza, è
obbligatoria anche laddove si proceda ex art. 444 cod. proc. pen., allorché i beni rappresentino
profitto del reato, come nel caso in cui si ritenga che essi costituiscano provento della vendita
di stupefacenti (Cass., Sez. 4, n.44515 del 19-4-2001, Rv. 220937). In tal caso, il giudice è
tenuto a motivare adeguatamente in ordine alla mancanza di giustificazione circa la
1

1. Kuci Amarildo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la
quale è stata applicata al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena da lui richiesta, in
ordine a plurime imputazioni ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché ad
un’accusa di sfruttamento della prostituzione, nella parte in cui è stata disposta la confisca
di un’autovettura e della somma di danaro di euro 4400.

2. Nel caso di specie, il giudice ha senz’altro adempiuto a tale obbligo mediante una
motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare
l’itinerario concettuale esperito. Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate
dal giudice a quo, alle pagine 4-5 della sentenza impugnata, segnatamente laddove il Tribunale
sottolinea la mancanza di redditi leciti da parte dell’imputato e l’utilizzo della vettura per
organizzare ed attuare le attività criminose. D’altronde, il vizio di manifesta illogicità che, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione implica
che il ricorrente dimostri che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente
sul piano della razionalità e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare
con la prospettazione di un’altra interpretazione delle risultanze processuali, in tesi egualmente
corretta, sotto il profilo logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato
logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale obiettare che questi atti si prestavano
a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U. 27-91995,Mannino ,Rv. 202903), opponendo alle ponderate e argomentate valutazioni del
giudicante una diversa prospettazione, magari altrettanto ragionevole (Sez. U. 19-6-1996, Di
Francesco, Rv. 205621).
3. Sotto altro profilo, va rilevato che, ove, sulla base dell’asserto formulato dal ricorrente, si
assuma che l’auto era non solo formalmente di proprietà della moglie ma anche nella
disponibilità di fatto, pressoché esclusiva, di quest’ultima e non del ricorrente, occorre
concludere nel senso che legittimata all’impugnazione è soltanto la Cullaj e non quest’ultimo.
4.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc.
pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 10-11-2015.

provenienza dei beni o del denaro confiscato e alla sproporzione tra il valore dei beni posseduti
e il reddito dell’imputato, non potendo la motivazione sommaria, propria del rito
dell’applicazione della pena su richiesta, estendersi alla misura di sicurezza patrimoniale
(Cass., Sez. 4,n.28750 del 21-3-2002, Rv. 222062; Sez. 4, n. 43943 del 22-9-2005, Rv.
232733).

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