Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2631 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2631 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IERINÒ VITTORIO, nato il 04/07/1959
avverso l ‘ordinanza n. 4/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del
01/07/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ANGELA TARDIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. SANTE SPINACI,
che ha chiesto rigettarsi il ricorso con le conseguenti statuizioni.

Data Udienza: 22/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza dell’i luglio 2011 la Corte d’appello di Catanzaro,

decidendo quale Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata
nell’interesse di Ierinò Vittorio, volta a ottenere il riconoscimento del vincolo
della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del 24 marzo 2006 della
Corte d’appello di Reggio Calabria, definitiva il 31 ottobre 2006, e con la

giugno 2010.
1.1. La Corte argomentava il rigetto osservando, dopo aver richiamato i
principi di diritto in tema di identità del disegno criminoso ed enunciato i fatti, le
loro date di commissione e le statuizioni delle due sentenze di condanna, che:
– non era possibile configurare un disegno originario e unitario tra i reati
oggetto di contestazione nei due distinti processi;
– non era condivisibile l’assunto difensivo che riconduceva il vincolo alla
programmazione dei reati al momento della nascita dell’associazione;
– dall’esame della motivazione delle sentenze era emerso che la
realizzazione dei reati giudicati con la seconda sentenza era dettata da motivi
contingenti, connessi alla latitanza dell’istante.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Ierinò Vittorio, che ne chiede l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e
671 cod. proc. pen., e vizio della motivazione per illogicità manifesta, rilevante ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al diniego del
vincolo della continuazione.
Secondo il ricorrente, l’ordinanza, partendo da condivisibili premesse, non
ne ha fatto corretta applicazione, avendo omesso di considerare, in punto di
fatto, due circostanze rilevanti:
– i reati oggetto della seconda sentenza resa dalla Corte d’appello di
Catanzaro erano una parte di quelli giudicati con la prima sentenza,
originariamente considerati in un unico processo, che aveva avuto inizio dopo
l’arresto di esso ricorrente, a seguito di una lunga latitanza, e che era stato
instaurato dall’autorità giudiziaria di Reggio Calabria in relazione agli
accertamenti svolti e riscontrati dalle sue stesse dichiarazioni confessorie;
– tutti i reati oggetto delle due decisioni erano stati commessi da esso
ricorrente durante la sua latitanza, poiché, come da egli stesso dichiarato, la
necessità di spostarsi frequentemente a causa del suo stato l’aveva portato a

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sentenza del 23 ottobre 2008 della Corte d’appello di Catanzaro, definitiva il 18

stipulare accordi con altri soggetti in Calabria e in Lucania, volti al compimento di
azioni delittuose nella zona originaria (la locride), nel catanzarese e in Lucania
per autofinanziare la comune latitanza, con conseguente riconducibilità di tutte le
attività delittuose a unico quadro programmatico.
Né, ad avviso del ricorrente, in punto di diritto l’ordinanza impugnata ha
tenuto conto dei principi fissati da questa Corte e in dottrina in tema di
medesimo disegno criminoso, che avrebbe dovuto riconoscere, ove avesse
considerato adeguatamente le predette circostanze fattuali e le dichiarazioni da

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta concludendo per il rigetto del ricorso

4. Con memoria del 25 ottobre 2012, il ricorrente deduce che questa Corte
decidendo la posizione di Galleja Bruno, del tutto identica alla sua in ordine alle
decisioni e alle condanne oggetto della richiesta, ha annullato con rinvio la
decisione impugnata, che non aveva tenuto conto che la Corte d’appello di
Reggio Calabra, con la sentenza del 24 marzo 2006, aveva riconosciuto il vincolo
della continuazione tra i delitti commessi tra il giugno e l’ottobre 2002 e che in
detto arco temporale risultavano commessi i reati giudicati dalla Corte d’appello
di Catanzaro con sentenza del 23 ottobre 2008.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. A norma dell’art. 671 cod. proc. pen. il giudice dell’esecuzione può
applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o
decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa
persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla
base dei criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la continuazione
presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale,
già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità almeno a grandi
linee, e tale situazione è ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di
vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo
secondo contingenti opportunità, quale quello tipico dell’associazione per
delinquere (tra le altre, Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010,

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esso rese.

Marigliano, Rv. 248862; Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, dep. 17/12/2009,
Maniero, Rv. 245472; Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di
Maria, Rv. 243632; Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006, dep. 25/10/2006, Francini,
Rv. 234980; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, dep. 19/04/2004, Tuzzeo, Rv.
229052; Sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000, dep. 31/01/2001, Barresi, Rv.
218397).
2.1. La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di
trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi

spinte criminose indipendenti e reiterate -, poiché attiene alla “inesplorabile
interiorità psichica” del soggetto, deve essere ricavata di regola da indici esteriori
significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle
condotte tenute.
Tra tali indici, esemplificativamente elencati dalla giurisprudenza, vengono
in considerazione la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste
a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la
causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e
il contenuto intervallo temporale. Essi hanno normalmente un carattere
sintomatico, e non direttamente dimostrativo, della preordinazione di fondo che
unifica le singole violazioni, e l’accertamento diretto al riconoscimento o al
diniego del vincolo della continuazione, pur officioso e non implicante oneri
probatori, deve assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non
potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni (tra le altre, Sez. 1,
n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 5, n.
49476 del 25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notar°, Rv. 245833; Sez. 1, n. 44862
del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 1, n. 1587 del
01/03/2000, dep. 20/04/2000, D’Onofrio, Rv. 215937).
2.2. Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato la cognizione
del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari
reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna,
conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione
(sentenze allegate o da acquisire ex officio ludicis ai sensi dell’art. 186 disp. att.
cod. proc. pen.) e attraverso il loro raffronto alla luce delle ragioni enunciate
dall’istante (tra le altre, Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, dep. 28/09/2010, Di
Sabatino, Rv. 248276; Sez. 1, n. 14188 del 30/03/2010, dep. 14/04/2010,
Russo, Rv. 246840; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, dep. 02/03/2007, Aloisio e
altri, Rv. 236261; Sez. 5, n. 18586 del 04/03/2004, dep. 22/04/2004, D’Aria,
Rv. 22982).

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si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di

2.2. Questa Corte ha da tempo anche precisato che non possono trascurarsi
in sede esecutiva i criteri di applicazione dell’art. 81 cod. pen. che risultano
adottati, nell’ambito di ciascun processo di cognizione, riguardo alla pluralità di
reati oggetto delle singole sentenze di condanna, in quanto l’intenzione del
legislatore è appunto quella di porre rimedio, con l’art. 671 cod. proc. pen., a
eventuali lacune e carenze del giudizio di cognizione estendendo alla fase
esecutiva la possibilità di realizzare quella stessa unificazione che,
verosimilmente, sarebbe stata disposta con un’unica sentenza di condanna, se

1737 del 12/04/1991, dep. 14/05/1991, Zanatta, Rv. 187579), e che il giudice
dell’esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione
operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi,
giudicati separatamente e con un’unica sentenza, e può escludere l’esistenza del
vincolo in questione solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e
significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti,
oggetto della richiesta presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non
riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (Sez. 1, n.
20471 del 15/03/2001, dep. 18/05/2001, Ibba, Rv. 219529; Sez. 1, n. 11240
del 06/12/2000, dep. 21/03/2001, Bersani, Rv. 218523, e, da ultimo, Sez. 1, n.
25058 del 04/04/2012, dep. 22/06/2012, Galleja, non massimata).

3. Il Giudice dell’esecuzione non solo non si è adeguato a tali principi,
condivisi dal Collegio, ma ha anche omesso di evidenziare quale sia stato l’iter
logico seguito per ritenere che, alla base dei reati separatamente giudicati, non
vi fosse un’unica originaria ideazione criminosa.
L’unico elemento cui l’ordinanza impugnata ha fatto riferimento è stata
l’impossibilità di desumere dalla lettura degli atti elementi idonei a dimostrare
che i reati per i quali l’istante ha riportato condanna siano stati programmati al
momento della nascita dell’associazione, risultando quelli giudicati dalla Corte
d’appello di Catanzaro dettati dallo stato di latitanza del medesimo, ritenuto
quale motivo contingente e non espressione di un’unica risoluzione delittuosa.
In tal modo, il Giudice dell’esecuzione, che non ha inquadrato
temporalmente lo stato di latitanza del condannato in riferimento alle due
sentenze e coerentemente alle risultanze delle medesime, quanto alle date e ai
luoghi di commissione dei reati, non ha neppure logicamente evidenziato, in
aderenza agli indicati principi di diritto, le ragioni giustificative della esclusione,
nel caso concreto, della unitarietà del disegno criminoso tra i reati,
separatamente oggetto di contestazione e separatamente giudicati nei processi
definiti con le due sentenze richiamate nella istanza.

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questa avesse investito tutti i reati commessi dal soggetto interessato (Sez. 1, n.

3.1. Il Giudice, infatti, avendo riguardo ai dati fattuali rilevabili dalle
prospettazioni difensive e allegazioni documentali, in esse comprese le sentenze
emesse a carico del richiedente, poste a sostegno dell’istanza di applicazione
dell’istituto di cui all’art. 671 cod. proc. pen., doveva verificare con riferimento al
caso concreto se le violazioni commesse, per la loro natura, le loro modalità di
commissione, il contesto spazio-temporale in cui esse si erano collocate e la loro
causale, potevano ricondursi a un disegno criminoso unitario; analizzare le
ragioni per le quali, in sede di cognizione, era stato ravvisato con la sentenza del
24 marzo 2006 il vincolo della continuazione tra varie condotte delittuose
commesse nell’arco temporale compreso tra giugno e ottobre 2002,
cronologicamente in gran parte comprensivo di quello (tra agosto e novembre
2002) nel quale erano stati commessi i reati oggetto della sentenza del 23
ottobre 2008, e dimostrare l’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui
tali ultimi reati, a loro volta unificati per continuazione, e soprattutto quelli
omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo era stato riconosciuto, non potevano
essere ricondotti a differenza degli altri al delineato disegno.
La Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di Giudice dell’esecuzione, si è
invece limitata a svolgere una disamina astratta e generica, pervenendo a
conclusioni la cui correttezza non è suscettibile di reale verifica.

4. Si impone pertanto l’annullamento – con rinvio – dell’ordinanza impugnata
per nuovo, più approfondito, esame alla luce dei rilievi sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello
di Catanzaro.
Così deciso in Roma, in data 22 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

a

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