Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2631 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2631 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIASIOLI SANDRO N. IL 14/02/1973
FERRARESSO MORENA N. IL 07/05/1972
avverso la sentenza n. 9989/2014 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
12/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott.
_12t., 4t L7

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/11/2015

4c(12–,.

RITENUTO IN FATTO

2.1 ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la difesa aveva
versato in atti ampia documentazione, ignorata dal giudice, in merito alla lecita provenienza
dei beni. Gli appartamenti e box, intestati al Biasioli, siti in Campagna Lupia, sono stati infatti
acquistati mediante contrazione di regolari mutui, le cui rate venivano pagate con i proventi
dell’affitto degli stessi immobili. Così anche è stato acquistato con un mutuo, per euro
60.000,i1 negozio sito in Mira, intestato alla Ferraresso. L’auto usata Mercedes SLK è stata
comprata utilizzando un finanziamento, di euro 20.000, della Agos spa. Gli altri mezzi sono
stati acquistati, anch’essi usati, grazie ai proventi dell’attività di pizzeria. L’auto Fiat Punto
costituiva bene strumentale della società “Pizza Flash”, che è stata dissequestrata, ragion per
cui non ha senso confiscare il veicolo. Le polizze assicurative costituiscono normali attività di
investimento, finanziate con i proventi dell’attività della pizzeria e, in parte, della locazione
degli immobili. Non vi è pertanto alcuna sproporzione tra i redditi dichiarati dagli interessati e
l’importo dei mutui accesi.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
3. Con requisitoria depositata l’8 giugno 2015, il Procuratore generale presso questa Corte ha
chiesto declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze formulate si collocano al di fuori dell’area della deducibilità nel giudizio di
cassazione, ricadendo sul terreno del merito. Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in
ordine al profilo in disamina, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione
esente da vizi logico-giuridici. D’altronde, occorre tener presente che la misura ablatoria, ex
art. 12-sexies I. 356/92, relativamente al danaro, ai beni e alle altre utilità di cui il condannato
non possa giustificare la provenienza, è obbligatoria anche laddove si proceda ex art. 444 cod.
proc. pen., allorché i beni rappresentino profitto del reato, come nel caso in cui si ritenga che
essi costituiscano provento della vendita di stupefacenti (Cass., Sez. 4, n.44515 del 19-42001, Rv. 220937). In tal caso, il giudice è tenuto a motivare adeguatamente in ordine alla
mancanza di giustificazione circa la provenienza dei beni o del denaro confiscato e alla
sproporzione tra il valore dei beni posseduti e il reddito dell’imputato, non potendo la
motivazione sommaria, propria del rito dell’applicazione della pena su richiesta, estendersi
alla misura di sicurezza patrimoniale (Cass., Sez. 4,n.28750 del 21-3-2002, Rv. 222062; Sez.
4, n. 43943 del 22-9-2005, Rv. 232733).
2. Nel caso di specie, il giudice ha senz’altro adempiuto a tale obbligo in modo
adeguato,mediante una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del
tutto idonea a illustrare l’itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. Ciò si desume, in
particolare, dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, a p. 6 della sentenza
impugnata,segnatamente laddove il Tribunale sottolinea che i redditi leciti del Biasioli e della
convivente sono in aperto contrasto con il numero copioso dei beni immobili acquistati; con il
valore degli stessi; con i pesanti ratei dei plurimi mutui accesi; con il valore dei beni mobili
1

1. Biasioli Sandro e Ferraresso Morena ricorrono per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Venezia,in epigrafe indicata, emanata, ai sensi dell’ art. 444 cod. proc. pen., in
ordine ad una pluralità di imputazioni ex art. 73 d.P.R. 9-10-1990, n309, nella parte in cui è
stata disposta, a norma dell’ art. 12-sexies d. I. 306/92, la confisca di una serie di beni mobili
e immobili e di polizze assicurative.

acquistati; con il tenore di vita condotto dalla coppia, dimostrato anche dall’acquisto di generi
di lusso, e con il denaro contante di cui l’imputato, nel corso delle numerose conversazioni
telefoniche intercettate, riferisce di avere la disponibilità. D’altronde, il vizio di manifesta
illogicità che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., legittima il ricorso per
cassazione implica che il ricorrente dimostri che l’iter argomentativo seguito dal giudice è
assolutamente carente sul piano della razionalità e, per altro verso, che questa dimostrazione
non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione delle risultanze
processuali, in tesi egualmente corretta, sotto il profilo logico. Ne consegue che, una volta che
il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale obiettare
che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di
logicità ( Sez. U. 27-9-1995, Mannino ,Rv. 202903), opponendo alle ponderate e argomentate
valutazioni del giudice di merito una diversa prospettazione, magari altrettanto ragionevole
(Sez. U. 19-6-1996, Di Francesco, Rv. 205621).
2.1 ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc.
pen., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno a quello della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-11-2015.

e

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