Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26302 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26302 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1.
2.
3.

N. IL 26.09.1965
BENDATO LUIGI
N. IL 26.09.1965
BENDATO MARIO
BENDATO MAURIZIO N. IL 29.10.1969
Nei confronti di :
1.
2.

OSELLA GIANGIACOMO
PACCOTTI PIERO

Avverso il decreto del GIP presso il TRIBUNALE DI TORINO in data 12 marzo 2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona della dott.ssa Elisabetta Cesqui che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.

2.

3.

Con l’impugnato decreto reso in data 12 marzo 2014 il GIP presso il Tribunale di
Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione
presentata nell’interesse di Luigi, Mario e Maurizio Bendato nel procedimento a carico
di Paccotti Piero ed Osella Giangiaconno per il reato di omicidio colposo con colpa
professionale in danno di Maria Fazzalari, dante causa degli odierni ricorrenti.
Avverso tale decisione ricorrono a mezzo del difensore di fiducia le parti offese
deducendo violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto
proposto per motivi non consentiti.
Va premesso che il decreto impugnato è intervenuto dopo un precedente
accoglimento dell’opposizione alla richiesta di archiviazione e l’espletamento di una

Data Udienza: 07/01/2015

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 500,00 in favore della cassa delle ammende_
Così deciso nella camera di consiglio del 7 gennaio 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

perizia in sede di incidente probatorio.
Invero, l’ordinanza di archiviazione, ai sensi dell’art. 409, co. 6°, c.p.p. è ricorribile
per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127, co. 5°, c.p.p. e cioè per
violazioni concernenti l’integrità del contraddittorio nell’udienza camerale innanzi al
G.I.P.
Questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha ribadito che “il ricorso
per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di
mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio; ne consegue che è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per
omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite” (Cass. 1, Ord. n. 8842
del 14/03/2006, rv. 233582; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 436 del 05/12/2002 Cc.
(dep. 09/01/2003), Rv. 223329). Nel caso di specie il provvedimento impugnato
contiene un coerente ragionamento in ordine alle ragioni che hanno spinto il giudice
di merito all’archiviazione, sottolineando peraltro non contenga alcuna indicazione
degli elementi di prova e dell’oggetto dell’investigazione suppletiva. Di contro
l’odierno ricorso, a ben vedere, si sostanzia in una richiesta di riesame del vaglio di
congruità, in sede di legittimità, della scelta del GIP, assolutamente preclusa per
espressa disposizione di legge.
Non potendosi, pertanto, discorrere di mancanza grafica della motivazione, non
sussiste alcuna violazione di legge e del contraddittorio che consenta di ritenere
ammissibile il ricorso.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di C 500,00= (500/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.

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