Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26301 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26301 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
UWUSU BENJAMIN N. IL 25/02/1975
avverso la sentenza n. 33/2011 TRIBUNALE di PRATO, del
22/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per st

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Prato, con sentenza in data 22 giugno 2011, condannava Owusu Benjamin
alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 116, comma 13, del
codice della strada per aver guidato un autoveicolo senza aver conseguito la patente di guida.
Il fatto era stato accertato in Prato il 19 aprile 2009. Osservava il tribunale che l’imputato
risiedeva in Italia dal 25 gennaio 2005 ed era in possesso di patente di guida rilasciata dallo

anno da quando il cittadino straniero aveva preso la residenza in Italia.
2. Avverso la sentenza del tribunale proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del
suo difensore, deducendo l’intervenuta prescrizione del reato e vizio di legge derivante dalla
mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva la corte che, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito dalla corte di
legittimità, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare
l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli
elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale
all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione da parte del
giudice sia assimilabile più al compimento di una constatazione che a un atto di apprezzamento
e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 ).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al
proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui
positivamente deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento,
l’insussistenza del reato.
Tanto deve ritenersi riscontrabile nel caso di specie.
Invero, come osservato dalla corte di legittimità, (cfr. Cass., Sezione 4, n. 22059/2012, Rv.
252961), la disciplina riguardante la validità delle patenti rilasciate da paesi stranieri è
contenuta negli artt. 135 e 136 C.d.S., secondo cui lo straniero può guidare in Italia con la
patente rilasciata da paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall’inizio della
residenza in Italia; lo straniero, residente in Italia da meno di un anno e che guidi con patente
straniera scaduta di validità, commette l’illecito amministrativo ex art. 126 C.d.S., comma 7,
(guida con patente con validità scaduta); lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che
guidi con patente rilasciata da uno stato estero non più in corso di validità, commette il reato
contravvenzionale di guida senza patente; lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e
che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l’illecito amministrativo
1

stato della Nigeria. La patente di guida non era, dunque, idonea perché era decorso più di un

assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità (art. 126 C.d.S., comma 7).
In tal senso, si è espressa ripetutamente la giurisprudenza di questa corte, sia in relazione al
codice della strada previgente (non differente in tema, peraltro, da quello attuale), che al
codice in vigore (v. Sez. 4, n. 30229 del 04/06/2013 – dep. 12/07/2013, Sarr, Rv. 255906 ;
Cass., Sez. 4, n. 3699/1998, Rv. 213144; Cass., Sez. 4, n. 6821/2011, Rv. 249356).
Ora, nel caso che occupa risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente, residente in Italia
da più di un anno, era in possesso di patente di guida rilasciata dallo stato nigeriano di cui non

costituisce illecito amministrativo e la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
Così deciso il 16 giugno 2015.

è stata affermata la scadenza di validità. Ne consegue che il fatto ascritto all’imputato

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