Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26300 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26300 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE MATTEI MASSIMO N. IL 23/04/1966
avverso la sentenza n. 3044/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per e`

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Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La corte di appello di Genova, con sentenza in data 14 febbraio 2014, confermava la
sentenza del tribunale di Chiavari del 25 ottobre 2010 con cui De Mattei Massimo era stato
condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, con il beneficio
della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all’articolo 186, comma 2 lett. c,
del codice della strada aver circolato alla guida di un motociclo in stato di ebbrezza in

fatto era stato accertato in Sestri Levante e il 10 giugno 2009.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del suo difensore, deducendo nullità della sentenza impugnata per mancata assunzione
di una prova decisiva. Invero nei giudizi di merito era stato sostenuto che il rilevamento del
tasso alcolennico a seguito dell’alcoltest era dipeso dal fatto che l’imputato aveva assunto un
medicinale contenente una percentuale di alcol a causa di patologie congenite. La corte
d’appello inopinatamente non aveva disposto la perizia medica al fine di accertare se
l’assunzione del farmaco indicato avrebbe potuto influenzare l’esame dell’etilometro mentre
tale accertamento si imponeva, in considerazione del fatto che egli prima di mettersi alla guida
aveva bevuto una sola birra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.0sserva la corte che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Invero è stato affermato dalla corte di legittimità il principio secondo cui, in tema di guida in
stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di
ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale
accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione
dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all’assunzione
di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di
riscontri probatori (Sez. 4, n. 45070 del 30/03/2004, P.M. in proc. Gervasoni, Rv. 230489 ).
Nel caso che occupa la corte territoriale ha dato conto del fatto che l’imputato aveva dichiarato
di aver assunto il farmaco e che il teste dott. Martellacci aveva dichiarato di averglielo
prescritto e, tuttavia, ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che ciò non provava né
l’assunzione effettiva del farmaco né che la causa certa del rilevato tasso alcolemico fosse
riconducibile all’assunzione di esso, anche in considerazione del quantitativo percentuale
minimo di alcol nel farmaco indicato.
Inoltre la corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui
neppure in astratto la circostanza dell’assunzione del farmaco poteva assumere rilievo,
trattandosi di reato colposo in relazione al quale spettava in ogni caso al conducente
accertarsi, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza e incorrendo, in caso contrario, in
1

conseguenza dell’uso di bevande alcoliche con tasso alcolemico accertato di 1,5 g per litro. Il

colpa, della compatibilità dell’assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento
di mettersi alla guida ( cfr. Sez. 4, n. 15187 del 08/04/2015, Bregoli, Rv. 263154; Sez. 4, n.
19386 del 05/04/2013, De Filippo, Rv. 255835).
2. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi
non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen.. Dunque, pur essendo spirato il termine di prescrizione in relazione al reato ascritto

U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 giugno 2015.

all’imputato, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della causa estintiva del reato (Sez.

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