Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2630 del 22/11/2012
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2630 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CABODI ADOLFO N. IL 06/10/1932
avverso l’ordinanza n. 14395/2008 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
13/05/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/solsitite-le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.; ——
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Data Udienza: 22/11/2012
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13.5.2011 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Torino rigettava l’incidente di esecuzione proposto dal
difensore di Cabodi Adolfo che chiedeva la declaratoria di non esecutività,
con conseguente restituzione in termini per proporre opposizione, del
decreto penale di condanna emesso il 21.11.2008, notificato il 25.2.2010.
penale al difensore di fiducia in quanto la nomina fiduciaria era
intervenuta dopo l’emissione del decreto penale di condanna, non
dovendosi avere riguardo alla diversa data di notifica del decreto stesso.
Ricorre il difensore deducendo violazione di legge: il decreto penale
di condanna non è stato notificato, come richiesto dall’art.461
cod.proc.pen., al difensore di fiducia la cui nomina risulta depositata in
data 14.4.2008, antecedentemente alla emissione del decreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Premesso che la data di deposito della nomina del difensore di fiducia
indicata nell’incidente di esecuzione (14.5.2008) è anteriore non solo alla
notifica ma anche alla emissione del decreto penale, si osserva che
l’anteriorità della nomina rispetto alla emissione del decreto penale risulta
con certezza dal fatto che il decreto contiene l’indicazione quale difensore
di fiducia dell’avv.Mauro Carena in luogo del difensore di ufficio e
l’indicazione della avvenuta elezione di domicilio da parte dell’imputato
presso il difensore nominato di fiducia.
Poiché a norma dell’art.460 comma 3 cod.proc.pen. il decreto penale
di condanna deve essere notificato anche al difensore di fiducia nominato,
l’eventuale notifica al solo imputato e non anche al difensore, d’ufficio o
di fiducia, impedisce la decorrenza del termine stabilito dall’art.461
cod.proc.pen. per la proposizione dell’opposizione da parte del difensore
e quindi impedisce che il decreto divenga esecutivo ( Sez. 3, n. 5849 del
17/12/2003 – dep. 13/02/2004, Renica, Rv. 227838).
P.Q.M.
Il giudice adito riteneva l’irrilevanza della mancata notifica del decreto
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara la non
esecutività del decreto penale di condanna emesso il 21.11. 2008 dal
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino nei confronti di
Cabodi Alfonso. Dispone trasmettersi gli atti al predetto Giudice delle
indagini preliminari per la notifica del decreto penale al difensore. Si
comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma il 22.11.2012