Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2630 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2630 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICOTTI MAURIZIO N. IL 23/08/1969
avverso la sentenza n. 3503/2015 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
13/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/se le conclusioni del PG Dott. ()q
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Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO

2.11 ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca della
somma di euro 49.950, ingiustificatamente ritenuta dal giudice provento di reato, nonostante
il rilevante lasso di tempo intercorso tra l’epoca di perpetrazione dei delitti (anno 2012) e il
periodo in cui la somma è stata rinvenuta (giugno 2013). Né il giudicante ha motivato la
decisione di disporre la misura in disamina, adottata malgrado l’assenza di un rapporto di
pertinenzialità tra il danaro rinvenuto e il reato commesso, anche in considerazione del luogo
in cui la somma è stata trovata e cioè la casa del padre, soggetto incontrovertibilmente
estraneo ai fatti.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
3.Con requisitoria depositata il 5 giugno 2015, il Procuratore generale presso questa Corte ha
chiesto rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate si collocano al di fuori dell’area della deducibilità nel giudizio di
cassazione, ricadendo sul terreno del merito. Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in
ordine al profilo in disamina, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione
esente da vizi logico-giuridici. D’altronde, occorre tener presente, in ordine alla confisca della
somma in questione, che la misura ablatoria, ex art. 12-sexies I. 356/92, relativamente al
danaro, ai beni e alle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza, è
obbligatoria anche laddove si proceda ex art. 444 cod. proc. pen., allorché il danaro
rappresenti profitto del reato, come nel caso in cui si ritenga che esso costituisca provento
della vendita di stupefacenti (Cass., Sez. 4, n.44515 del 19-4-2001, Rv. 220937). In tal caso,i1
giudice è tenuto a motivare adeguatamente in ordine alla mancanza di giustificazione circa la
provenienza del denaro confiscato e alla sproporzione tra il quantum della somma posseduta
e il reddito dell’imputato, non potendo la motivazione sommaria, propria del rito
dell’applicazione della pena su richiesta, estendersi alla misura di sicurezza patrimoniale
(Cass., Sez. 4,n.28750 del 21-3-2002, Rv. 222062; Sez. 4, n. 43943 del 22-9-2005, Rv.
232733).
2. Nel caso di specie, il giudice ha senz’altro adempiuto a tale obbligo, mediante una
motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare
l’itinerario concettuale esperito, come si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate
dal giudice a quo a p. 3 della sentenza impugnata. D’altronde, il vizio di manifesta illogicità
che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione
implica che il ricorrente dimostri che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente
carente sul piano della razionalità e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a
che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione delle risultanze processuali, in tesi
egualmente corretta, sotto il profilo logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia
coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale obiettare che questi atti si
prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità ( Sez. U.
27-9-1995, Mannino ,Rv. 202903), opponendo alle ponderate e argomentate valutazioni del
1

1. Picotti Maurizio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la
quale è stata applicata al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena da lui richiesta, in
ordine ad una pluralità di imputazioni ex artt. 73-80 DPR 309/90.

giudicante una diversa prospettazione, magari altrettanto ragionevole (Sez. U. 19-6-1996, Di
Francesco, Rv. 205621).
3. Sotto altro profilo, va rilevato che, ove si assuma che il danaro era di proprietà del padretesi che, sebbene non venga esplicitamente formulata dal ricorrente, sembrerebbe, in qualche
modo, prefigurata nel ricorso-, occorre concludere nel senso che legittimato all’impugnazione
sia esclusivamente il padre del Picotti e non quest’ultimo.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 10-11-2015.

4.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc.
pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

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