Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 263 del 05/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 263 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PANU Pietro, n. a Ozieri (SS) il 12/02/1976
contro la sentenza della corte d’appello di Cagliari (sezione di Sassari), emessa in
data 29/06/2012;
– letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, E. Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto

1. Con la decisione in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Cagliari ha
confermato la sentenza emessa in data 12 luglio 2011, con cui il giudice
dell’udienza preliminare del tribunale di Sassari aveva condannano Pietro Panu alla
pena di un anno di reclusione per il delitto di calunnia (art. 368 c.p.) commesso in
danno dei carabinieri Roberto Fara e Roberto Muro, della compagnia di Ozieri.
Questi, recatisi per controllo alle ore 2.30, 2.45 e 3.15 della notte del 31
marzo 2006 presso la casa del Panu, ristretto agli arresti domiciliari, avevano
costatato l’assenza dell’uomo dall’abitazione, in quanto nessuno aveva risposto alle
ripetute chiamate, e lo avevano denunciato per evasione (art. 385, comma terzo,
c.p.).
Il Panu aveva invece affermato di avere subito un controllo, intorno alle 2,30
del mattino. Nella circostanza si “era mostrato” ai Carabinieri dal terrazzo di casa,
senza profferire parola, non essendo stato messo in condizione di interloquire,
perché uno dei due militari, sceso dall’autovettura di servizio e tenendolo sotto

1

Data Udienza: 05/11/2013

l’illuminazione dei fari del veicolo, lo aveva provocato dicendogli che poteva
eseguire il controllo a qualsiasi ora e che avrebbe potuto fargli revocare la misura
degli arresti facendo rapporto al giudice.
I giudici di merito hanno valutato come del tutto false e calunniose le accuse
del Panu contro i due carabinieri.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, che deduce vizio di
motivazione della sentenza e violazione ed errata interpretazione di legge, con

“appariva immediatamente inverosimile, contraria al più elementare senso logico,
addirittura assurda”, ciò che avrebbe dovuto indurre i giudici a ritenere
insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio
condivide, il delitto di calunnia, quale reato di pericolo per la cui configurabilità è
sufficiente anche l’astratta possibilità dell’inizio di un procedimento penale a carico
della persona falsamente incolpata, va escluso soltanto nell’ipotesi in cui la falsa
accusa abbia ad oggetto fatti manifestamente inverosimili o incredibili, per i modi e
le circostanze in cui è stata effettuata o per l’assoluta inattendibilità del contenuto,
tanto che per l’accertamento della sua infondatezza non sia necessario svolgere
alcuna indagine, risultando in tal caso l’azione sostanzialmente priva dell’attitudine
a ledere gli interessi protetti a norma dell’art. 49 cod. pen. (Cass. Sez. 6, n. 26177
del 17/03/2009, Vassura, rv. 244357).

2.

Nella specie, correttamente la Corte d’appello ha escluso

l’inverosimiglianza della denuncia di falso ideologico, realizzata dall’imputato ai
danni dei carabinieri nel verbale constatazione dell’assenza del Panu, base della
successiva notizia di reato inoltrata all’autorità giudiziaria.
L’accusa del Panu non presentava

prima facie i caratteri dell’assoluta

inverosimiglianza ed era idonea a fondare nei confronti degli accusati un
procedimento penale per abuso d’ufficio e falso ideologico in atti pubblico.

2

riferimento all’art. 385 c.p., assumendo che l’accusa mossa dal Panu ai carabineri

3. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta adeguata
al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa
delle ammende.

Roma 5 novembre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA