Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26299 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26299 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAGAZZO GIOACCHINO N. IL 01/01/1987
avverso la sentenza n. 3617/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
cp.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V -71.n, jxia_ /..\ co
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che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La corte di appello di Palermo, con sentenza in data 8 ottobre 2014, confermava la sentenza
del tribunale di Agrigento del 13 dicembre 2013 con cui Ragazzo Gioacchino era stato
condannato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante
contestata e con la riduzione per il rito, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00
di ammenda per il reato di cui all’articolo 186, comma 2 lett. c e 2 bis, del codice della strada

alcoliche con valore alcolemico pari a 2 g per litro e con l’aggravante di aver cagionato un
incidente stradale. Il fatto era stato commesso il 1 dicembre 2009.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza
impugnata nella parte in cui non era stato accolto il motivo di doglianza afferente la mancata
concessione della prevalenza delle circostanze generiche sulla contestata aggravante e
l’eccessività della pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.0sserva la corte che il ricorso è inammissibile. Invero le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto
nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche
qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza ( Sez. 5, n. 5579 del
26/09/2013 – dep. 04/02/2014, Sub o e altro, Rv. 258874 ). Nel caso che occupa la corte
territoriale ha motivato in maniera logica ed esaustiva in ordine alla conferma del giudizio di
equivalenza delle attenuanti generiche, confermando sul punto la sentenza del tribunale, sul
rilievo dell’elevatissimo stato di ebbrezza, dell’incidente stradale in cui erano state coinvolte
diverse autovetture regolarmente parcheggiate sulla pubblica via e dell’essersi l’imputato dato
alla fuga dopo il sinistro per le vie del paese.
2. Va poi considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da
sufficiente motivazione ( Sez. U, Sent. n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 )
Rv. 245931Sez. 5, Sent. n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 259142 ).

1

per aver guidato un’autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande

3. Infine va rilevato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen.. Dunque, pur essendo spirato, nel caso che occupa, il termine di
prescrizione del reato, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo di tale causa di estinzione
(Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13

spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 giugno 2015.

giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle

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