Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26298 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26298 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STRAFORINI PAOLO N. IL 09/10/1979
avverso la sentenza n. 113/2003 GIUDICE DI PACE di RIMINI, del
14/03/2003
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ap.‘,04.4_“,) ,,
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che ha concluso per e ,f2A..x.,,A.,_,,..z._e
\.p)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

Il giudice di pace di Rimini, con sentenza in data 14 marzo 2003, condannava Straforini Paolo
alla pena di euro 850,00 di ammenda e gli applicava la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per la durata di giorni 15 per aver commesso il reato
di cui all’articolo 186, commi 2 e 4, del codice della strada in quanto si era posto alla guida di
autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolico accertato pari a 0,79 g per litro e

Avverso la sentenza del giudice di pace proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo
del suo difensore, sostenendo di aver avuto la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza
del 4 febbraio 2014 e che il reato doveva dichiararsi estinto per prescrizione. Sosteneva, poi,
che il fatto ascritto all’imputato non era più previsto dalla legge come reato, essendo ora
sanzionato in via amministrativa con il pagamento di una somma da euro 527,00 ad euro
2.108,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva la corte che, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito dalla corte di
legittimità, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare
l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli
elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale
all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione da parte del
giudice sia assimilabile più al compimento di una constatazione che a un atto di apprezzamento
e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al
proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui
positivamente deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento,
l’insussistenza del reato.
Tanto deve ritenersi riscontrabile nel caso di specie, ove il fatto ascritto all’imputato, a seguito
dell’entrata in vigore della legge 29.7.2010 n. 120, non è più previsto dalla legge come reato.
Si impone, dunque, in applicazione dell’art. 2, comma 2, cod. pen., l’annullamento della
sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
Così deciso il 16 giugno 2015.

0,72 g per litro. Il fatto era stato accertato in Riccione il 22 settembre 2002.

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