Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26296 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26296 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCARDI NICCOLO’ N. IL 24/05/1985
avverso la sentenza n. 3476/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.F, t_p_c,2,9 ,,,
che ha concluso per e l

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La corte d’appello di Firenze, con sentenza in data 14 novembre 2013, confermava la
sentenza emessa dal tribunale di Lucca il 3 ottobre 2011 con cui Riccardi Niccolò era stato
condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui
all’articolo 186, commi 2 lett. c e 2 bis, del codice della strada per aver guidato un veicolo in
stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,98 g per litro ed aver provocato un incidente

2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione Riccardi Niccolò,
a mezzo del suo difensore deducendo violazione di legge in quanto all’imputato era stato
ascritta l’aggravante di cui al comma 2 bis dell’articolo 186 per aver provocato un incidente
stradale benché non si trattasse di un incidente con un coinvolgimento di veicoli o persone o
con danni patrimoniali apprezzabili dato che l’autovettura guidata dall’imputato era uscita di
strada senza che vi fosse stata collisione alcuna. In subordine chiedeva il ricorrente che il
reato fosse dichiarato estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.0sserva la corte che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Invero la corte di legittimità ha più volte affermato il principio, da cui questa corte non ritiene
di doversi discostare, secondo cui, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186, comma secondo
bis, c.d.s. (aggravante dell’aver causato un incidente), nella nozione di incidente stradale sono
da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla
sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti né i danni alle persone né i danni alle cose,
con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico,
potenzialmente idonea a determinare danni ( Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012, Pititto, Rv.
253734; Sez. 4, n. 23152 del 03/05/2012, P.G. in proc. Porcu, Rv. 252971; Sez. 4, n. 47276
del 06/11/, Marziano, Rv. 253921 ).
2. Ciò posto, va rilevato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen.. Dunque, benché nel caso che occupa risulti spirato il termine di
prescrizione dopo la pronuncia della sentenza impugnata l’inammissibilità del ricorso preclude il
rilievo della prescrizione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 ).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.

1

stradale. Il fatto era stato commesso in Gallicano il 21 febbraio 2009.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2015.

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