Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26291 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26291 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIOIA CIRO N. IL 25/11/1976
avverso la sentenza n. 357/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. \-1 Q,39 yy,.3
che ha concluso per
n
.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor

Data Udienza: 21/05/2015

Ritenuto in fatto

GIOIA CIRO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di
primo grado, resa in esito a giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole del reato di
cui all’articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990.

La Corte di merito ha riqualificato l’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 73 in ipotesi
autonoma di reato, a seguito del novum normativo introdotto a far data dal decreto

modifiche del relativo trattamento sanzionatorio, la corte ha peraltro ritenuto corretta e
adeguata la pena irrogata in primo grado [anni uno e mesi otto di reclusione ed euro
8000 di multa], siccome ricompresa nei nuovi, più favorevoli limiti edittali, e comunque
adeguata al fatto e alla personalità del reo.

Con il ricorso ci si duole che il giudice di appello non avrebbe rinviato il giudizio camerale
di appello per un prospettato impedimento del difensore.

Poi ci si lamenta della congruità della misura della pena.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato con riferimento al trattamento sanzionatorio.

La prima doglianza, tacendo che è priva di adeguata documentazione in grado di
consentire di apprezzare l’impedimento e la modalità con cui questo è stato prospettato,
non può trovare accoglimento a fronte del principio in forza del quale, nel giudizio di
appello instaurato a seguito dell’impugnazione della sentenza emessa nel giudizio
abbreviato l’impedimento a comparire del difensore dell’imputato non può dare luogo al
rinvio dell’udienza camerale, in quanto quest’ultima, a norma dell’articolo 443 c.p.p., è
espressamente disciplinata dagli articoli 599 e 127 c.p.p., con conseguente inapplicabilità
dell’articolo 420 ter , comma 5, c.p.p. (cfr. Sezione VI, 4 dicembre 2013, Bruno, rv.
258331).

Fondata è la censura sulla congruità della pena: ciò impone l’annullamento con rinvio
proprio quanto al trattamento sanzionatorio.

E’ pur vero infatti che all’epoca della sentenza era in vigore il decreto legge n. 36 del
2014 ( non ancora convertito) e rispetto ai limiti edittali all’epoca vigenti, la pena irrogata
poteva ritenersi legale e secondo l’assunto del giudicante adeguata al caso concreto.

2

legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014. Anche a fronte delle

Peraltro, successivamente, con la legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione del citato
decreto legge n. 36 del 2014, la pena edittale è stata sensibilmente diminuita ( dalle pene
della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, si passa
alle pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro
10.329), derivandone l’illegalità sopravvenuta, che, ex art. 2, comma 4, c.p., va rilevata
subito già in questa sede.

E’ il novum normativo più favorevole che deve trovare applicazione, ai sensi

“illegale”, anche per i fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove
non definiti con sentenza irrevocabile.

In definitiva, è da ritenere che norma più favorevole non possa che essere, sia per i fatti
lievi riguardanti droghe pesanti, che per i fatti lievi riguardanti droghe leggere, quella
introdotta con la normativa di cui al decreto legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge
n. 79 del 2014, sensibilmente più contenuta rispetto a quelle che nel tempo si sono
susseguite.

Si impone quindi l’annullamento con rinvio: il giudice di appello, fermo il giudizio di
responsabilità, dovrà provvedere a rideterminare la pena.

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul
punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara Illirrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Così deciso in data 21 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dell’articolo 2, comma 4, c.p., onde evitare l’applicazione di una sanzione divenuta

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