Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2629 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2629 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MONTEDORO MICHELE N. IL 09/06/1983
avverso l’ordinanza n. 604/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
17/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
iMe>zsentite le conclusioni del PG Dott. Pot4.4.1 )to \A’,0 /

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Uditi difensor Avv.; –

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Data Udienza: 21/11/2012

3

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 17.5.2012 il Tribunale del riesame di Bari , adito a
norma dell’art.309 cod.proc.pen., confermava la misura cautelare della
custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Lucera nei confronti di Montedoro Michele, indagato per i
reato previsto da: 1) artt.2,4 e 7 legge n.895 del 1967 per concorso nella

art.416 cod.pen. per avere partecipato ad una associazione a delinquere
finalizzata alla commissione di una serie indeterminati di delitti contro la
persona e contro il patrimonio, tra i quali gli omicidi dei fratelli Manzaro,
di De Rosa Salvatore, di tale Nazario e le estorsioni in danno di
imprenditori operanti nel territorio di Apricene.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone
ricorso per cassazione per violazione degli artt.110 e 416 cod.pen. e vizio
della motivazione: dal colloquio oggetto di captazione ambientale
intercorso tra Taurisano Michele e l’indagato Montedoro Michele risulta
chiaramente che l’intento dell’indagato era quello di vendicarsi
dell’omicidio di un proprio familiare commesso da alcune persone di San
Severo; pertanto la finalità perseguita non era quella di realizzare una
serie indeterminata di delitti propria del delitto associativo, ma un’azione
ben definita con destinatari individuati; tale conclusione non era
contraddetta dal proposito di “mettere sotto” un imprenditore di San
Severo a nome Alberghi Paolo al quale si sarebbe inteso imporre il
pagamento di “ratei mensili”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La prospettata violazione di legge penale per inosservanza degli
artt.110 e 416 cod.pen. è palesemente priva di fondamento, avendo il
Tribunale del riesame espressamente motivato (a pag.12 della propria
ordinanza) circa l’esistenza di un accordo per la commissione di una serie
indeterminata di delitti scopo “comprendenti non solo quelli
espressamente indicati nei capi di imputazione” necessari a conseguire il
controllo del territorio, ma anche quelli logicamente successivi nel tempo

1

detenzione e porto di una pistola verosimilmente a tamburo (capo 10); 2)

Crr1-1

necessari a mantenerlo, con conseguente configurabilità dello scopo di
commettere una serie indeterminata di delitti quale elemento distintivo
del reato associativo rispetto al concorso nella commissione di una
pluralità di reati a norma dell’art.110 cod.pen.
L’adesione al programma criminoso del sodalizio di appartenenza è
logicamente compatibile con la prospettata coesistenza di moventi
anche personali che hanno determinato l’indagato alla commissione di
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Montedoro Michele al
pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di euro mille.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi dell’art.94
comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 21.11.2012.

taluni delitti fine.

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