Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2629 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2629 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO LUCIANO N. IL 24/01/1964 parte offesa nel procedimento
c/
AGROSI’ FILIPPO N. IL 21/10/1953
RIZZO ANTONIO ANGELO N. IL 01/05/1945
avverso l’ordinanza n. 140/2015 GIP TRIBUNALE di POTENZA, del
24/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/si:dr le conclusioni del PG Dott. l-7-7
(

i Ai/t/R.44.c

Uditi difensor Avv.;

17 (. 177 (y

Data Udienza: 10/11/2015

1.Esposito Luciano, in qualità di persona offesa,
ricorre per
cassazione, tramite il
difensore,avverso il decreto di archiviazione in epigrafe indicato, deducendo erroneità della
valutazione del Gip, secondo cui il supplemento istruttorio richiesto dalla persona offesa, che
avrebbe potuto ben lumeggiare i lineamenti fattuali della regiudicanda, è invece da ritenersi
superfluo. Il Gip avrebbe dovuto poi adeguatamente motivare la propria decisione e non
limitarsi ad una generica formulazione di inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa
in giudizio, senza argomentare in merito alla infondatezza della notizia di reato. In
particolare,la motivazione è contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alla
problematica inerente al dolo intenzionale, di cui all’art. 323 cod. pen., non avendo il
giudicante tenuto conto della portata precettiva della norma di cui all’art. 97 Cost.,che è
diretta ad evitare favoritismi o disparità di trattamento.
Le censure formulate sono state ribadite e ulteriormente illustrate con memoria e motivi
nuovi,depositati il 23 ottobre 2015.
Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.
2.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, depositata il 5 giugno
2015, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Risulta dagli atti che il provvedimento impugnato venne emesso all’esito dell’udienza
camerale, tenutasi a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal
pubblico ministero. In relazione a tale sequenza procedimentale, l’art. 409, comma 6, cod.
proc. pen. dispone che l’ordinanza di archiviazione sia ricorribile per cassazione soltanto nei
casi di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. e cioè per violazione delle norme che
disciplinano l’instaurazione e l’esplicazione del contraddittorio. Nessun altro vizio del
provvedimento è dunque deducibile per cassazione, onde le critiche formulate dal ricorrente
alle argomentazioni a fondamento delle determinazioni di merito, assunte dal Gip, non possono
trovare ingresso in questa sede .
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
mille,determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 10-11-2015.

RITENUTO IN FATTO

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