Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26287 del 20/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26287 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI ORVINIO N. IL 15/03/1951
avverso la sentenza n. 2316/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
16/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Gengrale in pers na del Do FLUCUL,0 gd211 ,
O
che ha concluso per
-3.4

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 20/05/2015

Ritenuto in fatto

ROSSI Orvinio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, confermando quella di
primo grado, resa in esito a giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole del reato di
cui all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 contestatogli [detenzione a fini di spaccio di
sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish :

95 dosi medie giornaliere, per la

cocaina; 62 d.m.g. per l’altra sostanza]; fatto per il quale già il primo gli aveva concesso

Con il ricorso censura il giudizio sulla responsabilità, contestando l’apprezzamento
sviluppato – convergentemente in primo e secondo grado- quanto alla destinazione
illecita della droga, desunta, dal quantitativo rinvenuto [esorbitante un possibile uso
personale anche in presenza di tossicodipendente] e dal rinvenimento all’interno
dell’abitazione di oggetti destinati al confezionamento di dosi per la futura cessione.

Si duole anche del diniego delle generiche, motivato in ragione di un precedente penale
“non irrilevante” e dei carichi pendenti.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato, perché vuole introdurre una censura di merito
sull’apprezzamento del compendio probatorio che i giudici di merito hanno sviluppato in
modo affatto illogico.

Lo stesso deve dirsi per il motivato diniego delle generiche.

Nonostante ciò, si impone l’annullamento con rinvio, quanto al trattamento sanzionatorio.

Risulta che il fatto è stato ritenuto di lieve entità.

La relativa disciplina sanzionatoria è rinvenibile ora nel disposto dell’articolo 73, comma
5, del dpr n. 309 del 1990, come da ultimo modificato dal decreto legge n. 36 del 2014,
convertito dalla legge n. 79 del 2014.

La sanzione è stata ulteriormente ridotta, rispetto al precedente intervento realizzato con
il decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014 [intervento con
cui, peraltro, l’ipotesi attenuata era stata trasformata in un reato autonomo]: dalle pene
della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, si passa
alle pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro

l’attenuante di cui al comma 5 dell’articolo 73.

10.329. Si tratta, a ben vedere, della stessa pena prevista per i fatti lievi riguardanti
droghe leggere [tabelle II e IV] già prevista nel comma 5 dell’articolo 73, prima delle
modifiche introdotte dalla legge Fini-Giovanardi.

E’ il

novum

normativo

più favorevole che deve trovare applicazione, ai sensi

dell’articolo 2, comma 4, c.p., onde evitare l’applicazione di una sanzione divenuta
“illegale”, anche per i fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove

non definiti con sentenza irrevocabile.

In questa prospettiva, non è dubbio che sia il testo attuale quello più favorevole rispetto
alle discipline previgenti.

Ciò vuoi perché la natura di reato autonomo sottrae oggi la norma al bilanciamento con
eventuali circostanze aggravanti, vuoi per il computo dei termini di custodia cautelare,
vuoi per il computo della prescrizione, vuoi, soprattutto, sotto il profilo sanzionatorio [le
pene, già ridotte, con il decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del
2014, sono state ulteriormente abbassate e sono decisamente più favorevoli a quelle
previste dalla Fini-Giovanardi e dallo stesso dpr n. 309 del 1990, nel testo originario,
relativamente alle pene ivi previste per le droghe “pesanti”].

Tra l’altro, l’avvenuta reintroduzione della sostituibilità della pena principale con quella
del lavoro di pubblica utilità [prevista dalla legge n. 49 del 2006, ma inopinatamente
dimenticata nel decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014] è
ulteriore argomento a supporto del fatto che la normativa più favorevole in concreto è
quella ora introdotta.

Dovendosi ancora considerare che gli attuali limiti edittali di pena consentono di applicare
sia la sospensione con messa alla prova [cfr. articoli 168 bis c.p. e 464 bis e s. c.p.p.]
che la disciplina recentemente introdotta della non punibilità per particolare tenuità del
fatto [decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28; cfr. articolo 131 bis c.p.]

In definitiva, è da ritenere che norma più favorevole non possa che essere, sia per i fatti
lievi riguardanti droghe pesanti, che per i fatti lievi riguardanti droghe leggere, quella
introdotta con la normativa di cui al decreto legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge
n. 79 del 2014, sensibilmente più contenuta rispetto a quelle che nel tempo si sono
susseguite.

Si impone quindi l’annullamento con rinvio: il giudice di appello, fermo il giudizio di

y

responsabilità, per quanto detto, dovrà provvedere a rideterminare la pena.

3

In proposito, in ragione della pena come applicata [ anni due di reclusione e euro 6000 di
multa], non vi è ragione di dover attendere la decisione delle Sezioni unite su questione
analoga [udienza fissata il 25 giugno 2015]

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato con

Così deciso nella camera di consiglio in data 20 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

rinvio alla Corte di appello di Perugia per l’ulteriore corso.

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