Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26286 del 20/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26286 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

Data Udienza: 20/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIFTAR NEDIM N. IL 11/03/1992
avverso la sentenza n. 15486/2010 TRIBUNALE di ROMA, del
03/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -k –\.2-AAA; o
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. i),e..A-.”>-e.-es2–

c.c.>

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RITENUTO IN FATTO

1.A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il tribunale di Roma condannava
Miftar Nedim alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione
condizionale della pena, per il reato di cui all’articolo 116, comma 13, del codice della strada
per aver condotto un motociclo essendo sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita.
2. Avverso la sentenza del tribunale proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del

2.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto nella
sentenza di primo grado si leggeva che dai controlli effettuati presso la banca dati di polizia,
l’Aci e la motorizzazione, era emerso che

“il Pavel non aveva mai conseguito la patente di

guida “. Dunque nella sentenza non vi era coincidenza tra il nominativo dell’imputato e la
persona che non aveva conseguito la patente di guida individuato come tale Pave!. Poiché le
persone a bordo del motoveicolo erano due, non vi era la certezza che fosse proprio il
ricorrente ad essere alla guida del mezzo. Inoltre non era stato provato che il Miftar, cittadino
extracomunitario, non avesse mai conseguito la patente di guida nemmeno all’estero, essendo
questo requisito imprescindibile per l’integrazione della contravvenzione.
2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata
concessione del beneficio della non menzione nonostante si trattasse di imputato incensurato
ed il giudice avesse concesso le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena
svolgendo, con ciò, un giudizio prognostico favorevole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.0sserva la corte che il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il temine p di trenta
giorni previsto dall’art. 585, comma 1 lett. B, cod. proc. Pen. decorrenti dalla notifica
all’imputato contumace dell’estratto della sentenza. Invero la ntifica dell’estratto contumaciale
risulta essere stata effettuata a mezzo PEC presso il domiciliata rio avvocato Tucci Alberto in
data 10.2.2015 ed il ricorso è stato depositato dal difensore d’ufficio in data 19.5.2015.
2. Il ricorso è, peraltro, inammissibile anche in quanto manifestamente infondato.
2.1. Con riguardo al primo motivo, invero, si osserva che dalla sentenza impugnata risulta che
l’imputato si trovava alla guida del motociclo con a bordo un passeggero ed era privo di
documenti; il fatto che sia stato indicato il nome Pavel in luogo di quello dell’imputato con
riferimento ai successivi controlli da cui era emerso essere privo di patente di guida è frutto di
mero errore materiale, considerato il contenuto complessivo della sentenza, da cui è dato
evincere che i controlli relativi alla patente di guida erano stati effettuati nei confronti del
Miftar poiché egli si trovava alla guida del mezzo.
2.2. Il secondo motivo di ricorso inammissibile in quanto il beneficio della non menzione nei
certificati del casellario giudiziale nei reati puniti con la pena della sola ammenda, come quello
1

suo difensore svolgendo due motivi di doglianza.

nel caso in esame, deriva da espressa previsione di legge ( v. artt. 24 e 25 d.p.r. 14.11.2002
n. 313 ), così da palesarsi ultronea una esplicita statuizione in tal senso ( Sez. IV, 26 giugno
2014 n. 33411, Tafani ).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20.5.2015.

della cassa delle ammende.

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