Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26285 del 20/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26285 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

Data Udienza: 20/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GIANFELICE ALESSIO N. IL 11/04/1973
avverso la sentenza n. 11681/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fkj/&-^’ P) (22.•°L;
che ha concluso per e,k

Udito, per la parte civile, l’Avv

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Udit i difensor Avv.
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RITENUTO IN FATTO
1.La corte d’appello di Roma, con sentenza in data 11.7.2014, confermava la sentenza del
tribunale di Roma del 21.6.2013 con cui Di Gianfelice Alessio era stato condannato per il reato di
cui all’art. 73, comma 1, d.p.r. 309/90 per aver detenuto 32 ovuli contenenti gr. 1.383,4 di
cocaina, da cui era possibile ricavare 7.000,00 dosi, ed un ulteriore ovulo, occultato nell’intestino,
contenente grammi 43,55 di cocaina da cui era possibile ricavare 217 dosi. Il fatto era stato
accertato in Roma il 19.4.2012.

erano statti rinvenuti i biglietti aerei ed il passaporto recante timbri da cui si evinceva che il giorno
stesso era rientrato kItalia proveniente da Bogotà con scalo a Madrid attraverso il valico di
frontiera di Fiumicino.
All’atto dell’arresto parte degli ovuli contenenti la droga importata dalla Colombia erano già stati
espulsi.
Rilevava la corte d’appello che il Di Gianfelice aveva svolto due motivi di ricorso, dei quali il primo
concerneva l’incompetenza per territorio del tribunale di Roma essendo competente il tribunale di
Civitavecchia, nel cui circondario aveva avuto luogo la prima delle condotte contestate, ovvero
l’importazione dello stupefacente. Con il secondo motivo si era doluto l’appellante dell’entità della
pena irrogata.
La corte territoriale riteneva l’infondatezza del primo motivo di appello in quanto l’eccezione di
incompetenza territoriale, poiché suscettibile di rinuncia da parte dell’interessato, non era più
proponibile, anche se in precedenza proposta e decisa in senso negativo, una volta che fosse stato
chiesto e ammesso il giudizio abbreviato. Quanto al secondo motivo, esso era infondato in quanto
la pena doveva ritenersi congrua.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione Di Gianfelice
Alessio, a mezzo del suo difensore, deducendo, quale unico motivo, violazione di legge e vizio di
motivazione per aver la corte d’appello erroneamente affermato che l’eccezione di incompetenza
territoriale non fosse più proponibile dopo l’ammissione al giudizio abbreviato e per avere,
conseguentemente, omesso di considerare l’eccezione medesima.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0sserva la corte che il ricorso è fondato.
1

L’imputato era stato arrestato presso la propria abitazione e durante la perquisizione domiciliare

Invero la questione da esaminare attiene all’ammissibilità dell’eccezione di incompetenza per
territorio nell’ambito del giudizio abbreviato. La corte territoriale ha ritenuto, rifacendosi ad un
indirizzo giurisprudenziale superato (Sez. 1, n. 10399 del 13/01/2010, Amendola e altri, Rv.
246352; Sez. 4 n. 2481 del 20/11/2008, Rv. 242493), che l’ammissione del giudizio abbreviato
precludesse le questioni di incompetenza per territorio. Sulla questione si sono pronunciate le
sezioni unite della corte di legittimità ( Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612 )
affermando il principio secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine

venga instaurato nella stessa udienza, l’incidente di competenza può essere sollevato, sempre in
limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (sez. U n.
27996 del 29/3/2012, Rv. 252612). La fattispecie affrontata dalle sezioni unite era relativa al
caso di giudizio abbreviato instaurato in seguito alla notifica del decreto di giudizio immediato,
come nel caso che occupa dove è stato emesso il decreto di citazione per il giudizio immediato in
data 8.5.2013 e, formulata istanza per il giudizio abbreviato, è stata fissata l’udienza del
21.6.2013; l’imputato, con memoria depositata il 19.6.2013, ha formulato la richiesta di
declaratoria dell’incompetenza con invio degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di
Civitavecchia. Ha osservato la corte di legittimità che la questione della competenza per territorio
del giudice adito rappresenta la concreta applicazione del principio costituzionale del giudice
naturale precostituito per legge, in forza del quale anche nel caso in cui si opti, in virtù di una
legittima scelta difensiva, per il rito abbreviato, non si perde il diritto di essere giudicati dal
proprio giudice naturale.
L’eccezione di incompetenza per territorio era, quindi, ammissibile e compatibile con la
contestuale richiesta di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato e, pertanto, ha errato la
corte territoriale nel ritenere che la stessa fosse prelusa in seguito alla richiesta di rito alternativo.
2. La corte d’appello, dunque, avrebbe dovuto esaminare l’eccezione proposta e valutare se la
sostanza stupefacente trovata in possesso dell’imputato e contenuta negli ovuli fosse stata
importata dalla Colombia e fosse entrata nello Stato attraverso il valico di Fiumicino, come
sostenuto dal ricorrente, facendo poi applicazione del principio secondo cui in tema
di stupefacenti, la competenza territoriale a conoscere del delitto di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre
1990, n. 309 si radica nel luogo d’ingresso della sostanza psicotropa entro il confine di Stato, ove
tale luogo sia accertato, ed altrimenti appartiene alle autorità giudiziarie dei luoghi in cui le
condotte penalmente rilevanti successive all’importazione (detenzione e trasporto) sono poste in
essere ( Sez. 6, n. 2732 del 06/11/2008 – dep. 21/01/2009, Scalise, Rv. 242581; Sez. 4, n.
17426 del 19/03/2003 – dep. 14/04/2003, Oufatah H ed altro, Rv. 224409 ).

2

al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo

La sentenza impugnata va, perciò, annullata con rinvio alla corte d’appello di Roma per nuovo
esame.

P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per nuovo esame.

Così deciso il 20.5.2015.

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