Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26284 del 20/05/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26284 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE FILIPPIS ALESSANDRO SALVATORE N. IL 22/08/1995
PERONE RAFFAELE N. IL 06/05/1991
avverso la sentenza n. 1857/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tt.t,,PAit .0
che ha concluso per /c
e
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. /7
Q.L.L.’
Data Udienza: 20/05/2015
Ritenuto in fatto
DE FILIPPIS Alessandro Salvatore e PERONE Raffaele ricorrono avverso la sentenza di cui
in epigrafe che, parzialmente riformando in melius quella di primo grado, resa in esito a
giudizio abbreviato, quanto al trattamento sanzionatorio, [è stata applicata la pena
prevista dall’articolo 73, comma 4, del dpr n. 309 del 1990, nel testo anteriore alle
modifiche introdotte dalla legge n. 49 del 2006, a seguito della sentenza n. 32 del 2014
delle violazioni dell’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 contestate loro in concorso
[detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e
manjuana]
Con il ricorso il DE FILIPPIS si duole esclusivamente della mancata concessione delle
attenuanti generiche, che il giudice di appello ha giustificato valorizzando negativamente
sia le gravi modalità del fatto, sia la personalità dell’ imputato, gravato da precedenti. Sul
punto, la Corte ha ritenuto non significativa neppure la confessione del DE FILIPPIS a
fronte di un quadro probatorio evidente e, in ogni caso, di un benevolo atteggiamento del
primo giudice, che aveva escluso l’aumento per la recidiva.
Con il ricorso il PERONE si duole dell’affermazione di responsabilità, che si assume
motivata solo per relationem nonché dell’eccessività della pena.
Considerato in diritto
Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.
Il ricorso del DE FILIPPIS è assolutamente generico e pretensivo, neppure spiegando
quali elementi avrebbero dovuto essere valorizzati per concedere le generiche.
In ogni caso, vale il principio, qui satisfattivamente applicato, secondo cui la concessione
o il diniego delle circostanze generiche non esige l’esame da parte del giudice di tutti i
parametri di cui all’articolo 133 c.p., bastando che venga specificato a quale di essi si sia
inteso fare riferimento. In questa prospettiva, la sussistenza delle circostanze suddette
può essere esclusa dal giudice con motivazione basata sulle sole ragioni preponderanti
della propria decisione, purchè correttamente argomentate e senza che assuma rilevanza
il fatto che in tale operazione valutativa il giudice non abbia effettuato specifici
apprezzamenti sui pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sezione
V, 26 giugno 2013, Maniaci).
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della Corte costituzionale], li ha peraltro riconosciuti colpevoli, come già il primo giudice,
Anche il ricorso del PERONE è manifestamente infondato.
Il motivo con cui si contesta l’affermazione di responsabilità, sostenendosi il ruolo
dell’imputato di mero acquirente della sostanza stupefacente,è diverso da quelli
consentiti, prospettando censura di stretto merito che in realtà mira alla rivalutazione del
materiale probatorio, preclusa in questa fase di legittimità.
destinazione della droga allo spaccio piuttosto che all’uso personale e lo ha risolto in
senso confermativo dell’apprezzamento conforme del primo giudice di merito, attraverso
il richiamo alla attività di osservazione svolta dalle forze dell’ordine, riferita
analiticamente nella sentenza di primo grado, che, proprio evidenziando la non credibilità
delle dichiarazioni del coimputato- il quale si era addossato l’intera responsabilità- aveva
posto in risalto che, mentre il Perone si occupava dei contatti con gli acquirenti delle
sostanze, il De Filippis rimaneva nascosto all’interno di uno stabile, custodendo la droga
ed il denaro.
Anche la doglianza sulla pena è generica, a fronte di un articolato apprezzamento sulla
gravità del fatto e la personalità del reo, come sopra sviluppato dalla Corte di merito
anche per il PERONE.
Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti(Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in mille
euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di 1000,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in data 20 maggio 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Del resto, la Corte di appello ha affrontato puntualmente til_p2.intd afferente la