Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26281 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26281 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUARRERA GAETANO N. IL 19/06/1980
avverso la sentenza n. 997/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. – L,,,€),…■43 Py2,(2..A.^
che ha concluso per
k–1,` o e).
C2.2-6c2-^ e s.emsz?.–

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.


9-4, QLÀ

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La corte d’appello di Catania, con sentenza del 4 luglio 2013, condannava Guarrera Gaetano
alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4000 di multa, già ridotta per il rito, in quanto
riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/90, ritenuta l’ipotesi lieve di cui
al comma quinto, perché in esecuzione del medesimo disegno criminoso, deteneva a fine di
spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina contenuta all’interno di 45 involucri
termosaldati. La corte di cassazione, con sentenza del 14 marzo 2014, annullava con rinvio la

riconoscendo l’ipotesi lieve del quinto comma dell’articolo 73 del d.p.r. 309/90, aveva irrogato
una pena detentiva quasi pari al massimo di quella edittale prevista secondo la normativa
sopravvenuta sicché, nel caso in cui si fosse ritenuto di confermare la pena inflitta, sarebbe
stata necessaria adeguata motivazione.
La corte d’appello di Catania, con sentenza pronunciata in data 11 luglio 2014, confermava “la
sentenza emessa dal tribunale di Catania dell’11.2013 ( sic ) appellata da Guarrera Gaetano”
sul rilievo che, pur essendo stato ritenuto il fatto di lieve entità in virtù del parametro
quantitativo, occorreva tener conto dell’ulteriore condotta tenuta dall’appellante, ovverosia la
cessione a più soggetti non identificati, condotta da ritenere grave in sé nonché in
considerazione del tipo di sostanza stupefacente ceduta.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione l’imputato
Guerrera Gaetano, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge in quanto la corte
territoriale non aveva tenuto conto della modifica dell’articolo 73, comma 5, introdotta dalla
legge 16 maggio 2014 numero 79 che, nel prevedere la pena della reclusione da sei mesi a
quattro anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329, aveva reso illegale la pena
concretamente irrogata. Deduceva, poi, il ricorrente la mancata osservanza da parte della
corte territoriale delle indicazioni contenute nella sentenza della suprema corte con la quale era
stato affermato che la condanna erogata dalla corte territoriale appariva eccessiva attesa la
sua prossimità al massimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva la corte che il ricorso è fondato nei termini che si vanno ad esporre.
La corte di cassazione, con la sentenza n. 19820 del 2014, ha annullato la sentenza della corte
d’appello tenuto conto della normativa sopravvenuta di cui all’art.2 D.L.23.12.2013 n.146,
conv. in L.21.2.2014 n.10, che aveva riformulato l’art.73 co.5 DPR 309/90, configurando il
fatto di lieve entità come ipotesi autonoma di reato e prevedendo alla pena della reclusione da
1 a 5 anni e della multa da euro 3.000,00 ad euro 26.000,00. La Corte territoriale, pur
riconoscendo l’ipotesi di cui al comma 5 DPR 309/90, aveva applicato la normativa previgente
1

sentenza emessa dalla corte d’appello di Catania il 4 luglio 2013 nella parte in cui, pur

(meno favorevole) infliggendo una pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di
multa, poi ridotta per il rito, che corrispondeva, quanto alla sanzione detentiva, quasi al
massimo della normativa sopravvenuta e l’annullamento con rinvio da parte della corte di
cassazione si era reso necessario per la rideterminazione della pena previo adeguamento della
motivazione ove si fosse ritenuto di confermare la pena in precedenza irrogata.
Ciò posto, occorre considerare che al ricorrente è stata applicata anche nel giudizio di rinvio la
disciplina sanzionatoria prevista a seguito delle modifiche introdotte all’art. 73, comma quinto,
d.p.r 309/90 dall’art. 2, comma 1 del d. I. 23.12.2013 n. 146, convertito con modificazioni

cui all’art. 73, comma 5, dpr 309/90 era divenuta titolo autonomo di reato ( cfr. Sez. 3, Sent.
N. 28548 del 29.5.2014, Casciello, n.m. ) e la pena prevista era quella della reclusione da uno
a cinque anni, oltre alla multa, senza distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere.
Sennonché il quadro normativo ha subito una ulteriore modifica, nelle more del giudizio di
rinvio, per effetto della legge 16 maggio 2014 n. 79 di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 20.3.2014 n. 36. Secondo tale norma la pena prevista per il fatto di lieve entità
previsto dal comma quinto dell’art. 73 dpr 309/90 è della reclusione da sei mesi a quattro anni
e della multa da euro 1.032 ad euro 10.329.
Il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto, dopo la legge n. 79/14, dall’art. 73,
comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 doveva, dunque, essere considerato dal giudice investito
del giudizio rescissorio, in applicazione dell’art. 2 cod. pen.. Si impone, pertanto,
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per l’evidenziata illegittimità della pena
irrogata ( anni quattro e mesi sei di reclusione, ridotta di un terzo per il rito ), che si colloca al
di sopra del limite massimo edittale.
Rimane assorbito il motivo di ricorso afferente la dedotta mancata osservanza da parte della
corte territoriale delle indicazioni contenute nella sentenza della suprema corte con la quale era
stato affermato che la condanna erogata dalla corte territoriale appariva eccessiva, attesa la
sua prossimità al massimo edittale.

P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla commisurazione della pena irrogata e rinvia
alla Corte di Appello di Catania per nuovo esame sul punto.
Così deciso il 20.5.2015.

dall’art. 1, comma 1, della legge 21.2.2014 n. 10. Per effetto di tale modifica la fattispecie di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA