Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26280 del 20/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26280 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VALENTI MARCELLA N. IL 06/03/1974
avverso la sentenza n. 436/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 06/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
o
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ise,
oe..(2-e.„ A.>

FL„,e,…:

Udito, per la parte civile, l’Avy
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza in data 6 maggio 2014, confermava la
sentenza del tribunale di Caltanissetta pronunciata il 13 marzo 2013 con cui Valenti Marcella
era stata condannata alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 450,00 di multa per i reati di
cui agli articoli 95 e 125 d.p.r. 115/2002 per avere: a) dichiarato falsamente il 10 gennaio
2008 nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di versare nelle condizioni di

nucleo familiare, composto da Valenti Marcella e da Alaimo Carlo, aveva percepito nell’anno
2007 un reddito complessivo pari ad euro 14.840,56, con l’aggravante dell’ottenimento del
patrocinio; b) per avere, il 19 aprile 2008, in relazione ad un diverso procedimento, omesso di
comunicare le variazioni rilevanti dei limiti del suo reddito verificatosi nell’anno 2007 prima che
fosse definito il processo, con l’aggravante di aver mantenuto il beneficio dell’ammissione al
gratuito patrocinio.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione l’imputata
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto nel corso dell’istruttoria
dibattimentale era emerso che l’imputata aveva dichiarato che i redditi del convivente Alaimo
Carlo erano inferiori a quelli dallo stesso effettivamente percepiti ignorando quale fosse il
reddito effettivo percepito dal convivente. Invero Alaimo Carlo aveva sottoscritto una
dichiarazione circa i propri redditi che si era rivelata, poi, non veritiera ed, escusso quale teste
all’udienza del 23 novembre 2012, aveva dichiarato di assumersene la paternità. Dunque la
dichiarazione non veritiera circa i redditi dell’allora nucleo familiare Valenti-Alaimo era
addebitabile a quest’ultimo e la corte territoriale, ritenendola inverosimile, non aveva dato
motivazione alcuna circa la non credibilità del teste sulla circostanza che l’imputata non fosse a
conoscenza delle proprie entrate individuali né c’era traccia di motivazione sulla tacciata
i nverosi miglia nza .

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva la corte che il ricorso è fondato.
Invero la corte di appello non ha fornito motivazione adeguata in ordine alla sussistenza del
dolo che concreta la fattispecie di reato ascritta all’imputata, dovendosi considerare che
l’elemento soggettivo del reato presupponeva la consapevolezza, in capo alla Valenti, della non
veridicità della dichiarazione resa da Alaimo Carlo. Si impone, dunque, l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame affinché la corte territoriale chiarisca sulla
base di quali elementi sia ravvisabile il dolo in capo all’imputata.

P. Q. M.

1

reddito per l’ammissione al beneficio in riferimento all’anno 2007, mentre risultava che il

Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo
esame.

Così deciso il 20.5.2015.

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