Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2628 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2628 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMBROSIO ALESSANDRO GIUSEPPE N. IL 14/03/1985
avverso l’ordinanza n. 3737/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
24/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
19,6/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 24.6.2013 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello di
Ambrosio Alessandro Giuseppe contro l’ordinanza del GUP presso il Tribunale di Noia
che, nel corso di un procedimento penale per detenzione a fini di vendita di
stupefacenti del tipo hashish e cocaina (art. 73 DPR n. 309/1990), aveva respinto la
richiesta dell’imputato di revoca o attenuazione della misura cautelare dell’obbligo di
presentazione alla P.G.

imposta era già stata opportunamente calibrata dal giudice per le indagini preliminari
all’esito dell’interrogatorio di garanzia ed in considerazione dell’incensuratezza
dell’appellante, e pertanto appariva ancora idonea a presidiare le esigenze di
prevenzione, avuto riguardo alla gravità del fatto (per il quale neppure era stata
riconosciuta l’attenuante speciale di cui all’art. 73 comma 5 DPR n. 309/1990).
Hanno infine ritenuto, a fronte del concreto disvalore sociale e penale del fatto,
irrilevante il tempo trascorso dalla applicazione della misura.
2. L’Ambrosio – tramite difensore – ricorre per cassazione denunziando la
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento
ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cpp in relazione agli artt. 192 commi 1 e 2 e 299
commi 1 e 2 cpp. Critica in particolare il richiamo – fatto dal Tribunale – al mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 5 DPR n. 309/1990, e quanto
alla ritenuta gravità del fatto reato, osserva che la motivazione appare scarna e illogica
perché non risponde ai quesiti posti dalla difesa che invece aveva chiesto di valutare
se, a notevole distanza di tempo (oltre 15 mesi) dalla commissione del fatto e quindi
dalla applicazione della misura, l’esigenza cautelare fosse venuta meno o comunque si
fosse affievolita, tenuto conto altresì del lodevole rispetto delle prescrizioni imposte col
provvedimento coercitivo e il leale comportamento processuale, concretizzatosi nella
confessione e nell’avere scagionato il germano, poi prosciolto. Tali elementi, ad avviso
del ricorrente, avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad una rivalutazione dell’esigenza
cautelare, e non già ad una motivazione scarna, contraddittoria e illogica.
Inoltre, sancire la sussistenza del pericolo di reiterazione sulla base della
gravità del fatto, significa – sempre a dire del ricorrente – trincerarsi dietro una mera
clausola di stile che non può essere condivisa. Piuttosto il Tribunale avrebbe dovuto
indicare gli elementi concreti in base ai quali sussisteva il pericolo di reiterazione e al
contempo individuare la ricorrenza dei requisiti della concretezza e attualità del
pericolo, mentre invece la pseudo motivazione addotta si discosta totalmente dai
principi enucleati dalla giurisprudenza in ordine alla valutazione de pericolo di
reiterazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.

2

I giudici di merito hanno motivato la loro decisione osservando che la misura

Dal provvedimento impugnato risulta che il ricorrente era stato arrestato in
data 6.6.2012 per detenzione, a fine di vendita, di un panetto di hashish del peso
complessivo di gr. 93,00, nonchè di altri 91 gr. di hashish suddivisi in 24 dosi e di
cocaina per un peso complessivo di gr. 6, suddivisa in 3 dosi. All’udienza di convalida
dell’8.6.2012 era stata applicata la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di
presentazione alla P.G. Risulta altresì che per il suddetto reato con sentenza ex art.
444 cpp gli era stata applicata la pena di anni due e mesi otto di reclusione e C.

Ciò premesso, va osservato che il principio di proporzionalità, al pari di quello di
adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle
specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della
adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo
una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le
esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor
compressione possibile della libertà personale (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16085 del
31/03/2011 Cc. dep. 22/04/2011 Rv. 249324).
L’art. 292 cod. proc. pen., in attuazione dell’obbligo costituzionale, sancito per
tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6) e, specificamente, per
qualsiasi atto di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost., comma 1), stabilisce
proprio, quale contenuto essenziale dell’ordinanza “de libertate” del giudice,
“l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in
concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono
desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza”. Il primo comma dell’art. 275
cpp impone al giudice di tener conto, nel disporre le misure cautelari, della specifica
idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto (cfr. cass. Sez. 6, Sentenza n. 18728 del 19/04/2012 Cc.
dep. 16/05/2012 Rv. 252645).
Ancora, in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle
esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione
della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare
ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione
apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 16425 del
02/02/2010 Cc. dep. 27/04/2010 Rv. 24686; Sez. 4, Sentenza n. 39531 del
17/10/2006 Cc. dep. 29/11/2006 Rv. 235391).
Nel caso di specie, il Tribunale ha tenuto presente la gravità del fatto
commesso, per il quale non è stata neppure ravvisata l’attenuante speciale dell’art. 73
comma V del DPR n. 309/1990 e sulla base di tali dati ha ritenuto la persistente
idoneità della misura a presidiare le esigenze cautelari di prevenzione speciale.

3

12.000 di multa.

Ha poi osservato che non appare significativo il tempo trascorso dalla data di
applicazione della misura, ritenendolo non apprezzabile in relazione all’entità della
pena inflitta.
Trattasi di un percorso argomentativo certamente succinto, ma logicamente
coerente perché dimostra che il giudice di merito, nell’esercizio dei poteri a lui riservati,
ha considerato la persistenza di esigenze di prevenzione in rapporto al fatto,
ravvisandone la gravità. Il denunciato vizio di motivazione dunque non sussiste: del

solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il
profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n.
12110; cass. 6.6.06 n. 23528). Ancora, l’illogicità della motivazione per essere
apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere
limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente
confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano
spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza
n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999,
24.11.1999, Spina, RV. 214794).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19.11.2013.

resato è noto che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene

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