Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26279 del 20/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26279 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 20/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAFUNI ANNA N. IL 26/07/1977
nei confronti di:
CALDARULO FRANCO N. IL 13/11/1962
avverso la sentenza n. 830/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 24/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
.
Udito il Procuratore GeAerale in persona del ott. +(t-WL
che ha concluso per AA

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Udito, per la parte civile, l’Avv

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Ritenuto in fatto

La parte civile TAFUNI Anna, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori
DENORA Tommaso Cristian e DENORA Marianna Patrizia ricorre avverso la sentenza di cui
in epigrafe che ha confermato quella di primo grado che ha assolto con la formula “per
non aver commesso il fatto” CALDARULO Francesco dal reato di omicidio colposo
aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di Denora Giuseppe,

legale rappresentante ( fatto del 21.10.2008).

L’operaio era precipitato da un’ altezza di mt. 14 mentre lavorava al montaggio
dell’ultimo piano di un ponteggio posto al servizio del restauro sud del castello ” Stella
Caracciolo” di Palagianello.

Al Caldarulo è stato contestato di non aver fatto indossare al lavoratore la prescritta
cintura di sicurezza e di non avere fatto eseguire le fasi di montaggio del ponteggio sotto
diretta sorveglianza di un preposto, oltre la mancata formazione ed informazione del
lavoratore.

Il giudizio di assoluzione è stato fondato sulla circostanza che l’imputato non si era mai
occupato delle questioni legate alla sicurezza sul cantiere giacchè aveva rilasciato valida
delega di funzioni ad un suo collaboratore, il geometra De Luca Michele, il quale già dal
certificato di iscrizione alla camera di commercio della società, ne risultava procuratore
speciale con il potere di sottoscrivere piani operativi di sicurezza e qualsiasi altro
documento riguardante la sicurezza sui cantieri.

Sul punto la Corte territoriale, riteneva che non sussistessero i profili di inefficacia della
delega rilevati con gli atti di impugnazione, alla luce della documentazione in atti, già
analizzata dal giudice di primo grado, che dimostrava come il Cardarulo avesse conferito
al geometra De Luca con atto notarile del 22.11.2007 procura speciale per il compimento
di varie categorie di atti, ivi indicati, riguardanti la sicurezza dei cantieri, con la
precisazione che il procuratore veniva investito di ogni potere relativamente agli incarichi
affidatigli. Tali ampi poteri, comprensivi anche del potere di spesa, secondo la Corte di
merito, rappresentavano a tutti gli effetti una delega di funzioni, come contemplata
dall’art. 16 d.lvo 81/2008.

Rispondendo alla censura di inefficacia della procura speciale per mancanza di una
espressa accettazione per iscritto, il giudice di appello affermava che il procuratore
speciale per effetto della delega di funzioni aveva concretamente operato in attuazione

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dipendente della ditta Arco Architettura e Conservazione s.r.1.), della quale l’imputato era

della stessa come si evinceva dall’attività posta in essere dal De Luca ( assunzioni ed
aspetti relativi al funzionamento del cantiere).

Quanto alla censura relativa alli aspetto della responsabilità residuale che permarrebbe in
capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 16, comma 3, d. Lgs 81/2008, il giudice di
appello affermava che l’obbligo di vigilanza di cui al citato articolo non impone, come
sostenuto dalle parti civili, il controllo del datore di lavoro sulle specifiche modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa e sulla concreta attuazione, momento per momento

prevenzione del rischio e neppure individua un obbligo di sostituzione o di intervento
derivante dalla posizione di garanzia rivestita dal delegante in quanto datore di lavoro.

Il Caldarulo, pertanto, era tenuto, in virtù del conferimento di un’efficace delega di
funzioni a soggetto idoneo e dotato di specifiche competenze, a verificare semplicemente
che il preposto alla gestione del sistema di sicurezza del cantiere, curasse l’applicazione in
cantiere delle politiche stabilite dalla Direzione aziendale per le attività di sicurezza ed il
costante adeguamento dei piani di sicurezza elaborati dal responsabile aziendale per la
sicurezza, non anche ad assicurare nello specifico, che venissero concretamente adottate,
nelle singole fasi di lavorazione, le precauzioni necessarie alla prevenzione del rischio.

Con il ricorso si articolano quattro motivi.

Con il primo si lamenta la violazione dell’art. 16, comma 1, lett. c) e d) d.Lgs 81/2008 e
del principio di effettività sostenendo che la Corte territoriale aveva illegittimamente
equiparato la gestione tecnica del cantiere alla gestione della sicurezza sul lavoro,
erroneamente ritenendo che il potere di spesa del delegato e, quindi, l’effettività della
delega consisterebbe nel potere di assumere e licenziare i dipendenti, sottoscrivere
accordi transattivi con gli stessi o dare conferimenti di incarichi professionali, sintomatici,
invece, di un potere gestionale del cantiere ma non di esercizio della sicurezza del posto
di lavoro. Nessun riferimento vi era invece al potere di spesa inerente la materia della
sicurezza del sul lavoro.

Con il secondo motivo lamenta un ulteriore profilo di violazione del citato art. 16 nella
parte in cui la Corte di merito aveva disatteso l’eccezione di inefficacia della procura
speciale per mancanza di espressa accettazione per iscritto del delegato.

Con il terzo motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 16, comma 3, d.Lgs
81/2008, sul rilievo che la sentenza aveva affermato che il luogo ove è avvenuto l’evento
mortale fosse da qualificarsi struttura complessa senza avere alcun elemento circa

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nelle fasi esecutive della lavorazione, del piano di sicurezza del lavoro sotto il profilo della

l’organigramma aziendale e la struttura gerarchica dell’azienda e che, in ogni caso, anche
in presenza di una struttura complessa non erano venuti meno gli obblighi di vigilanza del
datore di lavoro sulla sicurezza delle modalità di lavoro e dei mezzi utilizzati, come nel
caso in esame, in cui non era condivisibile la definizione dell’infortunio come occasionale
disfunzione.

Con il quarto motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione laddove,
discostandosi da quella di primo grado, aveva ritenuto che l’imputato aveva adempiuto

politiche aziendali mentre il primo giudice aveva affermato che il Caldarulo non aveva
alcun obbligo di vigilanza poiché non si era mai occupato delle questioni legate alla
sicurezza del cantiere. Sul punto si rileva la manifesta illogicità della motivazione proprio
con riferimento alla questione della politica aziendale, sottolineando che nessuna politica
aziendale può non prevedere la fornitura delle cinture di sicurezza necessarie per operare
in altezza e che, corrunque,i1 Caldarulo non aveva effettuato alcuna verifica circa
l’applicazione della politica aziendale impartita.
Si evidenzia, infine, che l’omessa fornitura al dipendente della cintura di sicurezza non
riguarda una singola fase di lavorazione, come sostenuto in sentenza, ma la sicurezza a
monte di tutta l’attività lavorativa.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato, giacchè le argomentazioni del giudicante sono convincenti ed in
linea con la giurisprudenza di questa Corte.

Le censure, tutte coinvolgenti i profili di efficacia delle delega e del connesso potere di
vigilanza da parte del datore di lavoro, sono strettamente connesse e meritano, pertanto,
trattazione congiunta.

Va premesso in fatto che, come emerge con maggiore evidenza dalla sentenza di primo
grado, all’imputato non è stata contestata l’omessa fornitura dei dispositivi di protezione,
ma di non avere vigilato sull’osservanza da parte del lavoratore dell’uso della cintura di
sicurezza e di non avere verificato che le fasi di realizzazione del ponteggio venissero
eseguite sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

Sempre in fatto è stata rimarcata la presenza in atti di una procura speciale conferita con
atto notarile in data 22.11.2007 al geometra Michele De Luca dal Caldarulo, nella sua
qualità di amministratore unico, legale rappresentante della società ” Arco Architettura e
Conservazione s.r.l.”
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all’onere di vigilanza circa l’operato del delegato in relazione all’applicazione delle

Al procuratore speciale erano conferiti poteri per il compimento di varie categorie di atti,
ivi specificamente indicati, tra i quali ” sottoscrivere piani operativi di sicurezza e qualsiasi
altro atto o documento riguardante la sicurezza sui cantieri”, con la specificazione che il
procuratore veniva investito “di ogni potere relativamente agli incarichi affidatigli, anche
se non espressamente previsto, il tutto con promessa di rato e valido da parte della
società mandante e con obbligo di rendiconto”.

geometra De Luca, quale direttore tecnico di cantiere, con specifico riferimento alla
gestione di sicurezza del cantiere, risultavano affidati: il controllo circa l’applicazione in
cantiere delle politiche stabilite dalla direzione aziendale per le attività di sicurezza; la
verifica che i piani di sicurezza elaborati dal responsabile aziendale per la sicurezza
fossero costantemente adeguati provvedendo, ove necessario, a collaborare al loro
aggiornamento; l’analisi degli eventuali infortuni, determinandone le cause.

Da tali elementi in fatto, non sindacabili in questa sede, la Corte di merito ha tratto la
convincente conclusione che gli ampi poteri conferiti al geometra De Luca
rappresentassero a tutti gli effetti una delega di funzioni,come contemplata dall’art. 16,
d.Lgs 81/2008, in quanto comprensiva di tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate, ivi compreso il potere di spesa,
attribuito, implicitamente, ma indubitabilmente, con la clausola di chiusura, generica ma
omnicomprensiva, attributiva di “ogni potere relativamente agli incarichi affidatigli, anche
se qui non espressamente previsto”.

Su queste premesse, i giudici di merito hanno fondato l’assoluzione del Cardarulo, nella
qualità di datore di lavoro, rimarcando, il primo giudice, l’assoluta estraneità dell’imputato
alle questioni legate alla sicurezza del cantiere, ed il secondo, fornendo una
interpretazione dell’obbligo di vigilanza spettante al datore di lavoro ex art. 16 comma 3,
d.Lgs 81/2008, incompatibile con l’assunzione di responsabilità in sede penale patrocinata
dal difensore della parte civile.

Tale conclusione non contrasta, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, con
i principi consolidati di questa Corte, correttamente richiamati nella sentenza.

Con riferimento alle questioni sollevate dalla difesa in merito alla delega, che si assume
inefficace, sotto diversi profili, rileva il Collegio che le censure proposte non colgono
esattamente il punto centrale della motivazione, che, in realtà, si sofferma sul contenuto
della procura speciale conferita dall’imputato al geometra De Luca, procuratore speciale e
direttore tecnico dell’impresa appaltatrice capo gruppo.
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Ed è stato, altresì evidenziato, che dal piano operativo della sicurezza emergeva che al

I giudici di merito si sono attenuti al corretto principio che nell’ambito di organizzazioni
complesse, di impronta societaria, come quella in esame, la veste datoriale non può
essere attribuita solo sulla base di un criterio formale ma va considerato l’organigramma
della struttura ed individuati i soggetti deputati al governo del rischio stesso ( v. da
ultimo, Sezioni Unite, 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn ed altri).

Nel caso in esame, come osservato dalla Corte di merito, il procuratore speciale e

di appalto ed aver proceduto alle assunzioni del personale, si era occupato di tutti gli
aspetti relativi al funzionamento del cantiere, ivi compreso il noleggio delle attrezzature,
in completa autonomia anche sotto il profilo economico.

Allo stesso De Luca, nella qualità sopra indicata, erano stati assegnati, come sopra
evidenziato, con specifico riferimento alla gestione del sistema di sicurezza del cantiere, il
controllo circa l’applicazione delle politiche stabilite dalla direzione aziendale per le attività
di sicurezza e la verifica del costante adeguamento dei piani di sicurezza, con l’obbligo di
collaborare al loro aggiornamento, in conformità a quanto previsto dal piano operativo
della sicurezza dell’impresa.

E’ stata, pertanto, correttamente accertata la traslazione dal delegante al delegato di
poteri e responsabilità che sono propri del delegante medesimo, con la conseguente
assunzione di responsabilità e poteri a titolo derivativo da parte del delegato.

Né l’assenza di una esplicita accettazione per iscritto da parte del delegato è idonea,
come condivisibilmente affermato nella sentenza impugnata, a privare di efficacia la
delega conferita, emergendo per tabulas che il De Luca aveva concretamente assunto la
qualità di procuratore speciale e delegato, operando con tutti i relativi poteri, anche di
firma.

E’ stato sul punto sottolineato, nell’ottica dimostrativa della piena consapevolezza da
parte del delegato del conferimento della procura speciale e dei poteri conferitigli,
l’avvenuta pubblicità della procura speciale, sul rilievo che i poteri conferiti al De Luca
erano stati puntualmente riportati nel certificato di iscrizione della società Arco alla
camera di commercio.

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direttore tecnico, per effetto della delega ricevuta, oltre a sottoscrivere lo stesso contratto

Quanto alla censura afferente l’omessa vigilanza dal parte del delegante, la Corte di
merito ha sottolineato, in fatto, che il luogo ove è avvenuto l’evento mortale è da
qualificarsi come struttura complessa e che l’evento letale è stato frutto, nel caso in
esame, di occasionali disfunzioni, in quanto non determinato da difetti strutturali aziendali
ovvero del processo produttivo.

Non si tratta, pertanto, di una violazione del sistema di potere-dovere in ordine alla
sicurezza che riguarda le complessive scelte aziendali inerenti all’organizzazione delle

E’ principio consolidato, infatti, quello secondo il quale deve riconoscersi che, pur a fronte
di una delega corretta ed efficace non potrebbe andare esente da responsabilità il datore
di lavoro allorchè le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella
materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale
ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa
realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza ( v. Sezione IV, 28 aprile 2011, n.
23292, Millo ed altri).

La sentenza non pone in discussione il principio secondo il quale esiste una responsabilità
residuale del datore di lavoro che ha l’obbligo di vigilanza ex art. 16, comma 3, d.lgs 81/
2008 ma, anzi, si è soffermata sul concetto di ” vigilanza alta”, che ha per oggetto il
corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato, con l’obbligo
del datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega,
secondo quanto la legge prescrive.

Il ruolo di vigilanza di cui al comma 3, del citato art. 16, d.Lgs 81/2008, tuttavia, come
ben chiarito dalla Corte di merito, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte ( v. la
richiamata sentenza Sezione IV, 1 febbraio 2012, n. 10702, Mangone, che si è soffermata
proprio su questo aspetto) non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione
delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la
correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato.

Ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al
quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e
non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle
singole lavorazioni.

In coerente applicazione di tale principio la Corte di merito ha ritenuto che il Caldarulo,
nella sua qualità di amministratore della società e datore di lavoro, era tenuto, in
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lavorazioni e che, quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità del datore di lavoro.

presenza di valida delega di funzioni, a verificare che il preposto alla gestione del sistema
di sicurezza del cantiere, curasse l’applicazione in cantiere delle politiche stabilite dalla
direzione aziendale per le attività di sicurezza ed il costante adeguamento dei piani di
sicurezza elaborati dal responsabile aziendale per la sicurezza, non anche che venissero
concretamente adottate, nelle singoli fasi di lavorazione, le precauzioni necessarie alla
prevenzione del rischio.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 20 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

In conclusione, il ricorso va rigettato.

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