Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26278 del 20/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26278 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

Data Udienza: 20/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VETRANO SABATO N. IL 30/04/1982
avverso la sentenza n. 607/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
o
che ha concluso per e t

Udito, per la parte civile, l’Avv
A-4
aef2k,
Uditi difensor Avv.

Att,

RITENUTO IN FATTO

1.La corte d’appello di Firenze, con sentenza in data 9 dicembre 2013, confermava la sentenza
del tribunale di Firenze del 6 febbraio 2012 con cui il Vetrano Sabato era stato condannato alla
pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’articolo 189, 1 e 6, del codice della strada
perché, dopo un incidente stradale ricollegabile il suo comportamento con danni alla persona di
Concetta Passeretti, non aveva ottemperato all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. Il

civile liquidato in euro 1.500,00. Il fatto era stato commesso in Firenze 26 settembre 2009.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione l’imputato
Vetrano Sabato, a mezzo del suo difensore, svolgendo quattro motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale in quanto dalla
sentenza impugnata si evinceva che l’imputato, dopo la collisione, era ritornato sul posto a
distanza di qualche minuto, ovvero dopo un tempo assolutamente compatibile con il rendersi
conto dell’impatto e con il parcheggiare l’autovettura in condizioni di sicurezza. Si trattava,
dunque, di un lasso di tempo irrilevante perché si potesse parlare di fuga ed entrambi gli
obiettivi perseguiti dalla norma erano stati raggiunti in quanto l’imputato si era fermato, aveva
prestato l’assistenza ed aveva fornito le proprie generalità.
2.2. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in quanto la corte d’appello non
aveva fornito adeguata motivazione in ordine al fatto che le condizioni del traffico
consentissero all’imputato di fermarsi immediatamente dopo il sinistro e da ciò aveva fatto
discendere il colpevole ritardo nella fermata nonché la conseguente pronunzia di colpevolezza.
2.3. Con il terzo motivo deduceva inosservanza di norme processuali perché la corte d’appello,
con la sentenza impugnata, aveva affermato che dalle due testimonianze era emerso che
un’altra ragazza, rimasta non identificata, aveva inseguito il Vetrano a bordo del motorino e
che soltanto dopo alcuni minuti l’uomo si era convinto a tornare indietro, probabilmente perché
si era reso conto che l’auto era rintracciabile. Tuttavia, ciò facendo, la corte aveva violato
l’articolo 195, comma 7, cod. proc. pen. perché aveva utilizzato una fonte non identificata per
ricostruire storicamente la vicenda.
2.4. Con il quarto motivo deduceva contraddittorietà ed illogicità della motivazione perché la
corte territoriale aveva affermato che l’auto in fuga era stata raggiunta da un motorino e da ciò
si doveva dedurre che su quel viale cittadino vi fossero condizioni di traffico intenso sicché ciò
si poneva in contrasto con l’affermazione secondo cui su tale tratto di strada sarebbe stato
possibile senza dubbio una fermata di emergenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.0sserva la corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile. Invero il ricorrente sostiene
che la condotta da lui tenuta nell’immediatezza del sinistro non sarebbe stata tale da
1

Vetrano era stato altresì condannato a risarcire il danno morale patito dalla costituita parte

,

,
concretare il reato ascritto perché egli si era fermato ed era tornato sul luogo del sinistro nel
tempo consentito dalle condizioni del traffico che impedivano l’arresto immediato del mezzo.
Ma tale asserzione poggia su una ricostruzione del fatto diversa da quella che la corte
territoriale ha effettuato con valutazione di merito incensurabile in questa sede, avendo la
corte stessa ritenuto provato che l’imputato aveva proseguito la marcia, dopo che il suo veicolo
era venuto in collisione con il motociclo della Passeretti, ed era ritornato sul posto solo dopo
essere stato raggiunto da altra motociclista avendo, così, desistito dalla fuga nella

2.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso in quanto il ricorrente deduce

genericamente che le condizioni del traffico non avrebbero consentito la sosta dopo l’urto e che
la corte territoriale avrebbe dovuto motivare sul punto. Sennonché ciò facendo introduce
ancora una volta questioni di merito circa la sussistenza di condizioni che impedivano la sosta
che non sono emerse nei giudizi già celebrati, ove è stato considerato che non solo l’imputato
è stato raggiunto da altro motociclista ma anche che ha potuto agevolmente fare ritorno sul
posto a distanza di poco tempo ( qualche minuto, come afferma lo stesso ricorrente ), il che
induceva a ritenere che le condizioni del traffico non fossero impeditive della sosta immediata.
3. Il terzo motivo è infondato. Invero l’inutilizzabilità prevista dall’art. 195, comma 7, cod.
proc. pen. riguarda le sole dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto
conoscenza da altre persone e non i fatti da lui direttamente percepiti. Ne consegue che sono
utilizzabili le deposizioni dei due testi che hanno dichiarato di aver visto la motociclista non
identificata rincorrere l’imputato ed indurlo a ritornare sul posto e sul contenuto intrinseco di
tali testimonianza può fondarsi il giudizio di colpevolezza del ricorrente.
4. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto non si ravvisa il dedotto vizio di
contraddittorietà della motivazione per aver la corte omesso di considerare che le condizioni
del traffico impedivano la sosta, evincendosi un tanto dal fatto che un motorino aveva
inseguito l’auto dell’imputato. Invero la circostanza della contemporanea presenza di altro
motorino che transitava sulla via non vale, di per se, a dimostrare il fatto che l’automobilista
non potesse arrestare l’autoveicolo subito dopo l’incidente accostando alla destra della
carreggiata.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. L’imputato va, poi, condannato a rifondere alla parte civile ammessa al
gratuito patrocinio le spese sostenute per questo giudizio, ridotte dì un terzo, a norma dell’art.
106 bis d.p.r. 115/2002, ed a favore dello Stato, a norma dell’art. 110 d.p.r. 115/2002.

P. Q. M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla
rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione dalla parte civile ammessa al

2

consapevolezza di poter essere identificato.

patrocinio a spese dello Stato e liquidate in euro 1.650,00 oltre accessori come per legge in
favore dello Stato.

Così deciso il 20.5.2015.

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