Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26277 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26277 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 20/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAPONARO GIANLUCA N. IL 12/12/1963
avverso la sentenza n. 120/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
08/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1 -12.–PAA:0
che ha concluso per
1-\– D

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udir difensotAvv.

,DJOv■-~’ ..1 e-I:L)

y,e,J A 2-e-up

(

‘hp

)

Ritenuto in fatto

SAPONARO Gianluca ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio, lo ha peraltro riconosciuto
colpevole del reato di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c) e comma 2 bis del codice
della strada, per avere guidato l’autoveicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso
di bevande alcoliche, con l’aggravante di aver cagionato un incidente stradale ( fatto del

5.8.2011).

La Corte territoriale ha confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze attraverso il
riferimento per relationem alla motivazione del giudice di primo grado ed ha rigettato la
richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità sul rilievo che
all’imputato era stata contesta tata l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.

Il ricorrente ripropone le censure già articolate in sede di appello.

Con il primo motivo auspica una modifica dell’orientamento giurisprudenza secondo il
quale l’imputato non può comunque giovarsi della sanzione sostitutiva del lavoro di
pubblica utilità, nella ipotesi in cui risulta contestata ed affermata la circostanza
dell’avere provocato un incidente stradale.

Con il secondo motivo lamenta che il giudicante aveva completamente trascurato le
argomentazioni difensive a sostegno della richiesta del giudizio di prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento al primo motivo, è sufficiente osservare che l’imputato non poteva
comunque giovarsi della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, risultando
contestata ed affermata la circostanza dell’avere egli provocato un incidente stradale;
circostanza ostativa per espressa indicazione di legge [cfr. tra le altre Sezione IV, 24
ottobre 2013, Bondioli: in tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, allorquando risulti
contestata e ravvisata la circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale
prevista dall’articolo 186, comma 2 bis, del codice della strada, non è possibile procedere
alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi
del comma 9 bis dello stesso articolo 186, anche allorquando l’aggravante, per effetto del
giudizio di bilanciamento tra le circostanze, non abbia inciso sul trattamento

2

k\

sanzionatorio. In tal senso, rileva la clausola di riserva contenuta nel citato articolo 186,
comma 9 bis (“al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis dello stesso articolo”), dalla
quale si desume che l’effetto ostativo alla possibilità della sostituzione si ricollega non già
alla “applicazione” della circostanza aggravante, bensì alla semplice “ricorrenza” della
stessa, a prescindere cioè dal fatto che l’aggravante incida o no sul trattamento
sanzionatorio].

Il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex articolo 69 c.p., è
rimesso al “potere discrezionale” del giudice di merito, il cui esercizio deve essere
certamente motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero
dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del
reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice d’appello, il quale, pur non
dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto ad
un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti,
ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione
di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e
superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (Sezione III, 12 aprile 200522 settembre 2005 n. 33757; Pres. Grassi; Rel. Fiale; Pm (conf.) Izzo; Ric. Suli ed
altro).

A ciò aggiungasi che il giudice di appello può motivare la propria decisione richiamando le
parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado quando l’appellante
si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già
espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice,
ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente
inconsistenti. Ciò che è avvenuto nel caso in esame.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, come evidenziata dallo
stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la
condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle
ammende.

3

Inaccoglibile è anche la seconda doglianza.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20 maggio 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA