Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26273 del 07/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26273 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Dominici Carmelo n. il 27/2/1955
avverso la sentenza n. 3983/2014 pronunciata dalla Corte d’appello di
Milano il 22/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 7/5/2015 la relazione fatta dal Cons. dott.
Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.G. Fodaroni, che ha
concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
udito, per l’imputato, l’avv.to F. Maresca del foro di Firenze che ha concluso per l’accoglimento del relativo ricorso.

Data Udienza: 07/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 3/2/2014 il tribunale di Monza ha condannato
Carmelo Dominici alla pena di dieci mesi di arresto ed euro 5.000,00 di
ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso
alcolemico superiore a 1,5 g/l), commesso in Seregno, il 7/12/2011.
Su appello dell’imputato, con sentenza in data 22/10/2014, la corte
d’appello di Milano ha ridotto la pena inflitta al Dominici, rideterminandola in
sette mesi di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, confermando, nel resto, la

2.

Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato, censurando la pronuncia della corte territoriale per vizio di
motivazione, avendo i giudici del merito erroneamente ricostruito il fatto
addebitato all’imputato, essendo stato quest’ultimo fermato mentre era in sosta
in un’area di parcheggio, senza alcun accertamento dell’avvenuta guida del
proprio autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica, non potendo escludersi che
l’assunzione delle bevande alcoliche, da parte del Dorninici, possa essere
avvenuta durante la sosta presso l’area di parcheggio in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Osserva il collegio come le motivazioni dettate dalla corte territoriale in
relazione alle occorrenze del fatto ascritto all’imputato debbano ritenersi
pienamente corrette, sul piano della coerenza logica, e integralmente lineari in
termini argomentativi.
Al riguardo, vale evidenziare come la corte territoriale, nel richiamare le
motivazioni sul punto dettate dal primo giudice (che, obbedendo a criteri
interpretativi sostanzialmente omogenei, valgono a saldarsi, con la sentenza
d’appello, in un unitario corpo argomentativo; cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000,
Rv. 216906 e segg. conformi), abbia confermato l’indiscutibilità della circostanza
secondo cui l’imputato avesse condotto la propria automobile in stato di
ebbrezza alcolica, avendo al riguardo ribadito come il teste Federico Rosato
Benedetto avesse distintamente visto l’imputato arrivare nell’occasione

de qua

con la propria autovettura, sostarla in mezzo alla carreggiata e discenderne da
solo in condizioni di assoluta incapacità a contenersi, essendo caduto in terra per
essere quindi soccorso dallo stesso Rosato.
Proprio in quel momento, il teste ebbe a percepire il forte alito vinoso
dell’imputato che, poco dopo sottoposto a controllo tecnico dalla polizia

2

sentenza impugnata.

giudiziaria (nelle more allertata), risultò effettivamente in stato di ebbrezza,
alcolica esibendo un tasso alcolemico non inferiore a 1,83 g/I.
La stessa corte ha sottolineato l’inverosimiglianza e il carattere meramente
congetturale della circostanza allegata dall’imputato, circa l’eventuale
consumazione di alcolici, da parte dell’imputato, successivamente alla guida della
propria autovettura, attesa l’insussistenza di elementi idonei a suffragare tale
prospettazione a fronte del ben più certo rilievo delle condizioni di grave
incapacità in cui fu colto l’imputato dal teste escusso.

quella richiamata del primo giudice), nel dar conto analiticamente delle
occorrenze del fatto ascritto all’imputato, appare del tutto esaustiva, immune da
vizi d’indole logica o giuridica, come tale pienamente idonea a sottrarsi alle
censure in questa sede avanzate ricorrente.

4. All’accertamento dell’infondatezza dei motivi d’impugnazione, segue il
rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/5/2015.

La motivazione in tale guisa compendiata dalla corte territoriale (in una con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA