Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26271 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26271 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Mazzucchiello Luigi n. il 3/11/1969 – non ricorrente
Esposito Immacolata n. il 20/10/1974 – non ricorrente
nei confronti di:
LgLirino Antonia n. il 15/12/1931
avverso la sentenza n. 873/2011 pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli il 27/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 7/5/2015 la relazione fatta dal Cons. dott.
Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.G. Fodaroni, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Data Udienza: 07/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 27/11/2012, il giudice di pace di Napoli ha assolto Antonia Laurino dal reato di lesioni colpose, per non avere la stessa commesso il fatto ascrittole, avvenuto in Napoli, il 14/3/2010.
All’imputata era stata contestata la violazione dei tradizionali parametri della
colpa generica, per aver collocato, dinanzi a un proprio garage, due blocchi di
cemento recanti una catena in ferro senza ancorarli al suolo; sicché, mentre giocava nei pressi di tali blocchi, il minore Mattia Mazzucchiello veniva investito da

chiamate nel capo d’imputazione.
A sostegno dell’assoluzione pronunciata, il giudice napoletano ha rilevato
come non fosse stata acquisita alcuna prova certa dell’avvenuta apposizione di
detti blocchi di cemento da parte dell’imputata, né che alla stessa fosse rimproverabile alcuna colpa, non avendo la Laurino provocato alcun pericolo o rimosso
alcuna cautela per l’incolumità pubblica e/o privata.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, censurando la pronuncia del giudice di
pace per avere quest’ultimo illogicamente interpretato (ed erroneamente trascurato) le risultanze istruttorie acquisite in giudizio in relazione alla riferibilità
dell’apposizione dei blocchi di cemento alla responsabilità dell’imputata.
Quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico colposo, lo stesso era nella
specie derivato dalla condotta antigiuridica dell’imputata, costituita dall’abusiva
realizzazione di un passo carrabile (come rilevabile da taluni verbali dei vigili urbani trascurati dal giudice di merito), non segnalando né fissando al suolo i blocchi di cemento che avevano causato le lesioni a carico del minore.
L’insieme di tali errori aveva pertanto determinato – secondo quanto esplicitato dallo stesso ricorrente -un’evidente illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Dev’essere preliminarmente rilevata la ritualità dell’odierno ricorso per
cassazione proposto dal pubblico ministero, trattandosi dell’unica forma
d’impugnazione che lo stesso deve ritenersi legittimato a proporre avverso le
sentenze di proscioglimento del giudice di pace (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 19331
del 30/04/2012, Rv. 252902).

3. Nel merito del ricorso, ritiene il collegio che l’impugnazione proposta dal
procuratore ricorrente sia fondata, avendo il giudice di pace del tutto omesso di
procedere alla valutazione critica della responsabilità penale dell’imputata alla lu-

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uno di essi, sul quale era infisso un ferro arrugginito, riportando le lesioni ri-

ce della documentazione specificamente richiamata dal ricorrente, e segnatamente dei verbali amministrativi dei vigili urbani competenti per territorio, che
ebbero a contestare all’imputata l’abusiva apposizione di catena e pilastri di sostegno sul suolo pubblico, in tutto apparentemente conformi agli oggetti per
mezzo dei quali il minore Mattia Mazzucchiello si era procurato le lesioni personali oggetto dell’odierno giudizio.
Sotto altro profilo, dev’essere rilevato il difetto di alcuna adeguata motivazione a fondamento dell’attestata insussistenza dell’elemento soggettivo del rea-

per l’incolumità pubblica e/o privata”), essendosi il giudice di pace limitato alla
laconica e assertiva affermazione di detta insussistenza, senza procedere
all’indicazione di alcun sostegno argomentativo a suo fondamento, con particolare riguardo alle ragioni della mancata riconducibilità, alla colpa dell’agente, delle
conseguenze lesive derivate dell’arbitraria apposizione degli oggetti de quibus su
un luogo pubblicamente frequentato, e delle ragioni del ritenuto difetto di pericolosità dei medesimi oggetti in considerazione della relativa conformazione e
dell’inadeguata assicurazione degli stessi al suolo.

4. Sulla base di tali premesse, in accoglimento dell’impugnazione proposta
dal procuratore ricorrente, dev’essere pronunciato l’annullamento della sentenza
impugnata con il conseguente rinvio al giudice di pace di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata e rinvia per
nuovo esame al giudice di pace di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/5/2015.

to ascritto alla Laurino (per non avere l’imputata “provocato o omesso cautele

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