Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26270 del 07/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26270 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LATORRE MARIO N. IL 01/03/1982
avverso la sentenza n. 294/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
28/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ou.„…„„,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/05/2015

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Potenza, con sentenza in data 28 febbraio 2014, riformava la sentenza del
tribunale di Potenza del 15 novembre 2012, appellata da Latorre Mario e May Agnieszka
Lucyna rideterminando la pena agli stessi irrogata in un mese di reclusione ed euro 50,00 di
multa. I predetti imputati erano stati condannati dal tribunale di Potenza alla pena di un mese
e giorni 10 di reclusione ed euro 60,00 di multa per il reato di cui all’artt. 624 e 625 n. 2 cod.

di fili e tubi custoditi all’interno dell’ex fabbrica Magneti Marelli, stabilimento dismesso sito in
Potenza, con la ritenuta aggravante di aver commesso il fatto con l’uso del mezzo fraudolento.
Il fatto era stato commesso il 4.1.2012.
La corte d’appello rilevava che l’aggravante di cui all’articolo 625 numero 2 cod. pen., ovvero
l’uso del mezzo fraudolento, non sussisteva e, tuttavia, non poteva essere pronunciata
sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela in quanto la persona offesa aveva
presentato una denuncia di furto contenente la richiesta di punizione ed, inoltre, la
procedibilità del reato andava desunta dall’imputazione e non dalla decisione.
Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione Latorre Mario
deducendo illogicità della motivazione in considerazione del fatto che in atti non risultava
essere presente una denuncia di furto, men che meno contenente la richiesta di punizione, in
quanto i prevenuti erano stati arrestati in flagranza di reato senza che fosse stata presentata
denuncia-querela. Deduceva, poi, violazione di legge laddove la corte territoriale non aveva
considerato che il reato non era procedibile essendo venuta meno l’unica aggravante
contestata all’imputato ed essendo stato il reato derubricato in furto semplice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva la corte che il ricorso è fondato.
Invero non risulta in atti sussistente la querela della parte offesa menzionata nella sentenza
impugnata. Inoltre, avendo la corte territoriale ritenuto l’insussistenza dell’aggravante di cui
all’art. 625 n. 2 cod. pen., essa avrebbe dovuto, in applicazione della norma di cui all’art. 129
cod. proc. pen., che impone al giudice in ogni stato e grado del procedimento di dichiarare, tra
l’altro, che manca una causa di procedibilità, dichiarare la mancanza della condizione di
procedibilità.
La sentenza impugnata va, perciò, annullata e, in applicazione degli artt. 129 e 620 lett. I cod.
proc. pen., va dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto per mancanza di
querela. Conseguentemente va annullata senza rinvio anche la sentenza di primo grado
trattandosi di improcedibilità dell’azione penale.

P.Q.M.
1

pen. per essersi impossessati di un’ingente quantità di rame sottraendo una cospicua matassa

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado del Tribunale di
Potenza in data 15.11.2012 per improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela.

Così deciso il 7 maggio 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA