Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2627 del 21/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 2627 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPOBIANCO CRISTOFARO N. IL 02/11/1967
avverso l’ordinanza n. 263/2015 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
10/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. EA.c k,(À

sc e- uvloteri
.Dkk l’ìmkukikì,\YtM A
– W\ cW, /Aokho
No/teimevtaQ )
`\)kUkffiQ, –

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/10/2015

1.Capobianco Cristoforo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, che
ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Brindisi aveva
respinto la richiesta, avanzata dall’imputato, di revoca o sostituzione della misura cautelare
degli arresti donniciliari, applicatagli in ordine al delitto di cui all’art. 317 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell’art. 299 cod. proc. pen. e vizio di
motivazione, poiché, in primo luogo, l’imputato ha ormai trascorso circa dieci mesi agli arresti
domiciliari. In secondo luogo, la persona offesa ha reso, in sede dibattimentale, dichiarazioni
alquanto diverse rispetto a quelle rese durante la fase delle indagini preliminari e tali da
ridimensionare la gravità della condotta dell’imputato,affermando che mai il Di Coste si
sarebbe risolto a versare del danaro e che l’immobile, di cui veniva paventato il
sequestro,era,in gran parte, abusivo. Erroneamente pertanto il Tribunale ha rinviato, per
relationem, ai precedenti provvedimenti de libertate, che si fondavano su un quadro indiziario
differente, senza adeguatamente valutare le risultanze successivamente acquisite.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Risulta da comunicazione scritta del difensore, Avv. Guagliani, che, in data 2 ottobre 2015, il
Tribunale di Brindisi ha revocato la misura. E’ perciò da considerarsi venuto meno l’interesse
al ricorso.
2.Poiché il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto
alla sua proposizione, va escluso, conformemente ad un consolidato orientamento
giurisprudenziale (Sez. U. 9-10-1996,Vitale, Rv. 206168; Sez. U. 25-6-1997, Rv 208166),che
alla declaratoria di inammissibilità seguano la condanna al pagamento delle spese processuali e
quella al pagamento della sanzione pecuniaria,non essendo configurabile un’ipotesi di
soccombenza.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-10-2015.

RITENUTO IN FATTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA