Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26266 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26266 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE preso la Corte d’appello di Brescia
Nei confronti di
30VIC SASA

n. il 14.01.1976

avverso la sentenza n. 2481/2014 del Tribunale di Brescia del 27.05.2014
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 10 aprile 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa.
Udite le richieste del Procuratore Generale, nella persona del dott.ssa Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente
alla contestata aggravante.

Data Udienza: 10/04/2015

RITENUTO IN FATTO
Il PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’appello di Brescia ricorre per
cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale locale, a
seguito di giudizio abbreviato, ha ritenuto JOVIC SASA responsabile del reato di cui
all’art. 186, co. 2 lett c) e 2 bis del C.d.S..
Il PROCURATORE ricorrente denuncia vizio di motivazione laddove il Tribunale
ha ritenuto di dover escludere la contestata aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis
del C.d.S. in base all’assunto che dal rapporto di incidente stradale e dalla relazione di
servizio in atti non emerge la prova certa di condotte determinanti il sinistro in capo

fondo stradale era bagnato ed il terreno era reso viscido dalla pioggia battente. Si
rileva che tale motivazione è in aperta contraddizione con la dinamica del fatto quale
viene descritta nella stessa sentenza impugnata, e che essa è stata determinata non
da comportamenti altrui, non da causa di forza maggiore o causo fortuito, ma
unicamente dalla condotta di guida dell’imputato, in stato di evidente ebbrezza
alcolica.
Con memoria depositata nei termini l’imputato contesta la fondatezza del
motivo del ricorso e ne chiede il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto.
E’ stato proposto correttamente dal Procuratore generale ricorso per cassazione
stante il divieto ex art. 443 c.p.p. di proporre appello, non avendo la sentenza di
condanna impugnata modificato il titolo di reato.
Palese è il vizio di motivazione evidenziato dal ricorrente atteso che, dalla
stessa dinamica descritta dal Tribunale, si evince la sussistenza della contestata
aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S..
Motivazione, per altro, non conforme alla costante giurisprudenza di legittimità
relativa alla nozione di “incidente stradale” riportata nella indicata disposizione
normativa.
La nozione di “incidente stradale” (nell’accezione rilevante nella prospettiva
di cui all’art. 186, comma 2 bis, CAS.) risulta delineata nella giurisprudenza di questa
Corte, che l’individua in qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il
normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla
collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri
veicoli (Cass., n. 47276/2012, Rv. 253921), l’incidente stradale, così inteso,
ricomprende, più in particolare, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la
sua fuoriuscita dalla sede stradale, non essendo invece previsti né i danni alle
persone né i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché

all’imputato, atteso che sul piano viabile non si evidenziano tracce di frenature, il

significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni
(Cass., n. 42488/2012, Rv. 253734).
Nel caso di specie è agevole riscontrare la sussistenza dell’aggravante in
parola, laddove era stato pacificamente lo JOVIC a perdere il controllo della propria
autovettura terminando la sua corsa con le ruote anteriori oltre il limite della
carreggiata, in bilico sulla sottostante via, in assenza di una qualsiasi prova obiettiva
di una causa di forza maggiore o di caso fortuito, come, puntualmente rilevato dal
ricorrente.
La sentenza va, pertanto, annullata con riferimento alla esclusione

esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente
l’esclusione dell’aggravante contestata e rinvia per nuovo esame al riguardo al
Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma all’udienza del 10 aprile 2015
I Consigliere estensore

Il Presi ente

dell’aggravante de qua con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Brescia per nuovo

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