Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26265 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26265 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
BUDE NICOLAE CIPRIAN

n. il 30.08.1979

avverso la sentenza n. 395/2014 del Tribunale di Trento dell’8.04.2014
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 10 aprile 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa.
Udite le richieste del Procuratore Generale, nella persona del dott.ssa Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 10/04/2015

RITENUTO IN FATTO
BUDE NICOLAE CIPRIAN ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata
in epigrafe, del Tribunale di Trento di condanna in ordine al reato di cui all’art. 116
co. 13 del C.d.S.
Con il primo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali a pena di
nullità, in particolare la violazione degli artt. 516 e 520 c.p.p. per omessa
sospensione del dibattimento e mancata notifica all’imputato contumace della
contestazione, come modificata dal P.M. all’udienza del 12.03.2014. Si espone che

anticipandola di un giorno, vale a dire il 5 marzo 2012 anziché il 6 marzo 2012
come formalmente contestata. Il Tribunale autorizzava tale modifica interpretandola
come un mero errore materiale della contestazione. A fronte dell’immediata e
tempestiva eccezione della Difesa di sostanziale modifica del fatto contestato, per
cui si doveva procedere ai sensi degli artt. 516 e 520 c.p.p., attraverso la
sospensione del dibattimento e la notifica del verbale di udienza all’imputato
contumace, il Tribunale la rigettava ritenendo “non rilevante tale notifica e
disponendo procedersi oltre”. Si ribadisce l’erroneità della ordinanza dibattimentale
per la lesione del diritto di difesa, non essendo stato l’imputato messo a conoscenza
della modifica di un elemento essenziale della contestazione, si richiama sul punto
giurisprudenza di questa Corte. Il Tribunale, si argomenta, ha soltanto ed
apoditticamente affermato la natura di “errore materiale” della modifica,
pregiudizialmente ritenuta lievissima, senza esprimere alcun riferimento alla natura
dell’accusa ed alla difesa dell’imputato. Si rileva che la data del commesso reato è
elemento, nel caso di specie, di importanza significativa, atteso che l’identificazione
dell’imputato, quale conducente di un’autovettura intestata a tale Battisti Remo, è
avvenuta solo successivamente attraverso attività investigative.
Con il

secondo motivo

si denunciano violazione di legge e vizio di

motivazione con riferimento all’identificazione dell’imputato come autore del fatto.
Si evidenzia che l’istruttoria dibattimentale si è svolta con l’audizione di soli
due testimoni: il verbalizzante Tarantino ed il passante Odorizzi Mattia; il Tribunale
espone che dalle dichiarazioni di tali testi emerge che un cittadino, riconosciuto
come di lingua rumena e con una particolare caratteristica all’occhio destro, sarebbe
stato alla guida di una automobile “Pglero” la sera del 5.03.2012, di proprietà di
tale Battisti Remo e datore di lavoro di alcuni cittadini rumeni, e che aveva urtato
una autovettura parcheggiata davanti ad un bar.
Il Tribunale dà atto che era stato l’Odorizzi a riferire ai carabinieri, giunti sul
posto dell’incidente, dopo che la Pajero si era già allontanata, la dinamica dello
stesso. I carabinieri recatisi dal Battisti apprendevano da costui che aveva affidato
la sua auto la sera del 5 marzo ad altro dipendente però munito di patente, da

alla predetta udienza il P.M. chiedeva di modificare la data del commesso reato

quest’ultimo i Carabinieri apprendevano che alla guida si trovava l’imputato in
quanto corrispondente nelle fattezza fisiche alla descrizione fatta dall’Odorizzi. Si
denuncia in via primaria la violazione dell’art. 195, co. 4 c.p.p. in quanto
l’identificazione dell’imputato e, quindi, la sua responsabilità si basano su
dichiarazioni di testimoni non escussi in dibattimento le cui dichiarazioni sono state
riportate dal verbalizzante Tarantino. Dichiarazioni queste del tutto inutilizzabili.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto apparendo fondate le censure poste a base di entrambi i

Invero, quanto al primo, la modifica in udienza del capo di imputazione,
consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non sempre
comporta una alterazione avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla
identificazione dell’addebito, atteso che, a seconda dei casi, l’esatta collocazione
temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva,
condizionando le possibilità di difesa dell’imputato. Pertanto, detta rilevanza deve
essere accertata alla luce delle finalità della norme di cui agli artt. 516-522 cod.
proc. pen., preordinate ad assicurare il contraddittorio ed il pieno esercizio del
diritto di difesa ((Sez. 5, Sentenza n. 10196 del 31/01/2013 Ud. , Rv. 254658).
Ciò enunciato, nel caso di specie, la modifica, avvenuta in udienza, della data
del reato – nella specie commesso il giorno precedente a quello indicato in
imputazione – a parere del Collegio, in considerazione delle modalità attraverso le
quali la P.G. è giunta alla identificazione dell’imputato, apparendo rilevante stabilire
il giorno in cui l’imputato ha avuto la disponibilità dell’automobile, comporta una
significativa modifica della contestazione, immutata nei suoi tratti essenziali, ed è
stata, pertanto, idonea a pregiudicare le facoltà difensive.
Quanto al secondo motivo si evidenzia che l’identificazione dell’imputato,
quale autore del reato, non è basata sulla testimonianza del teste Odorini Mattia,
escusso in dibattimento, che si è limitato a descrivere la dinamica dell’incidente, ma
sulle dichiarazioni rese ai carabinieri dal Battisti Remo e da altro dipendente di
quest’ultimo, del quale non sono state annotate neanche le generalità, che indirizzò
gli investigatori verso il BUDE, con la conseguenza della inutilizzabilità di tali
dichiarazioni stante il divieto previsto dal quarto comma dell’art. 195 c.p.p., non
avendo potuto la Difesa esercitare il suo diritto all’acquisizione della prova in
contraddittorio.
La sentenza va, pertanto annullata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di
Trento per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Trento.

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motivi.

Così deciso in Roma all’udienza del 10 aprile 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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