Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26264 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26264 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
VECCHIATO IVAN

n. il 09.03.1975

avverso la sentenza n. 1332/2013 della Corte d’appello di Triestedel 21.10.20103
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 10 aprile 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa.
Udite le richieste del Procuratore Generale, nella persona del dott.ssa Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

L’avv. Paolo Pacileo, difensore del ricorrente, chiede l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 10/04/2015

RITENUTO IN FATTO
VECCHIATO Ivan ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, della Corte d’appello di Trieste che, in parziale riforma della sentenza del
GIP del Tribunale di Udine del 17.04.2012, emessa nei suoi confronti in ordine al
reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2 bis e 2 sexies del C.d.S., ha
sostituito la pena detentiva con quella di C 30.000 di multa.
La censura di cui al primo motivo ha ad oggetto violazione di legge con
riferimento alla inutilizzabilità del verbale di accertamento urgente, relativo alla

gravame di merito la mancata sottoscrizione degli scontrini emessi dall’apparecchio
etilometro e, quindi, la relativa nullità ai sensi dell’art. 142 c.p.p., ma la Corte erra
laddove opina che gli scontrini sarebbero parte integrale del verbale, essendo essi,
invece, atti separati con i quali vengono registrati i risultati dell’alcoltest e solo
successivamente vengono allegati al verbale.
Con il

secondo motivo

si denuncia travisamento della prova, con

riferimento ad uno scontrino emesso dall’etilometro con valore pari a zero in cui
compare il nome del VECCHIATO poi cancellato e sostituito con il nome del
conducente dell’altro autoveicolo coinvolto nell’incidente. Si era evidenziato con
l’appello che la circostanza rende evidente come la prova dell’alcoltest sia stata
eseguita in un totale contesto di commistione e confusione di nomi che non può
essere superato dalle rettifiche riportate nel verbale. La Corte d’appello sostiene che
gli accertamenti svolti sono utilizzabili unitamente ai relativi verbali, ma non
considera la circostanza che solo i verbali siano stati sottoscritti dal VECCHIATO e dal
Clemente (l’altro conducente) e non anche gli scontrini e ciò configura un evidente
travisamento della prova laddove si afferma che lo scontrino con il valore zero
corrisponde alla prova cui fu sottoposto il Clemente e non a quella del VECCHIATO, in
quanto non vi è alcun elemento dal quale possa avvalorare la circostanza.
Il terzo motivo ha ad oggetto altra violazione di legge e precisamente
inutilizzabilità del verbale di accertamento urgente in riferimento all’art. 379 comma
2 del regolamento di esecuzione del C.d.S. del punto 3.12 del DM 196/90, relativo al
mancato rispetto del tempo di attesa tra una rilevazione e l’altra, compiute a meno di
cinque minuti. La Corte erra nel ritenere che sia legittimo l’utilizzo dell’etilometro per
misurazioni nei confronti di soggetti diversi durante il trascorrere del tempo di attesa
imposto dalla legge. Si argomenta che le norme citate (art. 379 del Regolamento di
attuazione del C.d.s. e l’art. 3.12 del D.M. 196/90 recante l’individuazione degli
strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza) prescrivono
un tempo di attesa senza specificare che tra una prova e l’altra nei confronti dello
stesso soggetto possono effettuarsi misurazioni su soggetti diversi: in tale

prova con l’etilometro, e nullità per mancata sottoscrizione. Si era contestato con il

circostanza deve prevalere l’interpretazione letterale della norma che prescrive un
tempo di attesa di cinque minuti in senso assoluto.
Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, e
travisamento della prova in riferimento alla annotazione di P.G. del 30.07.2010. La
Corte d’appello, per rispondere a specifiche critiche formulate con l’atto di appello in
ordine alla violazione dell’art. 379 del Rg. Esec del C.d.S., richiama per la prima volta
la indicata annotazione di P.G., laddove si riferiva dell’ordine secondo cui i conducenti
dei due veicoli coinvolti nell’incidente furono sottoposti alla prova dell’alcoltest :
prima il Clemente e successivamente il VECCHIATO. Risulta evidente il contrasto tra

dell’alcoltest per come corretti nonché con i verbali di accertamenti urgenti riportanti
/
i risultati della prova. E’ chiaro il vizio di travisamento della prova in cui è incorso la
Corte triestina laddove ha dato rilevanza alla predetta informativa nella quale però
non è riportata la realtà dei fatti per come risultante dagli scontrini.
Con il quinto motivo si espone altra censura di inutilizzabilità del verbale di
accertamento urgente in relazione all’art. 379 comma 3 del reg. esec. C.d.S. ed in
relazione all’art. 192 co. 2 c.p.p. per non avere la sentenza motivato in ordine alla
eccepita mancanza nel verbale di accertamento dei dati sintomatici attestanti lo stato
di ebbrezza del ricorrente e, ciò, in chiara violazione della disposizione del richiamato
art. 379 co. 3 del reg. esec del C.d.S., secondo cui “resta fermo l’obbligo” per i
verbalizzanti, nonostante l’alcoltest, di registrare gli altri elementi necessari
all’accertamento del reato.
Il sesto motivo ha ad oggetto la violazione della disposizione di cui all’art.
192 c.p.p., per essere stato utilizzato per l’affermazione di responsabilità
dell’imputato il solo indizio dato dalla prova dell’alcoltest.
Il settimo motivo denuncia vizio di motivazione in riferimento allo scontrino
emesso dall’etilometro con al dicitura “volume insufficiente”. Si era evidenziato con il
gravame di merito che lo scontrino recante il risultato di 1,51 g/I riportante la
dicitura “volume insufficiente” era da considerarsi inutilizzabile, infatti nel caso di
specie ci si trova di fronte ad un apparecchio etilometro sul quale vi sono
contemporaneamente le due indicazioni contrastanti “volume d’aria insufficiente ” e
la contestuale indicazione di un valore alcolemico. Un apparecchio regolare nel caso
in cui il volume risulta insufficiente non deve portare alcun valore alcolemico nel
senso che l’espirazione è così debole da non consentire all’apparecchio di fornire
alcun risultato.
L’ottavo motivo denuncia vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta
sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis del C.d.S. laddove la
Corte d’appello, pur affermando che non vi è la prova che l’incidente sia connesso
allo stato di ebbrezza, rileva che la norma non richiede un particolare
condizionamento tra lo stato di ebbrezza e concreta dinamica dell’incidente,

3

quanto riportato in tale informativa di P.G. e quanto riportato sugli scontrini

ritenendo, comunque, indice di pericolosità della condotta che chi guida in tale stato
abbia manifestato qualche imperizia o imprudenza sfociata nell’incidente stradale. Si
contesta questa interpretazione in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 27 della
Costituzione, E comunque la Corte del merito fornisce una motivazione meramente
apparente non avendo compiuto alcuna verifica sulla presenza del nesso causale tra
lo stato di ebbrezza e l’incidente.
Il nono motivo 94 denuncia altra violazione di legge in relazione all’art. 69
cod. pen. laddove, pur riconoscendo le concesse attenuanti generiche equivalenti
all’aggravante di cui all’art. 186 co. 2 bis C.d.S., la Corte ritiene l’aggravante,

Da ultimo il decimo motivo denuncia vizio di motivazione laddove è stata
ritenuta l’equivalenza e non la richiesta prevalenza tra le attenuanti generiche e la
suddetta aggravante facendosi riferimento alla pericolosità della condotta con
invasione dell’opposta corsia di marcia e la gravità dei danni cagionati.La Corte in
sostanza giustifica l’equivalenza delle circostanze in quanto bisogna considerare la
gravità dei danni e poi però riconosce che si sia trattato solo di danni materiali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi esposti sono infondati e determinano il rigetto del ricorso.
La maggior parte di essi, sia sotto il profilo della eccepita inutilizzabilità dei
risultati dell’alcoltest che del denunciato travisamento della prova, coinvolgono
l’interpretazione della norma regolamentare di cui all’art. 379 del Regolamento al
C.d.S..
La disposizione di cui all’art 379 del Regolamento al Codice della Strada non
prescrive il compimento di specifiche attività da parte degli agenti operanti se non
quelle di effettuare due misurazioni ad un intervallo di tempo di 5 minuti l’una
dall’altra. Quanto, poi, all’apparecchio etilometro, per come interessa per il caso di

specie, deve, anche mediante apposita stampante fornire la corrispondente prova
documentale. Nulla dice in ordine alla conservazione di tale documentazione.
Soccorrono, a questo punto, le attività che gli operanti di P.G. sono tenuti a porre in
essere ai sensi dell’ari 348 c.p.p (assicurazione fonti di prova) e, più in particolare, ai
sensi dell’art. 354 co. 3 e dell’art. 357 comma 2 lett. e) c.p.p..
L’esame dell’alcoltest rientra tra le attività di accertamento urgente di cui al
30 comma dell’art. 354 c.p.p., la disposizione prevista dall’art. 357 c.p.p. prescrive

che la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini,
anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione
delle fonti di prova, ed, al comma 2, prescrive che, fermo quanto disposto in relazione a
specifiche attività, che venga redatto verbale di vari atti, tra cui, per quanto interessa in
questa sede, quelle descritte alla lettera e), delle operazioni e degli accertamenti previsti

comunque operante agli effetti della revoca della patente di guida.

dagli artt. 349, 353 e 354. Dunque, vanno verbalizzate le attività di accertamenti urgenti.
Ciò che risulta essere stato fatto nel caso sottoposto all’esame del Collegio, laddove la
P.G. dà anche atto anche delle misurazioni con volume insufficiente. Ebbene, effettuata
una tale attività di documentazione non rileva affatto che gli scontrini dell’alcoltest non
siano stati sottoscritti dall’imputato (primo motivo), ciò non integra affatto una lesione del
diritto di difesa, poiché, la redazione del verbale con la descrizione delle attività svolte
garantisce pienamente la conoscenza di quanto è stato operato dalla P.G..
Diversamente, potrebbe opinarsi qualora la P.G. non avesse allegato al verbale gli
scontrini attestanti il superamento di quella soglia di tasso alcolemico poi contestata al

Strada, impone che l’apparecchio stampi la documentazione attestante il risultato
dell’esame, è necessario che tale documentazione venga acquisita e allegata alla
relazione di servizio.
Quanto alla censura di cui al secondo motivo, per le stesse ragioni risulta
infondata, poiché, altrettanto specificamente descritta a verbale è stata l’annotazione
di avere gli operanti erroneamente trascritto sullo scontrino, con valore pari a zero, il
nome dell’imputato, laddove invece il risultato dell’alcoltest si riferiva al conducente
dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente.
Del tutto infondato è il rilievo posto a base del terzo motivo atteso che, come
riportato in sentenza, le prove cui fu sottoposto il Vecchiato furono effettuate alle ore
6.05 (con valore alcolemico pari a 1,56 g/l) ed alle ore 6,16 (con valore di 1,51 g/1),
cioè a distanza di oltre cinque minuti l’una dall’altra (è necessario che le prove
vengano effettuate ad un intervallo di tempo superiore ai cinque minuti l’una
dall’altra, e non precisamente di cinque minuti, è stato più volte affermato da questa
Corte che il trascorrere del tempo può volgersi a favore dell’imputato, in ragione del
fatto scientificamente accertato che la curva di assorbimento nel sangue dell’alcol
tende a riportare valori più bassi con il passare del tempo).
Irrilevante, poi, (quarto motivo) ai fini della regolarità della prova
dell’alcoltest è la circostanza che negli intervalli tra l’una e l’altra prova siano state
effettuate anche quelle cui fu sottoposto l’altro conducente. Si condivide, in pieno,
l’argomentazione sul punto della Corte triestina.
Quanto alla censura di cui ai motivi quinto e sesto corretta è la motivazione
della impugnata sentenza poiché aderente sia al dato normativo che alla
giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di guida in stato di
ebbrezza, l’indicazione normativa di precisi parametri numerici per la configurabilità
delle fattispecie penalmente rilevanti comporta che la tipicità del fatto non è ancorata
al semplice stato di ebbrezza ma anche all’accertamento specifico e non meramente
sintomatico del loro superamento, solo in presenza del quale vi è certezza del fatto

ricorrente. In tal caso, poiché il richiamato art. 379 del Regolamento al Codice della

tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel rispetto del principio
di legalità (Sez. 4, Sentenza n. 36889 del 16/04/2014 Ud. Rv. 260298).
Il denunciato vizio di motivazione di cui al settimo motivo del ricorso è del
tutto infondato.
Dato essenziale, evidenziato nella impugnata sentenza, è che è lo stesso
apparecchio a segnalare sul monitor quando il soggetto, sottoposto ad esame, non

espira una quantità d’aria sufficiente a determinare un’esatta misurazione della
concentrazione di alcol nell’aria alveolare, con la conseguenza che, ancorché
l’apparecchio segnali un volume d’aria insufficiente, ma riporti un valore alcolemico che

Parimenti condivisibile è la risposta (pag. 4 e 5) data dalla Corte distrettuale in
merito alla censura, oggi oggetto dell’ottavo motivo del ricorso, circa la portata che va
data alla nozione di “incidente stradale” di cui all’aggravante prevista dal comma 2 bis
dell’art. 186 C.d.S., per altro basata, con riferimento al caso di specie, sul dato di fatto,
incontrovertibile e non contestato, che era stato il Vecchiato a perdere il controllo della
propria autovettura che aveva invaso la semicarreggiata opposta andando a collidere,
con un urto di media entità, contro l’autocarro che sopraggiungeva.
In ordine al nono motivo è giurisprudenza pacifica di questa Corte quella che, in
tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, l’aggravante di aver provocato un incidente
stradale, anche se la stessa è ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti
eventualmente sussistenti, non fa venir meno la configurazione giuridica del reato
aggravato e, di conseguenza, gli effetti che la legge ricollega alla singola circostanza,
pur se sfavorevoli per l’imputato, tra cui la revoca della patente di guida, perchè il
giudizio di comparizione tra le circostanze conduce all’esclusione dell’operatività
dell’aggravante solo sul piano sanzionatorio.
Da ultimo, parimenti congrua e condivisibile è la motivazione della sentenza
impugnata, con conseguente infondatezza del decimo motivo del ricorso, in ordine al
giudizio di comparazione di equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e la
contestata aggravante, essendosi posto in evidenza la particolare gravità del fatto
contestato, a nulla rilevando se i danni causati dall’aver guidato in stato di ebbrezza
provocando un incidente stradale siano stati di natura materiale e non personale,
essendo rilevante, ai fini della valutazione di gravità, la messa in pericolo della
circolazione stradale.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma all’udienza del 10 aprile 2015

supera la soglia di non punibilità, il risultato è da ritenere pienamente utilizzabile.

CORTI SUPREMA DI CASSAZIONE

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