Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26262 del 13/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26262 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal

VISENTINI MARCO

n. il 29.10.1985

avverso la sentenza n. 835/2014 della Corte d’appello di Trieste del 28.05.2014.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 13 marzo 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Aldo Policastro che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 13/03/2015

RITENUTO IN FATTO

VISENTINI Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, della Corte d’appello di Trieste di conferma della sentenza di condanna
emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Udine il 29.11.2012 in ordine al reato di
guida in stato di ebbrezza.
Denuncia violazione di legge, nella specie dell’art. 186 co. 3 del C.d.S. art.
379 del Reg al C.d.s. ed artt. 336 e 431 del c.p.p.. Si rileva che prima dell’esame
dello stato di ebbrezza con l’etilometro non sono stati eseguiti gli accertamenti
dell’etilometro, ed inoltre le due prove sono state eseguite distanziate l’una
dall’altra di 10 minuti in violazione della disposizione di cui all’art. 379 del R.
C.d.S.. Ed, infine, si espone che le due prove sono incongruenti negli esiti l’una
rispetto all’altra, con una progressione sospetta ed insolita della seconda risultanza
pari ad un dato di 1,32 g/It del tutto non conferente rispetto alla prima che la
precedeva dal punto di vista cronologico. Le prove alcolimetriche sono state
eseguite accanto all’auto di servizio degli operanti ed a pochi centimetri di distanza
dalla radiomobile con evidente interferenza delle onde elettromagnetiche prodotte
dalla radio ivi installata.
Con il secondo motivo si denuncia altra violazione di legge per l’errata
applicazione del giudizio di bilanciamento circostanziale e mancata concessione delle
attenuanti generiche.
Con il terzo motivo la denunciata violazione di legge riguarda la eccessiva
durata della sospensione della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché basato su censure
ripetitive delle argomentazioni già sottoposte al vaglio del giudice dell’appello,
manifestamente infondate e, in gran parte, dedotte con formulazioni generiche
concernenti apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di
diritto: “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli
stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve
essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche
per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (in termini, sez. 2
sent. n. 19951 del 15.05.2008, Rv. 240109; sez. 4 sent. n. 34270 del 3.07.2007, Rv.
236845; sez. 1 sent. n. 39598 del 30.09.2004 Rv. 290634Sez. 4, N. 256/98 – ud.
18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 –

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preventivi qualitativi non invasivi. Si obietta che non è stato pulito il boccaglio

RV. 193046). Il ricorso per cassazione deve rappresentare censura alla sentenza
impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in iudicando: esso, quindi, non
può consistere in una supina riproposizione delle doglianze espresse con l’appello, ma
deve consistere in una critica alle ragioni in fatto e/o in diritto sulla cui scorta il
secondo giudice ha ritenuto di dover disattendere il gravame.
Invero, tutti i motivi, oggetto del ricorso, sono stati trattati dalla Corte d’appello
che li ha affrontati in maniera del tutto esaustiva e condivisibile in quanto conformi al
dato normativo ed alla giurisprudenza di legittimità.
Corretta è, infatti, la riposta data alla prima censura: la prova con il precursore

Regolamento al C.d.S.) ed è eseguita dagli operatori per pura comodità, anche
nell’interesse dell’automobilista, al fine di evitare il test alcolimetrico con l’etilometro.
Parimenti, manifestamente infondata è la censura relativa alla irregolarità circa le
modalità di esecuzione delle prove, come rileva la Corte d’appello sia con riferimento
ad un apodittico rilievo circa la mancata sostituzione del boccaglio dell’etilometro o in
ordine alla distanza temporale intercorsa tra le due prove, di dieci e non di cinque
minuti l’una dall’altra, che, per altro, non essendo sanzionata da alcuna nullità può
anche essere favorevole al conducente sottoposto a controllo, atteso che il trascorrere
del tempo può determinare una diminuzione del tasso alcolemico nel caso in cui la
curva di assorbimento dell’alcol sia in fase decrescente.
Corretta è l’osservazione della Corte triestina, anche con riferimento alla
possibile interferenza delle onde della radio installata sull’auto degli agenti, secondo
cui, in aderenza la richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità indicato,
relativamente alle questioni relative alla metodologia ed al funzionamento
dell’apparecchiatura, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della
difesa fornire la prova contraria a detto accertamento.
Altrettanto condivisibile è la valutazione della Corte del merito della censura
riguardante la quantificazione della pena, con riferimento alla mancata concessione
delle attenuanti generiche.
Sul punto ritiene il Collegio di dover evidenziare che, secondo l’orientamento di
questa Corte, condiviso dal Collegio, “in tema di attenuanti generiche, posto che la
ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un
adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge,
in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del
soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto
adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo
all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto
ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata
meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita
motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti
a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio” (Cass. sez. 1, 19.10.1992
n. 11361, rv 192381).

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non è obbligatoria in quanto non previsto dalla disposizione regolamentare (art. 379

Orbene, nel caso di specie deve rilevarsi che nessun argomento a favore della
tesi della concessione delle suddette attenuanti generiche è stato proposto o
sviluppato dal ricorrente; e si deve altresì osservar che correttamente i giudici di
merito, nel rigettare la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche
di cui all’art. 62 bis c.p., hanno fatto riferimento nell’esercizio del loro ampio potere
discrezionale ai parametri di cui all’art. 133 c.p. evidenziando, per come si legge nella
sentenza di primo grado le cui motivazioni si integrano con quelle del giudice di
appello, alla gravità del fatto (ha provocato un incidente stradale), alla personalità
dell’imputato gravato da due precedenti relativi a condanne per stupefacenti ed

favore dello stesso.
Congrua è, infine, la motivazione dell’impugnata sentenza in ordine alla
censura relativa alla durata della sospensione della patente di guida.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2015.

all’assenza di qualsivoglia comportamento processuale in qualche modo valutabile in

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