Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26261 del 13/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 26261 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’appello di Trieste
Nei confronti di
CALLIGARIS STEFANO

n. il 27.01.1966

avverso la sentenza n. 314/2014 del GIP del Tribunale di Udine del 17.04.2014.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza pubblica del 13 marzo 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Aldo Policastro che ha concluso
per l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 13/03/2015

RITENUTO IN FATTO
IL RPOCURATORE GENERALE preso la Corte d’appello di Trieste ricorre
avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il GIP del Tribunale di Udine ha
dichiarato non luogo a procedere nei confronti di CALLIGARIS Stefano in ordine
al furto di generi alimentari commesso presso la mensa della società “Officine
meccaniche Danieli s.p.a”, per difetto della condizione di procedibilità della
querela.
Il ricorrente evidenzia che la querela era stata presentata

dal

giurisprudenza di legittimità, secondo cui il possesso tutelabile in sede penale ha
una accezione più ampia di quella civilistica, includendo non solo il possesso
“animo domini” ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa esercitato in modo
autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene, quale espressione di un
legittimo “ius possessionis”, il responsabile di un esercizio commerciale, sebbene
sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni posti in
vendita, ha legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della
merce detenuta ed esposta al pubblico.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto ritenendosi condivisibili e, quindi, fondate le censure
articolate dal ricorrente Procuratore Generale.
Invero, trova applicazione al caso di specie il principio giurisprudenziale
affermato da questa Corte a Sezioni Unite

(Sez.

U, Sentenza n. 40354 del

18/07/2013 Ud. , Rv. 255975) secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di
furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di
godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede
la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico
e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la
conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di
persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (In
applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un
supermercato la legittimazione a proporre querela).
Nel caso di specie, dove pure in mancanza di esposizione al pubblico della
merce, tuttavia lo “jus possessionis” dei beni sottratti dall’imputato era certamente
riferibile al querelante, responsabile dell’intera unità di ristorazione, così palesandosi
anche l’irrilevanza della dedotta mancanza di giustificazione del potere di querela.
La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Udine.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Udine.

2,

responsabile dell’unità di ristorazione, per cui, in applicazione della

Così deciso in Roma il 13 marzo 2015.

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