Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2626 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2626 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

BRESCIA Domenico, nato a Bisceglie il 22/8/1988
avverso l’ordinanza del 10/5/2013 del Tribunale di Trani, che ha respinto l’stanza
proposta contro il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico
ministero in sede in data 18/3/2013 in relazione al reato previsto dall’art.4 della
legge 13 dicembre 1989, n.401;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Enrico
Delehaye, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile per
sopravvenuta carenza d’interesse.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10/5/2013 il Tribunale di Trani, dichiarata
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della
disposizione incriminatrice prospettata dall’indagato, ha respinto l’stanza
proposta contro il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico
ministero in sede in data 18/3/2013 in relazione al reato previsto dall’art.4 della
legge 13 dicembre 1989, n.401.

Data Udienza: 14/11/2013

e,

2. Il Tribunale, al termine di un’ampia disamina dei principi interpretativi
fissati dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di cassazione in tema di rapporti
fra la disciplina nazionale e i principi contenuti negli artt.43 e 49 del Trattato CE,
ha concluso che le società di diritto maltese, costituite nell’anno 2011 e per le
quali l’indagato opera in territorio italiano sulla base di specifico contratto, non
hanno subito alcuna indebita limitazione dei diritti di stabilimento e prestazione
di servizio e che sussiste, dunque, il “fumus” del reato a fronte di un’attività di
raccolta di scommesse in assenza di concessione e in assenza di licenza ex

3. Avverso tale decisione il sig. Brescia propone personalmente ricorso in
sintesi lamentando:
a.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione
all’art.335 cod. proc. pen. per essere il provvedimento del Pubblico ministero
privo di motivazione in ordine alle finalità probatorie del sequestro;

b.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione
agli artt.254-bis, 355 e 321-bis cod. proc. pen. per essere il sequestro
impropriamente caratterizzato da finalità preventive;

c.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione
all’art.4 della legge 13 dicembre 1989, n.401: il centro trasmissione dati non
è realtà giuridica dotata di autonomia rispetto alla società che gestisce la
raccolta di scommesse, e non è dunque tenuto a dotarsi delle autorizzazioni
proprie di chi operi in proprio o come agenzia (Sez.3, n. 26912 del 2009);

d.

Violazione dell’art.117 Cost. e contrasto della disciplina interna con i principi
fissati dagli artt.43 e 49 del Trattato CE: la posizione delle società
appartenenti al “LB Group Ltd” con sede in Malta è del tutto sovrapponibile
alla posizione delle società dei gruppi “Stanley” e “Golbet” (per queste:
sentenze della Sez.3, n.189 del 23/1/2013, Antelli, e n.461 del 21/2/2013,
Chiappini). Il bando per il rilascio di 2.000 nuove concessioni emesso
nell’anno 2012 opera solo apparentemente in modo equo, ma contiene
inaccettabili limitazioni al diritto degli operatori esteri, anche considerando la
politica di incentivazione del gioco perseguita dallo Stato italiano e
l’inconsistenza della dichiarata finalità di tutela di interessi generali. Inoltre,
plurimi profili del bando di gara 2012 contengono disposizioni in tutto simili a
quelle già censurate dalla Corte di Giustizia con riferimento ai bandi 2006
(pagg.23-26 ricorso) e altri profili risultano palesemente discriminatori
(pagg.16-22).
4. Con nota pervenuta in data 13/11/2013 il sig. Brescia ha comunicato

che successivamente al sequestro probatorio è intervenuto un provvedimento di

art.88 T.U.L.P.S.

sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari in sede e che
questo fa venire meno l’interesse all’attuale impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Dalla dichiarazione che il sig. Brescia ha fatto pervenire in data

13/11/2013 emerge il venire meno dell’interesse all’impugnazione e la
conseguente carenza dei presupposti che la legittimano secondo quanto previsto

2.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere

dichiarato inammissibile, non ravvisandosi, alla luce della sopravvenienza di
provvedimento giudiziale che giustifica la rinuncia del ricorrente, gli estremi per
la condanna del ricorrente stesso al pagamento delle spese del presente grado di
giudizio.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso il 14/11/2013

dal quarto comma dell’art.568 c.p.p.

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