Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2626 del 07/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 2626 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIRIANNI ANGELO N. IL 19/05/1955

avverso il decreto n. 43/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette le conclusioni del PG Dott. Pietro GAETA per
l’inammissibilità;

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/10/2015

RITENUTO IN FATTO

2. Il ricorrente deduce motivazione apparente in merito alla persistenza della pericolosità
sociale, poiché la Corte territoriale ha negato rilievo sia alla condotta tenuta, nel periodo di
sottoposizione alla misura di prevenzione, dal ricorrente, che si è dedicato alle necessità del
di presunta
proprio nucleo familiare, sia al lungo lasso temporale decorso dall’ epoca
commissione dei fatti di reato ascritti al Sirianni, che risalgono ai primi anni ’90. Nessun
comportamento obiettivamente qualificabile come indice di pericolosità è attribuibile al
ricorrente, che infatti ha ottenuto, nel 2013, il permesso di trascorrere le vacanze estive, con
la propria famiglia, a Cesenatico, con il parere favorevole della Questura di Lecco. E’ d’altronde
incongruo far leva sulla persistente operatività, nel territorio lombardo, di un’articolazione della
`ndrangheta alla quale il Sirianni è del tutto estraneo, non essendo stato riscontrato dagli
inquirenti alcun collegamento tra il ricorrente e qualsivoglia compagine criminale. Non si
comprende neanche quali prove il ricorrente dovrebbe fornire in merito alla recisione del
vincolo di affiliazione all’organizzazione, attesa la mancanza di qualunque riferimento concreto,
da parte della Corte territoriale.
Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.
3. Con requisitoria scritta, depositata il 14 aprile 2015, il Procuratore generale presso questa
Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità,inerendo a vizi di motivazione del provvedimento impugnato mentre il ricorso per
cassazione, in materia prevenzionale, è ammesso esclusivamente per violazione di legge, a
norma del combinato disposto degli artt. 4, penultimo comma, legge 27 dicembre 1956 n.
1423 e 3-ter legge 31 dicembre 1965 n. 575 e,attualmente, degli artt. 27 e 10 d.lgs. 6
settembre 2011 n. 159, relativamente ai procedimenti nell’ambito dei quali la proposta di
prevenzione sia stata formulata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
La Corte
stesso, a norma dell’art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
costituzionale, con sentenze n. 321 del 22-6-2004 e n. 106 del 15- 4-2015, ha dichiarato
infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione limitativa della possibilità
di ricorrere per cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., rilevando che il procedimento
di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza
sono connotati da diverse peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti
sostanziali. D’altra parte, è giurisprudenza costante del giudice delle leggi che le forme di
esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle
caratteristiche di ciascun procedimento,allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo
scopo e la funzione.
2. In ordine alla nozione di violazione di legge, le Sezioni unite , chiamate ad affrontare il tema
con riferimento all’analoga previsione di cui all’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., hanno
chiarito, con formulazione di portata generale e quindi estensibile al tema in disamina, che in
essa rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione
1

con cui è
1. Angelo Sirianni ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato,
stato confermato il provvedimento di rigetto della richiesta avanzata dal ricorrente e volta ad
ottenere la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza,con obbligo di soggiorno, per la durata di tre anni.

3. Peraltro, anche qualora volesse ritenersi la motivazione del decreto impugnato non immune
da censure, sul terreno della razionalità, potrebbe al più essere ravvisato un vizio di manifesta
illogicità, irrilevante in sede di legittimità, secondo quanto poc’anzi evidenziato, e non di
assenza o di apparenza di motivazione. Infatti soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio
del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica
fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il
giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni
prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass. n. 24862 del 19-5-2010), determinando così il
venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U. n. 3287 del
27-11-2008): ciò che non è riscontrabile nel caso in disamina.
4. Occorre tuttavia porre in rilievo l’erroneità dell’affermazione secondo cui la pericolosità si
caratterizza per il requisito dell’attualità immanente all’accertata appartenenza ad un sodalizio
mafioso, la quale può essere esclusa solo in presenza di una acclarata disgregazione del
sodalizio ovvero di ben precise e persuasive prove di recisione del vincolo di affiliazione. Tale
asserto condurrebbe infatti all’incongrua affermazione secondo la quale il requisito dell’attualità
della pericolosità sociale può essere ravvisato anche in presenza di un accertamento
dell’appartenenza ad una associazione criminale assai lontano nel tempo e in assenza della
2

apparente, in quanto situazioni correlate all’inosservanza di precise norme processuali. Non vi
rientra invece l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità
soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod.
proc. pen. (Sez. U., n. 2 del 28-1-2004, Ferrazzi). Dunque, ove, come nella materia
prevenzionale, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la
sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di
motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell’art. 125, comma 3,
cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez.
U., n. 25080 del 28-5-2003, Pellegrino, Rv. 224611). Questo vizio è ravvisabile allorchè la
motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al
punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di
merito,oppure le linee argornentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni
che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato
argomentativo, anche in ordine a singoli momenti esplicativi, essendo qualificabile come
inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di
motivazione dei provvedimenti giurisdizionali,non ha infatti perso l’intrinseca consistenza del
vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai vizi logici della motivazione
(Cass.,Sez. 1, 10-11-1993, Di Giorgio, Rv. 196361). Ne deriva che è nullo, per mancanza di
motivazione, il provvedimento applicativo della misura di prevenzione nel quale venga omessa
l’indicazione specifica dei dati materiali su cui si fonda il giudizio di attualità della pericolosità
sociale del proposto (Cass., Sez. 1, n. 17932 del 10-3-2010, Rv. 247052; Sez. 5, n. 19061 del
31-3-2010).
2.1. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato, lungi dal potersi
considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di
discrasie logiche e del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico esperito dal
giudice, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2-3 del
decreto in esame. L’impianto giustificativo della pronuncia impugnata è altresì del tutto
conforme alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, 26-7-11,Pozzi c
Italia; Corte EDU 17-5-11, Capitani c. Italia), la quale ha, più volte, sottolineato l’esigenza
che le decisioni in merito all’applicazione delle misure di prevenzione non si basino su semplici
sospetti, dovendosi accertare e valutare oggettivamente i fatti esposti dal ricorrente: compito
adempiuto dalla Corte d’appello, nel caso in disamina, in modo senz’altro accurato.

5. Nel caso in disamina,comunque, nonostante l’erroneità degli asserti formulati, sul punto, dal
giudice di merito, permane, come abbiamo visto, un valido supporto giustificativo a
fondamento della decisione, onde va escluso ogni epilogo rescindente.
6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,determinata secondo equità, in
favore della Cassa delle ammende.

3

prova di condotte attualmente riferibili al contesto associativo e di indici di pericolosità, ove
non risulti una dissociazione del soggetto o una disgregazione della compagine criminale. Non
può viceversa affermarsi la legittimità di un automatismo inferenziale in forza del
quale,qualora sia stata accertata, con sentenza definitiva di condanna, l’appartenenza di un
soggetto ad una associazione mafiosa, in relazione ad un determinato periodo, e non risulti
che egli si sia dissociato, è lecito presumere l’ulteriore intraneità dell’interessato al sodalizio,in
virtù della regola interna all’organizzazione criminale, secondo cui il mafioso mantiene sempre
la sua qualità, ove, espressamente o per facta concludentia, non abiuri. Di talchè, in questa
prospettiva, non occorrerebbe la prova della sussistenza di ulteriori condotte rilevanti
nell’ottica dell’appartenenza al sodalizio criminale. La problematica va piuttosto affrontata e
risolta sul terreno della prova logica. Si tratta infatti di inferire da un fatto noto
(l’appartenenza del soggetto, in un determinato periodo, all’associazione criminale) un fatto
ignoto (l’ulteriore intraneità dell’imputato al sodalizio criminoso), sulla base di regole di
comune esperienza,secondo lo schema previsto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Cass.
21-12-1999,Widman, Rv. 215343). L’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.,infatti, richiede che
gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, allorchè nessuno di essi isolatamente considerato,
consenta di risalire al fatto ignoto (Cass. 26-4-1996, Piscopo, Rv. 206960). D’altronde, il
metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio, da adottarsi nella
prospettiva della valutazione della prova indiziaria, non si esaurisce in una mera sommatoria
degli indizi e non può perciò prescindere dall’operazione propedeutica che consiste nel valutare
ogni prova indiziaria singolarmente, nella propria valenza epistemica e nel grado di precisione
e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e
unitaria, tendente a porre in luce le connessioni tra i vari elementi indiziari e il convergere di
essi nella medesima direzione dimostrativa (Sez. U. n. 33748 del 12-72005,Mannino,Rv.231678), per il tramite delle c.d. “massime di esperienza”. E’evidente, in
quest’ordine di idee, che l’accertata appartenenza all’associazione criminale, in un determinato
periodo, o l’esistenza di regole interne di permanenza della qualità di associato costituiscono
dati d’indubbio spessore,nell’ottica del ragionamento inferenziale. Ma essi dovranno comunque
inserirsi nell’architettura logica dell’inferenza, interagendo con le altre acquisizioni rilevanti ai
fini della prova indiretta. In questa prospettiva, è stato affermato che, in presenza di un
contributo duraturo e consapevole all’attività delittuosa del sodalizio, la responsabilità può
essere esclusa solo ove sia acquisita la prova positiva di una formale esclusione del soggetto
dall’associazione. In assenza di tale dimostrazione, il soggetto va considerato partecipe ove
risulti che gli affiliati facciano preventivo affidamento sul suo contributo (Cass., Sez. 5, 23-41997,Montalto). Il recesso volontario, come ogni altra forma di dismissione della qualità di
partecipe, deve essere accertato caso per caso, in virtù di una condotta esplicita, coerente e
univoca e non in base ad elementi di incerta valenza, come l’età, il subingresso di altri nel
ruolo di vertice o lo stabilire la propria residenza in un luogo in cui si assume non essere
operante alcuna famiglia di “Cosa nostra” (Cass.,Sez. 6. 21-5-1998, Caruana).

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 7-10-2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA