Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26254 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 26254 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CACCIOLA GREGORIO n. 10/6/1958
avverso l’ordinanza 1342/2014 del 19/12/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI
REGGIO CALABRIA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALDO POLICASTRO che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 19 dicembre
2014 ha confermato la misura della custodia in carcere applicata nei confronti di
Cacciola Gregorio dal gip del Tribunale di Palmi per il reato di concorso in falsa
testimonianza in quanto, nell’ambito della propria attività di avvocato nel settore
penale, Cacciola indicava a tale Bevilacqua Giovanni, chiamato quale testimone
nel processo per minaccia a carico del suo cliente Condoluci Salvatore, ciò che
avrebbe dovuto riferire, in particolare non avrebbe dovuto fare menzione di
avere visto il Condoluci utilizzate una pistola per minacciare la vittima. Tale
testimonianza era poi stata resa nel processo, ove il teste dichiarava il falso
negando di aver visto la pistola. La prova di tale condotta del Cacciola risultava
da una conversazione registrata nel corso di intercettazioni ambientali nello
studio del ricorrente, che era indagato per condotte (favoreggiamento ed altri
reati) finalizzate ad impedire la collaborazione con la giustizia di Cacciola
Carmela.

Data Udienza: 19/05/2015

5

Valutati gli argomenti della difesa, il Tribunale confermava che emergeva
con certezza la condotta di induzione del testimone a rendere la falsa
testimonianza e che tale vicenda, valutata unitamente agli altri fatti per i quali si
procede a carico del medesimo ricorrente, sottoposto alla custodia in carcere per
le condotte tenute in contesto di attività di criminalità organizzata, confermava
la gravità delle esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere. Inoltre,
il Tribunale valutava, e riteneva infondata, anche la deduzione in ordine

di custodia, in ipotesi già decorsi.
Cacciola propone ricorso a mezzo dei propri difensori:
Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 297 cod. proc. pen.
osservando che le prove fondanti l’attuale contestazione erano già note al
pubblico ministero al momento in cui veniva chiesta la ordinanza di custodia, in
data 8 febbraio 2014, al giudice del tribunale di Reggio Calabria per gli altri fatti
per cui si procede contro di lui.
Con il secondo motivo deduce la illogicità della motivazione quanto alla
ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Premette che non è affatto vero che sia stato il ricorrente a convocare il
testimone presso il proprio studio ma lo stesso si è presentato spontaneamente
dopo essergli giunta la citazione a teste. Riporta nel ricorso ampi stralci della
intercettazione per dimostrare l’errore di lettura da parte del Tribunale in quanto
non è affatto vero che il ricorrente invitasse il testimone a dichiarare il falso.
Inoltre era Bevilacqua a riferire al Cacciola che non aveva visto alcuna pistola.
Con il terzo motivo deduce la illogicità della motivazione quanto alla
adeguatezza della misura cautelare in applicazione. Non vi è stata motivazione
corretta, in quanto si è tenuto conto fondamentalmente di fatti emersi in diverso
procedimento, dovendosi invece considerare che il ricorrente è soggetto
incensurato. Inoltre, non sono state valutate le condizioni per la applicazione
della detenzione domiciliare.
Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione sulla efficacia causale
della condotta del ricorrente rispetto alla falsa testimonianza.
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, alla data odierna, il Cacciola risulta sottoposto alla misura
degli arresti domiciliari, applicata in sostituzione della custodia in carcere.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente invoca la
“contestazione a catena” al di fuori dei casi di connessione qualificata, ipotesi
nella quale, a parte la valutazione della sussistenza delle particolari condizioni
che consentono di rilevare tale situazione già in sede di riesame, è necessario
che le misure siano state disposte nell’ambito dello stesso procedimento o,

2

9-197

all’operare della “contestazione a catena” ai fini della determinazione dei termini

tuttalpiù, nell’ambito di processi diversificati con un provvedimento di
separazione non giustificato; invece, nel caso di specie, si tratta di procedimenti
diversi, tanto che i due provvedimenti in questione sono stati emessi da diverse
AG, nè la parte deduce che la separazione dei procedimenti sia ingiustificata.
Il secondo motivo, a parte la questione, poco rilevante nel contesto
complessivo, dell’essersi il testimone recato spontaneamente dal Cacciola o
averlo quest’ultimo convocato al proprio studio, è inammissibile laddove chiede

intercettazioni, attività che non può essere svolta in questa sede processuale. In
ogni caso, si rileva come l’ordinanza svolga una completa e coerente valutazione
della intera intercettazione in questione mentre il ricorso fraziona tale
intercettazione cercando di indurre ad una diversa lettura sulla base della
autonoma considerazione di brevi stralci letti al di fuori del complessivo contesto.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente contesta
una motivazione che, invece, considera correttamente il quadro complessivo del
collegamento del Cacciola a contesti criminali ed il pericolo di recidiva anche al di
fuori dello svolgimento dell’attività professionale; inoltre, poi, il ricorso propone
anche in questo caso valutazioni in fatto in ordine agli elementi significativi,
quindi non deducibili in sede di legittimità. Non rileva, invece, il motivo relativo
alla mancata applicazione degli arresti domiciliari in quanto è misura
successivamente applicata dal giudice procedente.
Il quarto motivo è del tutto generico a fronte degli argomenti spesi dal
provvedimento impugnato in ordine al tema della efficacia della azione del
ricorrente per la successiva falsa testimonianza del Bevilacqua.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria deve essere
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 alla cassa delle ammende.
Rom così deciso nella camera di consiglio del 19 maggio 2015
Il C

liere estensore

il Presidente

una rivalutazione del materiale indiziario e l’apprezzamento del contenuto delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA