Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26253 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 26253 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

TONEL RUGGIERO n. 11/7/1946
avverso la sentenza 6077/2009 del 10/10/2014 della CORTE DI APPELLO DI
TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALDO POLICASTRO che ha
concluso chiedendo l’accoglimento parziale del ricorso – con annullamento senza
rinvio della sentenza con riferimento alle espressioni diverse da “perizia
assolutamente falsa”, “mancanza di equità, verità e giustizia” e rigetto nel resto,
con rinvio per la rideterminazione della pena.
Udito per la parte civile l’avv. CORRADO BELLORA che ha chiesto il rigetto del
ricorso
Udito per l’imputato MANUELA GHILLINO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tonel Rugg5(6ro è stato condannato con sentenze conformi del Tribunale di
Aosta e della Corte di Appello di Torino per due contestazioni di diffamazione, così
qualificati anche i fatti inizialmente contestati quale calunnia, perché, con due
missive del 16 ottobre 2007 e del 19 dicembre 2007, offendeva la reputazione di
Castelli Maurizio accusandolo di aver commesso i reati di falsa perizia e di abuso
di ufficio in occasione della attività di consulente tecnico d’ufficio in una causa civile
tra il ricorrente e la ASL di Aosta e, poi, in occasione dell’astensione del medesimo
Castelli quale componente della commissione medica per il rinnovo della patente

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Data Udienza: 19/05/2015

del Tonel. Le espressioni ritenute indicative di diffamazione erano “una perizia
assolutamente falsa, contraddittoria ed avversativa”,

l’affermazione di “non

possedere quelle doti di equità, verità e giustizia che sono fondamentali per la
corretta pratica della medicina legale”, l’affermazione conclusiva “siamo sicuri che
questo sia l’unico caso in cui il dottor castelli ha tenuto un simile comportamento?
(Il lupo, come si sa, perde il pelo ma…”); la generica accusa di aver operato il
Castelli quale ctu pur se in una situazione di incompatibilità quale dipendente
regionale, l’ espressione di “un altro grave fatto da imputare alla mancanza di ogni

in quanto, pur avendola negata, il dottor Castelli “ben conosce la mia reale
patologia e non poteva rischiare di sottoscrivere un documento in realtà è e sarà
chiaro atto di accusa contro se stesso”.
Tonel ricorre a mezzo del proprio difensore deducendo:
con un primo motivo la violazione di legge per la mancata ammissione delle
prove testimoniali a discarico e la conseguente mancata assunzione di prova
decisiva, non essendo stata ammessa la prova liberatoria rispetto al reato di
diffamazione consistente nella dimostrazione della irregolarità delle valutazioni
peritali. Non era corretto ritenere che ciò non rientrasse nell’ambito della tematica
che era limitata, secondo la Corte, alla “continenza o meno delle espressioni
utilizzate”. Manca, comunque, una motivazione specifica sul punto.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione
laddove si è escluso che si trattasse di esercizio del diritto di critica. Reitera
l’osservazione che le missive non erano destinate a più persone a ciascuna di esse
era stata inviata ad una sola persona.
Peraltro la Corte di Appello ha considerato anche frasi che non erano state
oggetto di contestazione, espungendole dal loro contesto complessivo e non
valutandone la portata nel corretto contesto della evidenza degli errori peritali.
Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge per
essere stato ritenuto il dolo del reato di diffamazione.
Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione
per essere stata ritenuta in insussistente la esimente della provocazione per il fatto
ingiusto altrui, anche putativo.
Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge per
quanto riguarda la mancata applicazione delle attenuanti generiche, la eccessività
della pena inflitta, le modalità di applicazione della continuazione, l’ eccessività di
liquidazione del danno civilistico.
Il ricorso è fondato.
In particolare sono fondati parte degli argomenti del secondo motivo,
restando assorbite tutte le altre deduzioni.

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professionalità e deontologia medica”, l’espressione “grande confusione mentale”

La decisione è basata essenzialmente su una tesi di non continenza delle
espressioni utilizzate rispetto al diritto di critica.
Va invece considerato che tale continenza ricorre ictu oculi per parte delle
espressioni utilizzate, come del resto risulta anche dalle richiesta del PG.
Premesso che il diritto di critica, soprattutto nei confronti degli esercenti pubblici
uffici, non può certamente essere limitato sino ad escludere qualsiasi espressione
fortemente critica, sia che si tratti di forte critica con stretto riferimento alla attività
svolta, che di appellativi “forti” rispetto al risultato complessivo dell’attività del

l’affermazione di “non possedere quelle doti di equità, verità e giustizia che

sono fondamentali per la corretta pratica della medicina legale” è una espressione
di forte critica, ma non sfociante nell’insulto gratuito.

l’affermazione conclusiva “siamo sicuri che questo sia l’unico caso in cui il

dottor castelli ha tenuto un simile comportamento? (Il lupo, come si sa, perde il
pelo ma…”) nonché l’espressione “un altro grave fatto da imputare alla mancanza
di ogni professionalità e deontologia medica”,

per quanto fastidiose per il

destinatario, sono una esternazione, certamente “forte” ma non preclusa e non
gratuitamente insultante, della sfiducia nella sua capacità professionale in
generale. Del resto che la ragione delle lettere incriminate fosse la (percezione
soggettiva della) inadeguatezza professionale del Castelli, è dato che non è in
contestazione.

La generica “accusa” di aver operato il Castelli quale ctu pur se in una

situazione di incompatibilità quale dipendente regionale, essendo vera la
condizione di dipendente della Regione, non può ritenersi una espressione
dolosamente insultante, solo perché non ricorreva una ipotesi di incompatibilità in
concreto (del resto, dalla infondatezza delle ricusazioni per insussistenti
incompatibilità del giudice nel processo penale, non si fa certo discendere
l’integrazione di una condotta di diffamazione).
– l’ espressione “grande confusione mentale” in quanto, pur avendola negata,
il dottor Castelli “ben conosce la mia reale patologia e non poteva rischiare di
sottoscrivere un documento in realtà è e sarà chiaro atto di accusa contro se
stesso” è, ancora una volta, una critica, “forte” ma non certamente non
consentita, anche in questo caso non rappresentando di per sé un insulto nel dato
contesto.
Resta l’espressione “una perizia assolutamente falsa, contraddittoria ed
avversativa” che il PG ritiene avere un effettivo contenuto diffamatorio. Per tale
espressione, che può significare sia la grave accusa di essere stato dolosamente
offerto un risultato contrario al vero (caso nel quale, non essendo vera l’accusa,
l’espressione è certamente diffamatoria) che una doglianza, con termini accesi,

s

p.u. va ritenuto che:

sull’erroneo risultato per scarsa capacità del professionista (caso nel quale, invece,
non vi sarebbe diffamazione), non è risolutivo il testo della sentenza impugnata,
che non approfondisce il tema ritenendo tale espressione diffamatoria tout court.
Su tale punto, quindi, vi è carenza della motivazione che non colloca
l’espressione nel suo contesto per valutarne la effettiva portata che il Tonel
intendeva darvi e, quindi, sciogliere il dubbio sulla finalità diffamatoria o meno.
Per tale profilo, pertanto, va disposto l’annullamento con rinvio per nuovo
giudizio su tale espressione, da valutare nel contesto globale per poi considerare

P.Q.M.
Annulla l sente za impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte d ppell di Torino.
Roma ?si decib nella camera di consiglio del 19 maggio 2015
Il C nsigli re e s tensore

il Presidente

se integri o rreno il reato di diffamazione.

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