Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26252 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 26252 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SINGH HARPREET n. 15/11/1980
CIOBOTARU CORNEL n. 18/11/1981
CIOBOTARU LIVIU n. 1/5/1985
AHMAD BASHARAT n. 1/1/1973
BENIPAL BALIINDER SINGH n. 18/5/1972
avverso la sentenza 12/2013 del 10/1/2014 della

CORTE DI ASSISE DI

APPELLO DI BRESCIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso di Singh Harpreet e la declaratoria di
inammissibilità degli altri
Udito per Singh Harpreet l’avv. ROBERTA SABATINO in sostituzione dell’avv.
STEFANIA AMATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Assise di appello di Brescia, con sentenza del 10 gennaio 2014,
confermava, salvo per uno dei reati contestati a Singh Harpreet, la sentenza di
condanna resa il 10 novembre 2012 dal giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Brescia in sede di giudizio abbreviato nei confronti, tra gli altri, di
Benipal Baljinder Singh – Basharat Ahmad – Singh Harpreet – Ciubotaru Liviu Ciobotaru Cornel.

Data Udienza: 30/04/2015

Tutti rispondevano di diversi reati commessi nell’ambito della gestione della
immigrazione clandestina in Italia e verso altri paesi europei.
Si trattava di indagini nate dalla scoperta di tale Alfi Shar, immigrato
clandestino tenuto segregato perché pagasse la somma pattuita per l’ingresso in
Italia. Le indagini conseguenti alle dichiarazioni rese dal predetto, svolte con
intercettazioni nonché attività della polizia giudiziaria sul territorio, consentivano
di raccogliere prove nei confronti degli odierni prevenuti, la cui posizione è stata

associazione per delinquere e risultando i vari soggetti operanti ciascuno per
proprio conto.
Benipal Baljinder Singh
È stato condannto per il reato di cui al capo Z (tentativo di procurare
l’ingresso illegale in Francia per 11 extracomunitari, già clandestini in Italia).
Con unico motivo lamenta la eccessività dell’aumento di pena per la
aggravante contestata, in riferimento alle condizioni di fatto valutate dal giudice.
Basharat Ahmad
E’ stato condannato per i reati di cui ai capi R ed U (per aver procurato
l’ingresso illegale in Germania ad un cittadino extracomunitario già clandestino in
Italia e per la connessa alterazione di un passaporto).
Con i primi due motivi deduce la insussistenza di prove a carico per
entrambi i reati ascritti; con il terzo motivo chiede l’applicazione delle attenuanti
generiche.
Singh Harpreet
È stato condannato per i reati di Cui ai capi B (sequestro di persona a scopo
di estorsione in danno di ALFI Shar), C (per aver procurato l’ingresso illegale in
Italia a quattro extracomunitari), D (per aver procurato l’ingresso illegale in
Romania ad un extracomunitario già clandestino in Italia), H (per aver procurato
l’ingresso illegale in Spagna ad un cittadino extracomunitario già clandestino in
Italia), I (alterazione dei documenti di identità di un cittadino extracomunitario),
L (tentativo di procurare l’ingresso illegale in Svezia a due cittadini
extracomunitari già clandestini in Italia), M (per aver contraffatto due permessi
di soggiorno italiani e due passaporti indiani).
Con il primo motivo deduce la assoluta inutilizzabilità delle dichiarazioni di
Alfi Shar in quanto, essendo stato trovato ferito, privo di documenti,
evidentemente straniero e non in grado di parlare la lingua italiana, doveva
ritenersi immediatamente la sussistenza degli indizi del reato di ingresso
clandestino. E’ stato sentito, invece, senza alcuna garanzia difensiva. Le sue
dichiarazioni, quindi, erano inutilizzabili erga omnes. Inoltre, rileva come una

2,

valutata separatamente non essendo stata accolta la tesi dell’esistenza di una

valutazione delle circostanze concomitanti e del contenuto di tali dichiarazioni di
Alfi Shar esclude che si tratti di “spontanee dichiarazioni”.
Il secondo motivo deduce la inutilizzabilità con riferimento alla nomina di un
interprete senza il rispetto delle norme del codice.
Con il terzo motivo deduce che, risultando accertato che il cittadino indiano
non era stato privato della libertà personale per un ingiusto profitto da
conseguire direttamente ma solo perché pagasse la controprestazione per il

reato di sequestro di persona a scopo di estorsione bensì il sequestro di persona
“semplice” oltre il reato di estorsione “semplice”.
Cíobotaru Come!
E’ stato condannato per il reato di cui al capo D (per aver procurato
l’ingresso illegale in Romania ad un cittadino extracomunitario già clandestino in
Italia).
Con unico motivo deduce la erroneità delle conclusioni di colpevolezza cui è
giunta la Corte di Assise di Appello in riferimento agli atti di indagine acquisiti.
Cíubotaru Liviu
E’ stato condannato per il reato di cui al capo D (per aver procurato
l’ingresso illegale in Romania ad un cittadino extracomunitario già clandestino in
Italia).
Con unico motivo deduce il difetto della motivazione laddove si ritiene il suo
concorso nel reato di cui al capo D).
Tutti i ricorsi sono inammissibili perché basati su argomentazioni generiche
o, comunque, richiedono valutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità.
Benipal Balfinder Singh
Il suo unico motivo è inammissibile in quanto fondato sulla contestazione
dell’apprezzamento di fatto dei giudici di merito quanto alla determinazione della
pena per la aggravante. Si tratta di vizio non deducibile in sede di legittimità.
Basharat Ahmad
i primi due motivi, peraltro di contenuto generico, sono inammissibili in
quanto invocano nuove valutazioni delle prove senza segnalare vizi della
motivazione rilevanti in sede di legittimità; il terzo è inammissibile richiedendo
una decisione in merito sulle attenuanti.
Singh Harpreet
Propone un ricorso che ha soltanto la apparenza di un maggior sviluppo
rispetto agli altri ma sostanzialmente ripete temi già ritenuti infondati con ampia
motivazione dai giudici di merito, senza alcun serio confronto con gli argomenti
della sentenza impugnata.

viaggio clandestino che gli era stato procurato, non poteva ritenersi integrato il

Sul primo motivo è sufficiente la risposta data dai giudici di merito, cui non
si controdeduce in via specifica e, peraltro, è alquanto dubbia la premessa su cui
si basa la difesa, ovvero che trovare una persona straniera, che non parla
italiano, priva di documenti e ferita, integri di per sé una notizia di reato a carico
dello straniero. E’ certamente tesi assai eccentrica che, ad esempio, laddove un
turista sceso da una nave da crociera venga malmenato e rapinato, tra l’altro,
del passaporto od equipollente, riportando addirittura delle lesioni, il primo

sentendolo come indagato.
Il secondo motivo è palesemente di assoluta inconsistenza, avendo già
ricevuto sufficiente risposta dai giudici di merito.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto propone una
interpretazione in tema di reato di sequestro di persona a scopo di estorsione
contraria alla lettera dell’art. 630 cod. pen., come risulta dalla giurisprudenza di
questa Corte (La condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di
una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una
prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto
illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art.
630 cod. pen. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con
quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 stesso codice). (Sez. U,
n. 962 de117/12/2003 – dep. 20/01/2004, Huang Yunwen e altri, Rv. 226489)).
La decisione dei giudici di merito è stata assolutamente in linea con tali principi.
Ciobotaru Cornet
L’unico motivo va dichiarato inammissibile essendo formulato in termini di
richiesta di rivalutazione del contenuto di merito della sentenza impugnata.
Ciubotaru Livíu
Propone un ricorso inammissibile in quanto chiede rivalutarsi il materiale
probatorio per dimostrare che la sua condotta non ha raggiunto la soglia del
concorso nel reato contestato.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della
cassa delle ammende.
Roma c sì deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2015
Il Cons f!li- e estensore

il Presidente

Pierlui. P »tefano

Giovanni Conti

obbligo della polizia giudiziaria intervenuta sia di ritenerlo un delinquente,

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