Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2625 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2625 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DI PASQUALE AMBROGIO N. IL 07/10/1967
avverso l’ordinanza n. 534/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
03/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
1.We/sentite le conclusioni del PG Dott.
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1•\&A.

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 21/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Bari ha confermato l’ordinanza con cui il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Trani ha applicato a Ambrogio Di Pasquale, in
esito a convalida del provvedimento di fermo, la misura cautelare della custodia in
carcere per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e partecipazione ad
un’associazione per delinquere finalizzata all’illecito commercio di sostanze stupefacenti.
Il Tribunale ha evidenziato che il materiale indiziario è costituito dalle dichiarazioni dei

riconducibile alla famiglia Pistillo, avverso a quello dei Pesce a cui apparteneva il
ricorrente, dagli esiti di videoriprese, di servizi di osservazione, pedinamento e
controllo, di sequestro di ingenti partite di sostanze stupefacenti e di armi. Detto
materiale indiziario è stato acquisito nel corso di un’attività di indagine scaturita da un
grave fatto di sangue, verificatosi il 6 agosto 2011 in Andria, e che ha consentito di
delineare l’esistenza, in quel territorio, di due gruppi criminali, dediti alla perpetrazione
di delitti in materia di armi e di stupefacenti, riconducibili l’uno alla famiglia Pesce e
l’altro alla famiglia Pistillo.
Il Di Pasquale è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per aver ricoperto il
ruolo di spacciatore al minuto di sostanza stupefacente: gli indizi sono costituiti
soprattutto dalle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, Giuseppe e Lorenzo Di
Ceglia. In particolare, Giuseppe di Ceglia ha indicato il Di Pasquale come spacciatore
per conto del clan Pesce, e queste accuse hanno trovato conferma nei risultati delle
videoriprese, svolte per sei giorni sulla pubblica via e specificamente in piazza Manfredi
di Andria, che hanno dato prova di come il ricorrente fu impegnato proprio nell’attività
di spaccio, oltre che in quella di autista di alcuni componenti della famiglia Pesce, in
quel momento coinvolti in una trattativa per la cessione di un ingente quantitativo di
sostanza stupefacente a Vito e Giovanni Antonio Montrone.
Il Di Pasquale fu poi trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente
e di una somma di denaro contante, pari ad C 1500,00.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Ambrogio Di Pasquale, deducendo:
violazione di legge processuale per assenza, in riferimento al provvedimento
di convalida di fermo, del requisito del pericolo di fuga, e degli elementi
concreti da cui desumere tale pericolo.
Difetto di motivazione in ordine al giudizio di sussistenza della gravità
indiziaria e delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha valorizzato le
dichiarazioni accusatorie di Giuseppe Di Ceglia, che, per quel che attiene al
ricorrente, si è limitato ad affermare di conoscerlo poco e di sapere che opera
per conto del clan Pesce. Il Tribunale ha poi fatto richiamo alle operazioni di
videoripresa, come ulteriori elementi a carico, ma da esse nulla si desume
circa l’intraneità del ricorrente al sodalizio contestato.
2

collaboratori di giustizia Giuseppe e Lorenzo Di Ceglia, componenti del gruppo criminale

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono generici e manifestamente infondati per le ragioni di
seguito esposte.
Il primo motivo prospetta una censura relativa al provvedimento di fermo, che
resta estraneo al tema oggetto della vicenda cautelare sottoposta all’esame del
Tribunale e quindi, per i profili di legittimità, a questa Corte. Esso è pertanto eccentrico
rispetto all’oggetto del giudizio e non può che essere apprezzato in termini di

Il secondo motivo denuncia difetti di motivazione inesistenti, dato che non si
rileva alcuna incompletezza nel discorso giustificativo o, ancor più, manifeste illogicità.
Le motivazioni offerte sono logicamente adeguate, tengono conto dei materiali
investigativi a disposizione e ciò fanno con un ragionamento congruo e coerente.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle
spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di C 1000,00, in favore della
Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente
nella determinazione della causa d’inammissibilità, secondo l’orientamento espresso
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e
al pagamento della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso il 21 novembre 2012.

prospettazione di doglianze quanto meno generica.

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