Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2625 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2625 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERINETTI FRANCO N. IL 03/09/1965
avverso l’ordinanza n. 18/2013 TRIB. LIBERTA’ di PESCARA, del
09/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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< amiu1/4QQ.nme›j.i0 Uditi difensor Avv.; igacIA) /4,mq , n Data Udienza: 06/11/2013 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Pescara con ordinanza emessa il 9.4.2013 e depositata il 15.4.2013 ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Perinetti Franco (indagato per omesso versamento IVA) contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente all'imposta evasa. Per giungere a tale conclusioni il Tribunale ha osservato: - che in sede cautelare il dolo può escludersi solo quando la mancanza risulta dimostrate le difficoltà economiche, così come non risultava provato il diverso impiego delle somme dovute all'Erario e perché l'indagato avesse deciso di dare un diverso impiego a tali somme; - che le ragioni del sequestro possono venir meno solo con l'integrale pagamento del debito tributario e che è possibile ottenere una riduzione del sequestro in proporzione degli importi versati. Nel caso di specie, risultava solo l'intenzione di pagare. Il Perinetti ricorre per cassazione con tre motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Col primo motivo denunzia ai sensi dell'art. 606 lett. b cpp l'inosservanza del comb. disp. degli artt. 324 commi 5 e 7 e 309 commi 9 e 10 cpp, rilevando che l'ordinanza è stata emessa oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto per la decisione sulla richiesta di riesame La censura è infondata. Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione (sez. U, Sentenza n. 26268 del 28/03/2013 Cc. dep. 17/06/2013 Rv. 255582). Nel caso di specie, dal fascicolo processuale (la cui consultazione è senz'altro consentita per la natura procedurale del vizio dedotto) risulta che gli atti sono pervenuti al Tribunale in data 5.4.2013 e quindi la decisione del 9.4.2013 deve ritenersi senz'altro tempestiva perché intervenuta appunto entro il suddetto termine di dieci giorni. 2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) cpp rimproverando al Collegio di non avere dato rilievo all'assenza dell'elemento psicologico in considerazione delle difficoltà finanziarie attraversate. Cita alcune pronunzie di merito e osserva che nel caso di specie la mancanza dell'elemento psicologico risultava proprio dalle istanze di rateizzazione presentate. Il motivo è inammissibile. 2 ictu oculi e che nel caso di specie tale circostanza non ricorreva; che non risultavano Secondo la costante giurisprudenza, è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (tra le varie, Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. dep. 11/02/2013 Rv. 254893; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. dep. Nel caso di specie, si è senz'altro al di fuori di tale ipotesi perché il Perinetti pone essenzialmente censure di merito dolendosi della motivazione sull'elemento psicologico del reato. 3. Con l'ultima censura il ricorrente denunzia l'inosservanza dell'art. 321 cpp perché il Tribunale ha mantenuto il sequestro preventivo per equivalente nonostante l'intervenuta sanatoria. Il motivo è infondato. Il Collegio non ignora certamente il principio invocato dal ricorrente secondo cui la restituzione all'Erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo principale perseguito con la confisca, escludendo la temuta duplicazione sanzionatoria (Sez. 3, Sentenza n. 10120 del 01/12/2010 Cc. dep. 11/03/2011 Rv. 249752 ;cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 46726 del 12/07/2012 Cc. dep. 03/12/2012 Rv. 253851). Esso dunque riguarda la sanatoria della posizione debitoria, cioè un pagamento già avvenuto integralmente, mentre invece nella fattispecie, si deduce solo la presentazione di istanze di pagamento rateale, cioè si introduce nel dibattito processuale un dato irrilevante, perché fondato su un elemento futuro e tutto da dimostrare (ossia il pagamento integrale del debito tributario). Il ricorso va pertanto respinto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6.11.2013. 26/06/2008 Rv. 239692).

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