Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26247 del 27/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26247 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIRICA BARTOLOMEO N. IL 08/07/1977
avverso la sentenza n. 5118/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ‘iten,\ o F4
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. Pi (Ri(o ft)

Data Udienza: 27/02/2015

Con sentenza 19.6.2014, la corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza 26.1.2011 del
tribunale di Bologna con la quale SIRICA BARTOLOMEO era stato condannato alla pena di
giustizia per il reato di furto di un’auto, aggravato ex art. 625 n. 7 c.p.
Nell’interesse dell’imputato è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 161 co. 4,171, 179 c.p.p. : il decreto di citazione
per l’udienza 19.6.2014 dinanzi alla corte di merito è stato notificato,a mezzo fax, al
difensore di fiducia, a norma dell’art. 161 co. 4 c.p.p., in assenza di un domicilio
determinato a norma del co. 2 del medesimo articolo e dell’impossibilità di notifica a tale
domicilio. Il Sirico risulta residente in Sarno, via Masseria Nfierno n. 24 e a tale indirizzo è
stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado ;
violazione
di legge in riferimento agli artt. 178 e 179 c.p.p. : il difensore ha chiesto
2.
differimento dell’udienza, con istanza inviata a mezzo fax ,nell’aprile del 2014, munita di
attestazione di verità della cancelleria del tribunale di Nocera Inferiore, per concomitante
impegno professionale di difesa di un imputato ,accusato di reato ex art. 73 DPR 309/90.
L’istanza- tempestiva in quanto ricevuta oltre un mese prima dell’udienza- non è stata
oggetto di esame dalla corte di appello che ha proceduto alla celebrazione dell’udienza . Ne
consegue che la sentenza è viziata da nullità assoluta, insanabile per violazione del diritto di
difesa.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto dagli atti risulta che
a. rilevata in data 14.4.2014, l’inefficacia della notifica al Sirica del decreto di citazione nel
luogo di residenza in Sarno , l’atto è stato ritualmente e tempestivamente notificato al
difensore di fiducia Pietro Pasquali, a norma degli artt. 161 co. 4 e 148 n.2 bis c.p.p.,
b. l’atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell’interessato e in ogni caso eventuale
nullità a regime intermedio non è stata eccepita nei termini, fissati a pena di decadenza
dall’art. 491 c.p.p.; dal difensore avv. Paola Mutti, presente in sostituzione dell’avv. Pietro
Pasquali ;
c. l’istanza di differimento, presentata da quest’ultimo difensore per impegno professionale, è
mancata allegazione della necessaria
stata rigettata dalla corte di merito per
documentazione attestante l’impedimento.
La manifesta infondatezza dei motivi conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore
della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 27.2.

FATTO E DIRITTO

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