Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26244 del 27/02/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 26244 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANNINO MASSIMILIANO N. IL 02/07/1966
avverso la sentenza n. 5534/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/02/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. ilkk

Data Udienza: 27/02/2015

Nell’interesse del Mannino è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del contestato delitto
di falso : la corte di appello ha affermato che l’interrogazione della banca dati interforze sui
tre soggetti controllati è falsamente rappresentata ,mediante apposizione, nella sezione
NOTE colonna 2, dell’asserito esito, accanto a ciascun nome dei soggetti , non tenendo
conto dell’irrilevanza dell’ipotetica falsità : il teste Guariglia ha riferito che il COPE
(controllo operativo) è a discrezione del capo equipaggio , se ha motivo di ritenere sospetta
la persona controllata, e quindi non è previsto come obbligatorio da alcuna norma. Ne deriva
che è del tutto irrilevante giuridicamente un’eventuale falsità dell’esito del controllo..
Risulta poi dal CED del ministero dell’interno (cd Cervellone) che le apposizioni indicate
dal Mannino in via sintetica (con un sì o con un no ,come prescritto dal modulo)
nell’allegato all’ordine di servizio al punto 2 NOTE , corrispondevano agli esiti della
verifica, allegato all’atto di appello . In esso era stato rilevato che questa coincidenza non
poteva non riverberarsi sulla configurabilità del reato di falso o quanto meno sulla
sussistenza del dolo. Non sussistendo nel documento la rappresentazione di un contenuto
diverso dalla realtà, viene a mancare l’elemento essenziale per la completa integrazione del
reato di falso ideologico;
b. Violazione di legge in riferimento alla sussistenza del reato di truffa: non risulta il
comportamento di artifici e raggiri posto in essere dal Mannino, che si limitò a consegnare il
dovuto ordine di servizio con il resoconto, che non aveva finalità di una richiesta di
spettanze e quindi di indurre in errore l’amministrazione;
c. Assoluta mancanza di motivazione sulle censure attinenti la sussistenza della violazione
delle consegne : dalla corte di merito non è data alcuna risposta ai motivi addotti nell’atto di
impugnazione ;
d. Vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e
dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. : la corte non ha tenuto conto delle argomentazioni sul

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 10.2.2014, la corte di appello di Milano ha confermato la sentenza 12.3.2012 del
tribunale di Milano con la quale l’appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri MANNINO
MASSIMILIANO era stato condannato alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione per i seguenti
reati, uniti dal vincolo della continuazione, commessi in concorso con il carabiniere Antinozzi Luca,
giudicato con il rito di patteggiamento
1. delitto ex artt. 110 e 479 c.p. per aver redatto un resoconto allegato all’ordine di servizio del
controllo -effettato il 24.2.2010 nel corso del servizio notturno – di tre persone con falsa
rappresentazione di aver effettuato interrogazione alla banca dati interforze di polizia,
mediante apposizione dell’asserito esito , accanto a ciascun nominativo, nella sezione NOTE
.colonna 2, dell’ordine di servizio medesimo;
2. del delitto ex artt. 110, 640 cpv n. 1 ,61 n.9 c.p. per aver indotto in errore,in violazione dei
propri doveri di ufficio, l’amministrazione di appartenenza sul servizio svolto, nel corso del
quale si intratteneva all’interno del locale notturno Night Club Bikini,i1 24.2.2010,
procurandosi l’ingiusto profitto della retribuzione , locupletando altresì le indennità per il
turno esterno notturno e relativi accessori;
3. del delitto ex artt. 81 cpv c.p. ,120 co. 1 e 2 c.p.m.p., per avere – con più azioni commesse il
24.2.2010 e 1’11.6.2010, in esecuzione di un unico disegno criminoso – violato le consegne
relative ai servizi armati notturni di perlustrazione, intrattenendosi all’interno del suindicato
locale notturno Night Club Bikini e lasciando , senza alcun controllo ,le armi nell’auto di
servizio ,posteggiata nella pubblica via.

..

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati in quanto riguardano aspetti valutativi delle
risultanze processuali che non possono essere esaminati, nell’alveo del delimitato sindacato
riconosciuto dal legislatore a questa corte.
Con essi il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale
riesame nel merito, inammissibile in sede di giudizio di legittimità, il cui perimetro è delimitato dal
controllo della logicità della motivazione, consistente nell’esame del percorso giustificativo della
decisione e nella verifica dell’adeguatezza dei passaggi argomentativi, di cui il giudice di merito si
è servito per supportare il proprio convincimento.
Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame, :
la struttura razionale della
motivazione della sentenza- facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico-giuridiche
della sentenza di primo grado – ha determinato un organico e inscindibile accertamento giudiziale.
.La sentenza impugnata ha quindi una chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente
ancorata alle risultanze, costituite dagli inequivoci risultati delle indagini di polizia giudiziaria,
confermate ed integrate dalle testimonianze dei medesimi operanti
Dall’istruttoria dibattimentale è infatti risultato che :
a. Durante il turno della notte del 24.2.2010, il Mannino , nel corso del
controllo delle persone indicate nell’allegato all’ordine di servizio, non ha
proceduto all’interrogazione della banca dati e ciononostante l’ha
falsamente rappresentata nell’ordine di servizio, mediante apposizione
dell’asserito esito. Ciò risulta provato dalle dichiarazioni dei colleghi
tenente Scabotti e maresciallo Guariglia in ordine agli accertamenti
eseguiti sia presso la Centrale Operativa, sia presso il “cervellone”, ossia
con interrogazione della Banca Dati “in sintesi” a fini investigativi. I
giudici hanno inoltre acquisito sia il mattinale sia l’esito dell’interrogazione
in sintesi e in entrambi non vi è traccia del controllo sulle suindicate
persone. La tesi difensiva, secondo cui il Marmino ha effettuato
un’interrogazione “in sintesi”,a1 rientro in ufficio, è stata smentita dalle
dichiarazioni del tenente Scabotti e comunque il resoconto sarebbe
comunque falso , non rappresentando quanto effettuato nel corso del
controllo dei soggetti suindicati;
b. le indagini e le dichiarazioni di Scabotti e Guariglia e i tabulati telefonici
hanno dimostrato che in quella stessa notte il Marmino, insieme al collega
Antinozzi, si intrattenne per un periodo non inferiore a 90 minuti, nel
locale Bikini Club, per scopi privati e in violazione delle consegne
ricevute, presentando poi un ordine di servizio in cui falsamente
rappresentava di aver svolto regolarmente le sue funzioni di controllo.
Risulta quindi che in tal modo l’imputato ha indotto in errore l’
amministrazione statale del ministero di appartenenza, ottenendo indennità
e accessori in misura superiore a quanto correlato all’esercizio di un
‘attività esterna notturna, svolto in maniera incompleta e irregolare; il reato
di truffa è stato correttamente ritenuto aggravato ex art. 640 cpv c.p., attesa

servizio prestato per vari anni nell’Arma dei Carabinieri , né ha dato alcuna giustificazione
al rigetto della richiesta dell’attenuante del danno patrimoniale di lieve entità ( le indennità
corrisposte al Marmino ammontano a 6-7 euro) ;
e. Vizio di motivazione sulla determinazione della pena : la corte ha ritenuto che per mero
errore materiale il tribunale fissata la pena base per il reato di falso in un anno di reclusione
e determinata la pena finale in un anno e 10 mesi di reclusione, è incorso in mero errore
materiale nell’indicare l’aumento per la continuazione in quattro mesi per ciascun reato
satellite (nel senso che ciascun aumento era stato concretamente quantificato in cinque
mesi). Secondo il ricorrente ,questa interpretazione non è condivisibile.

La manifesta infondatezza dei motivi conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore
della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 27.2 015

la qualità della persona offesa, e aggravato ex art. 61 n. 9 c.p., attesa la
violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione, affidata al ricorrente;
c. le indagini e le dichiarazioni degli operanti suindicati hanno dimostrato che,
nelle date di cui al capo 3 della rubrica, il Mannino, ancora unitamente
all’Antinozzi, si intrattenne per scopi assolutamente privati, senza alcuna
comunicazione alla Centrale, nel suindicato locale notturno, lasciando le
pistole mitragliatrici e le relative munizioni ne bagagliaio dell’autovettura,
che era posteggiata in pubblica via, in una posizione che la rendeva non
visibile attraverso il sistema di videosorveglianza posto nel Bikini Club. E’
quindi del tutto incontestabile la valutazione di tale condotta come
trasgressiva delle consegne inerenti il servizio di controllo notturno .
Quanto alle censure sull’entità della pena, va rilevato che esse si pongono — senza proporre alcun
convincente argomento critico- in contrasto con il consolidato e condivisibile orientamento
interpretativo,secondo cui la concessione, il giudizio di comparazione o il diniego delle attenuanti
generiche e, in genere il trattamento sanzionatorio ,rientrano nel potere discrezionale del giudice di
merito e quindi non richiedono un’analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli, indicati dalle parti o desunti dalle risultanze processuali , essendo sufficiente
l’indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti.
Nel caso in esame,non è quindi censurabile la motivazione della sentenza impugnata, laddove fa
riferimento alla capacità a delinquere del Mannino , desunta , ex art. 133 co. 2 n.3 c.p., dalla
mancata manifestazione di segni di ravvedimento o di presa di coscienza dell’accaduto , nonché
alla gravità dei reati, ex art. 133 co. 1 n. 1 c.p. La carenza di valutazioni, da parte della corte di
merito ,sulla sussistenza dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. corrisponde all’assoluta carenza di
adeguata richiesta, da parte del ricorrente.
Nel ricorso è infine ripetuta ,senza alcuna nuova argomentazione, la censura sul concreto calcolo
aritmetico della pena, effettuato dal primo giudice: come già correttamente rilevato dalla corte di
appello , il tribunale , nel corretto ed insindacabile esercizio del proprio potere discrezionale , fissata
in un anno di reclusione la pena base per il più grave reato di falso ideologico, ha disposto
l’aumento per gli altri due reati nella misura complessiva di 10 mesi, sia pure indicando, per mero
errore materiale, l’aumento per ciascun reato nella misura di 4 mesi di reclusione. Non è quindi
ravvisabile alcuna violazione di legge o alcun vizio di motivazione nella decisione della corte di
merito di confermare l’entità della pena così determinata dal primo giudice.

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