Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26242 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 26242 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile
Grasso Francesco, nato a Catania il 30/01/1945,
nel procedimento penale nei confronti di:
Di Bello Sebastiano, nato a Linguaglossa il 13/08/1932
avverso l’ordinanza 27/11/2014 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Riello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con
l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 616 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza 27.11.2014 la Corte d’appello di Catania rigettò la

dichiarazione di ricusazione proposta dalla parte civile Grasso Francesco nei
confronti del giudice del procedimento penale a carico di Di Bella Sebastiano
dott.ssa Maria Pia Urso.

2. Ricorre per cassazione il difensore della parte civile deducendo:
1. violazione dell’art. 37 comma 1 lettera b) cod. proc. pen. come modificato
dalla sentenza della Corte costituzionale 14 luglio 2000, n. 283 in quanto
il giudice ricusato aveva già espresso il suo convincimento sui fatti sui

Data Udienza: 11/06/2015

quali pende il procedimento, come emerge dai capi di imputazione del
predetto procedimento e quelli di cui alla sentenza n. 135/2013 che
assolse Di Bella perché il fatto non sussiste; in entrambi i procedimenti
erano infatti contestati come tentativi di estorsione atti rispettivamente
finalizzati ad indurre la persona offesa ad alienare un fondo in contrada
Arrigo Soprano ed a dismettere di fatto i diritti di proprietà; i due capi di
imputazione riguardano perciò lo stesso fatto, tranne che per il lasso
temporale;

all’affermazione secondo la quale il giudice non sarebbe entrato nel
merito.

3. Con memoria depositata il 16.5.2015 il difensore del ricorrente ha
replicato alla requisitoria del Procuratore generale e svolto ulteriori
argomentazioni a sostegno del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e,
come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all’esercizio
del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono
un’ingerenza delle parti nella materia dell’ordinamento giudiziario, che attiene al
rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; sicché la mera connessione
probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito
svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico
soggetto non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, non
potendosi ritenere “pregiudicante” l’attività dei giudici ricusati che abbiano
partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico
dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o
comunque a diversi fatti (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 14 del 18/09/2013 dep.
02/01/2014 Rv. 258449).
Nel caso in esame nel ricorso si da per scontato che i fatti siano diversi,
quantomeno sotto il profilo temporale, giacché altrimenti si verserebbe in ipotesi
di bis in idem.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

2

2. vizio di motivazione in ordine alla ritenuta differenza fra i fatti ed

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle

Così deciso il 11/06/2015.

ammende.

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