Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 26240 del 11/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26240 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 11/06/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Musto Salvatore, n. a Napoli il
01.01.1978, rappresentato e assistito dall’avv. Maurizio Capozzi, di
fiducia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, dodicesima
sezione penale, n. 66/2015, in data 30.01.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa Maria
Giuseppina Fodaroni che ha concluso chiedendo di dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Napoli in data

1

30.01.2015 che aveva rigettato il gravame proposto nell’interesse di
Musto Salvatore avverso il decreto di sequestro preventivo emesso
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in
data 20.01.2015, viene proposto nell’interesse del Musto ricorso per
cassazione per i seguenti motivi:
– inosservanza di norma processuale ex art. 606 lett. c) cod. proc.
pen. per violazione del combinato disposto degli artt. 336 e 337,

comma 3 cod. proc. pen. in ragione della mancata compiuta
indicazione ed allegazione della fonte dei poteri del querelante nonché
della tipologia dei reati per i quali vi era asserita legittimazione a
sporgere querela; mancanza di motivazione (primo motivo);
– manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc.
pen. in riferimento alle argomentazioni poste a sostegno della
ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, del fumus del reato di
truffa (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta
inammissibile.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza, con
riferimento ad entrambi i profili di contestazione.
2.1. Avanti al Tribunale del riesame la difesa ha eccepito
l’improcedibilità della querela sporta da tale Ciarmoli Giuseppe,
asserito delegato del consiglio di amministrazione della FGA Capital
s.p.a., in ragione della circostanza che alla querela medesima
risultasse allegato, quale fonte di potere, un verbale del consiglio di
amministrazione di detta società, datato 25.03.2010, omissato nella
parte in cui si conferiva delega a terzo soggetto per la presentazione
di querele e denunce.
2.1.1. Assume il ricorrente come non sia possibile accertare se,
effettivamente, sia stato proprio il Ciarmoli od altro soggetto ad avere
ricevuto la delega per la presentazione di querele; né, soprattutto, se
tale atto potesse qualificarsi come valida procura speciale, non
potendo essere a tanto sufficiente una mera delega. Inoltre, quanto
all’omessa indicazione dei reati ovvero quantomeno alla tipologia di
essi, in relazione ai quali il Ciannpoli sarebbe stato legittimato a

2

proporre querela, il Tribunale omette qualsivoglia motivazione,
ignorando che, in tema di querela, ai fini della validità della procura
speciale rilasciata in via preventiva da una persona giuridica, è
necessario che la stessa indichi tutti gli elementi utili
all’individuazione della volontà del mandante al momento del suo
rilascio e, dunque, è necessario che si precisi quantomeno per quali
tipologie di reato si intende che venga proposta querela ed in quali

particolari situazioni il mandatario debba attivarsi.
2.2. Con riferimento al primo profilo di doglianza, va premesso che la
querela priva dell’enunciazione formale della fonte dei poteri di
rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona
giuridica non è nulla, in quanto la sua inefficacia consegue solo alla
mancanza di un effettivo rapporto fra il querelante e l’ente (Sez. 2, n.
39839 del 27/06/2012, Pmt in proc. Savino e altro, Rv. 253442).
2.2.1. Ciò posto, osserva la Corte che l’art. 337 cod. proc. pen.,
comma 3, ai fini della riferibilità di una querela ad una persona
giuridica, si limita a richiedere l’indicazione della fonte dei poteri di
rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la
prova della veridicità delle dichiarazioni di quest’ultimo sul punto: tale
veridicità pertanto deve presumersi fino a contraria dimostrazione
(Sez. 2, n. 12455 del 04/03/2008, Mondi, Rv. 239747, la quale, in
motivazione, chiarisce che la parte non è gravata da alcun onere di
allegazione documentale).
2.2.2. Ne discende che, nel caso di specie, a fronte dello specifico
potere rappresentativo esercitato, sarebbe stato onere del ricorrente
dimostrare l’insussistenza di tale potere in capo al delegato (cfr., Sez.
5, n. 8368 del 26/09/2013, Giacobelli, Rv. 259037).
2.3. A medesime conclusioni di manifesta infondatezza deve
pervenirsi con riguardo al secondo profilo di doglianza.
2.3.1. La querela è stata proposta da un soggetto che, a tutti gli
effetti, deve considerarsi procuratore speciale della società, cui risulta
conferito espressamente il potere di presentare querele. Appare
evidente che tale potere non può che riguardare in primo luogo quei
reati che tipicamente possono essere commessi nei confronti di una
società di finanziamento e quindi, primo fra tutti, quello di truffa
come avvenuto nel caso in esame.

3

2.3.2. La querela risulta quindi proposta nell’ambito di interesse
prioritario della società, certamente coperto dalla procura “a monte”
(Sez. 2, n. 24754 del 16/04/2010, PM in proc. Orlando e altri, Rv.
247748). Detta conclusione non contrasta con i precedenti
giurisprudenziali (cfr., Sez. 5, n. 28595 del 06/07/2007, PG in proc.
Grancea, Rv. 237594), secondo cui sarebbe assurdo pretendere che
nella procura si elenchino specificamente i reati per i quali è stata

conferita la procura a presentare querele essendo invece sufficiente
indicare la tipologia generale dei fatti da perseguire: indicazione che,
nel caso di specie, appare del tutto superfluo pretendere, vertendosi
in ipotesi di truffa ai danni di una società avente l’oggetto sociale
precedentemente indicato.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di doglianza
con il quale il ricorrente censura l’esistenza di una motivazione
contenente passaggi del tutto illogici.
3.1. Al riguardo occorre ricordare le regole in tema di impugnazione
del provvedimento di sequestro preventivo. Innanzitutto va
considerato che con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod.
proc. pen. può essere dedotta la violazione di legge e non anche il
vizio di motivazione. Ma, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
ricorre violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto
assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti
per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito
dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso
l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a
mancare un elemento essenziale dell’atto.
3.1.1. Va anche ricordato che, anche se in materia di sequestro
preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro
probatorio serio come per le misure cautelari personali, non è però
sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua
mera enunciazione e descrizione. È invece necessario valutare le
concrete risultanze istruttorie per ricostruire la vicenda anche al
semplice livello di “fumus” al fine di ritenere che la fattispecie
concreta vada ricondotta alla figura di reato configurata; è inoltre
necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedimento in
senso favorevole all’accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli
argomenti prospettati dalle parti. A tutto questo dovranno poi

4

aggiungersi le valutazioni in tema di periculum in mora che,
necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di
prosecuzione dell’attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità
di condanna e, quindi, di confisca.
3.2. Poste tali premesse, va considerato che il provvedimento
impugnato presenta una motivazione che rende possibile una corretta
individuazione del fatto per il quale si procede e, quindi, l’iter logico

seguito dal giudice.
Invero, il provvedimento impugnato rileva come le modalità di
pagamento del corrispettivo dedotte dal Musto “… appaiono già di per
sé difficilmente conciliabili con la dedotta “buona fede”, ossia con uno
stato di “ignoranza incolpevole”, atteso che la richiesta di pagamento
in contanti da parte dell’inserzionista già di per sé avrebbe dovuto
indurre una particolare cautela nell’acquirente. A ciò si aggiunga che
l’indagato non ha offerto alcuna prova dell’effettivo pagamento del
prezzo del veicolo e ciò non può suscitare forti dubbi quanto alla
veridicità delle dichiarazioni rese, risultando difficile credere che
taluno versi una così consistente somma di denaro in contanti senza
pretendere il rilascio di una quietanza scritta, tanto più se si
considera che il ricorrente ha avuto viceversa cura di conservare
copia dell’annuncio pubblicato sul sito internet. I dubbi in ordine al
racconto reso non possono poi ritenersi superati dalla presentazione
della querela contro ignoti presentata in data successiva al sequestro:
anzi, l’omessa indicazione da parte dell’indagato di dati … utili a
identificare il venditore … confortano la tesi del coinvolgimento del
prevenuto nella vicenda illecita …”.
4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa

5

delle ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.6 2015

si dente

Dott. A drea Pellegrino

Dott. A

sposito

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA