Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2624 del 21/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 2624 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) OLAVARRIA CRUZ VIDAL N. IL 22/06/1970
avverso l’ordinanza n. 3612/2011 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
04/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lettehsentite le conclusioni del PG Dott. POW+-ef3 (4 2 JR.
N-c R Q, Rxecnnzi.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/11/2012

virlITTM,TIMAITITITM

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4.6.2012 il Tribunale del riesame di Roma ,adito a
norma dell’art.310 cod.proc.pen., rigettava l’appello contro l’ordinanza
con la quale il Giudice delle indagini preliminari aveva respinto la richiesta
di Olavarria Cruz Vidal di dichiarare inefficace, ai sensi dell’art.300
comma 4 cod.proc.pen. , la misura della custodia in carcere applicata nei
pena irrogata. Il Tribunale del riesame così ricostruiva la vicenda
processuale: il Tribunale di Rieti con sentenza 7.12.2010 irrevocabile,
aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 12 di reclusione per i
delitti previsti dagli artt.73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 ed il
pubblico ministero in data 5.4.2011 aveva emesso il relativo ordine di
esecuzione; il Tribunale di Roma con sentenza del 18.5.2011, dichiarava
l’imputato colpevole dei delitti previsti dall’art.74 commi 1,2 e 3 e dall’art.
73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 e ritenuta la continuazione con i
fatti per cui era stato condannato dal Tribunale di Rieti, in accoglimento
della richiesta dello stesso difensore, rideterminava la pena complessiva
in anni 16 di reclusione. Poiché il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Rieti con provvedimento del 29.11.2011 aveva sospeso
l’ordine di esecuzione della pena di anni 12 inflitta con la citata sentenza
del Tribunale di Rieti, Olavarria Cruz, sull’assunto che la pena da espiare
si era ridotta ad anni 4 e che il presofferto ammontava
complessivamente ad anni 4 e mesi 6 e giorni 10 di reclusione, chiedeva
di dichiarare cessata la misura cautelare a norma dell’art.300 comma 4.
Ciò premesso, il Tribunale del riesame osservava che il ricorrente era
attualmente detenuto in forza di misura cautelare emessa per i fatti
giudicati dal Tribunale di Roma che lo aveva condannato alla pena di
anni 13 per il più grave delitto previsto dall’art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990
n.309, con applicazione di un aumento in continuazione di anni 1 e mesi
6 di reclusione per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. citato contestato in quel
processo e con un ulteriore aumento di anni 1 e mesi 6 di reclusione per
il reato di cui agli artt.73 e 80 d.P.R. citato giudicato dal Tribunale di
Rieti. Ne derivava che la misura cautelare in corso era riferibile alla
condanna di anni 13 per il reato previsto dall’art.74 e di anni 1 e mesi 6

\k),

suoi confronti poiché la durata della custodia già subita era superiore alla

di reclusione per uno dei reati fine previsto dagli artt.73 e 80 d.P.R. 9
ottobre 1990 n.309, pena di gran lunga superiore al presofferto.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il ricorrente
personalmente propone ricorso per cassazione deducendo: illegittimità
della detenzione perché il Tribunale di Roma, contrariamente a quanto
affermato nella ordinanza impugnata, non ha indicato l’entità della pena
applicata per il più grave reato previsto dall’art.74; ribadisce la propria
applicare un aumento di pena di anni 4 sulla pena di anni 12 di reclusione
inflitta dal Tribunale di Rieti, con conseguente perdita di efficacia della
misura in corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Come dettagliatamente argomentato nella ordinanza impugnata , il
titolo giustificativo della detenzione del ricorrente è attualmente
costituito dalla ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati
previsti dagli artt.art.74 commi 1,2 e 3 (capo 1) e 73 e 80(capo 17) del
d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 emessa nel procedimento definito in primo
grado dal Tribunale di Roma con la sentenza 18.5.2011, che ha
compreso nel vincolo della continuazione anche i fatti per cui il ricorrente
era stato precedentemente condannato con sentenza irrevocabile dal
Tribunale di Rieti, rideterminando la pena complessiva in anni 16 di
reclusione. A prescindere dalla quantificazione della pena irrogata per
ciascuno reato, è certo, sulla base degli stessi brani di sentenza riportati
nel ricorso, che il Tribunale di Roma ha qualificato come più grave il
delitto associativo previsto dal capo 1 ( la cui pena edittale minima
stabilita dall’art.74 comma 2 è di anni 10 di reclusione), con applicazione
di un aumento in continuazione per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R.
citato ascritto in quel processo (capo 17) e con un ulteriore aumento in
continuazione per il reato di cui agli artt.73 e 80 d.P.R. citato
precedentemente giudicato dal Tribunale di Rieti.
Ne deriva la correttezza dell’assunto del Tribunale del riesame
secondo cui l’efficacia della misura cautelare in corso ai sensi dell’art.300
comma 4 cod.proc.pen. deve essere valutata non già in riferimento ad

2

tesi secondo cui la sentenza del Tribunale di Roma si è limitata ad

una inesistente “pena residua da espiare di anni 4 di reclusione” come
preteso dal ricorrente, bensì con riguardo all’entità della condanna
intervenuta per il reato ritenuto più grave previsto dall’art.74 e per uno
dei reati fine previsto dagli artt.73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, la
quale risulta di gran lunga superiore alla custodia già subita.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Olavarria Cruz Vidal al
pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di euro mille.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi dell’art.94
comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 21.11.2012.

presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA