Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2624 del 12/01/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2624 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sui ricorsi proposto da
De Luca Manuel, nato ad Asti il 14/11/1986;
Ferrari Fabio, nato a Savona il 13/11/1983;
Pisano Mattia, nato ad Asti il 08/01/1990;
Mazza Michele, nato ad Asti il 22/05/1971;

avverso la sentenza del 27/11/2013 della Corte di Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

Data Udienza: 12/01/2016

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al
trattamento sanzionatorio ed il rigetto dei motivi in relazione alla responsabilità del Ferrari.
Udito il difensore Avv. Vittorio Pendini, in sostituzione dell’Avv. Roberto Frank, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del Ferrari in relazione ai motivi sulla

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 27 novembre 2013, la Corte di appello di Torino, in parziale
riforma della decisione di primo grado, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, ha
condannato alle pene ritenute di giustizia DE LUCA Manuel, FERRARI Fabio, PISANO Mattia e
MAZZA Michele, il primo per numerosi reati concernenti l’acquisto, la detenzione e la cessione
di sostanze stupefacenti di tipo hashish commessi tra il febbraio ed il giugno 2010 (capi Al,
A2, A5, A6, A7, A8, A10, All, B, C, D, F e H della rubrica), il secondo per il reato di acquisto e
detenzione di sostanza stupefacente tipo hashish per un quantitativo non inferiore a 2 kg.
commesso il 19 aprile 2010 (capo N della rubrica), il terzo per plurimi reati relativi all’acquisto
e alla detenzione di sostanze stupefacenti di tipo hashish, nonché alla detenzione ed al
trasporto in luogo pubblico di più armi comuni da sparo, commessi nei primi mesi del 2010
(capi T4, V, Y e AA2 della rubrica), il quarto per più reati di detenzione e cessione di sostanza
stupefacente di tipo cocaina e di tipo hashish, nonché di detenzione e trasporto di più armi
comuni da sparo, commessi tra il marzo e l’aprile del 2010 (capi U, V e AA2 della rubrica).
L’affermazione di penale responsabilità degli imputati per i reati indicati, pronunciata dalla
Corte di appello in linea con quanto accertato in proposito dal primo giudice, si è fondata
eminentemente sui risultati di intercettazioni telefoniche e di attività investigative della polizia
giudiziaria; inoltre, nel corso del giudizio di secondo grado, è intervenuta ammissione degli
addebiti da parte degli imputati DE LUCA, PISANO e MAZZA, con rinuncia all’appello in punto di
responsabilità. Nei confronti del DE LUCA e del MAZZA la pena è stata determinata quale
aumento a titolo di continuazione della pena già inflitta con altra sentenza emessa dalla Corte
di appello di Torino in data 13 maggio 2011 e divenuta irrevocabile.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di
Torino del 27 novembre 2013, l’avvocato Marco Scagliola, quale difensore di fiducia del DE
LUCA, l’avvocato Roberto Caranzano, quale difensore di fiducia del PISANO e del MAZZA,
nonché, personalmente, il FERRARI.
2.1. Nel ricorso presentato dall’avvocato Scagliola per il DE LUCA, sono sviluppati due
motivi, entrambi concernenti la determinazione del trattamento sanzionatorio.

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pena e si è rimesso alle valutazioni della Corte per i motivi in ordine alla responsabilità.

Con il primo motivo, si lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, a
norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendosi la sproporzione della pena
irrogata nel presente procedimento a titolo di aumento rispetto a quella inflitta nel
procedimento per il reato ritenuto più grave. Si osserva, in particolare, che la sentenza
impugnata, pur riducendo l’entità della sanzione applicata in primo grado, così da ricondurla al
parametro quantitativo utilizzato nell’altro procedimento (pari a circa un anno di reclusione per
ogni 10 kg. di hashish), non avrebbe tenuto conto che, nel presente procedimento, erano state

d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre, nell’altro, le attenuanti generiche erano state ritenute
equivalenti alla specificata aggravante. In tal modo, la Corte di appello non avrebbe risposto al
motivo di appello relativo alla richiesta di applicare una pena proporzionata a quella già
irrogata per il reato più grave, e, comunque, avrebbe assunto una decisione illogica per aver
trattato in modo sostanzialmente identico, sotto il profilo sanzionatorio, due vicende
diversamente circostanziate.
Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.
pen., per erronea applicazione della legge penale, in conseguenza della sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 2014, che, dichiarando l’illegittimità costituzionale (in particolare)
dell’art. 4 bis del di. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito nella legge 21 febbraio 2006,
n. 49, ha determinato la caducazione del trattamento sanzionatorio da quest’ultima previsto e
la ‘reviviscenza’ dell’originario art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, contenente pene
sensibilmente più miti per i reati di acquisito, detenzione e cessione di droghe cd. ‘leggere’,
quale l’hashish.
2.2. Nei ricorsi presentati dall’avvocato Caranzano per il PISANO e per il MAZZA, è dedotto
un unico motivo, concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio, di identico
contenuto rispetto al secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse del DE LUCA (v. §
2.1.).
2.3. Nel ricorso presentato personalmente dal FERRARI, sono proposti due motivi attinenti
alla responsabilità penale e alla qualificazione giuridica del fatto.
Con il primo motivo, l’impugnante lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen., per vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata avrebbe affermato
la responsabilità dell’imputato per la detenzione di 2 kg. di stupefacente sulla base dei risultati
delle intercettazioni telefoniche, dei quali sarebbero stati presi «in considerazione soltanto
alcuni elementi tralasciandone di altri», in assenza di ogni accertamento sulla qualità della
sostanza stupefacente in discorso, e sebbene le frasi captate sarebbero «per lo più disconnesse
ed incomprensibili», in particolare sulla questione del quantitativo di stupefacente da lui
acquistato.
Con il secondo motivo, il ricorrente l’impugnante lamenta la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod.
proc. pen., osservando che la Corte d’appello avrebbe ritenuto preferibile un’interpretazione
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concesse le attenuanti generiche ed esclusa l’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80

delle intercettazioni telefoniche in termini coerenti con l’ipotesi accusatoria rispetto alle sue
dichiarazioni, nella quali si affermava di versare in stato di tossicodipendenza e di aver
acquistato non 2 kg., ma 250 grammi di hashish, in assenza di riscontri oggettivi, valorizzando
frasi «per lo più disconnesse ed incomprensibili», e, sostanzialmente, accogliendo una
presunzione di colpevolezza. Conclude nel senso che la Corte di appello avrebbe dovuto
procedere ad una «riqualificazione giuridica del fatto quanto meno alla luce della circostanza

3. In data 14 dicembre 2015, l’avvocato Roberto Frank, nominato difensore di fiducia del
FERRARI, ha depositato, nell’interesse di questo, motivi nuovi, articolati in un’unica doglianza
concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio, di contenuto identico a quella
formulata nel secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse del DE LUCA (v. § 2.1.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti nell’interesse degli imputati DE LUCA, PISANO, MAZZA e FERRARI
debbono essere accolti limitatamente alle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio,
nella parte relativa alla pena irrogata per i delitti di acquisito, detenzione e cessione di
sostanza stupefacente di tipo hashish, agli stessi a vario titolo addebitati, in conseguenza della
illegalità sopravvenuta della cornice edittale prevista per tali reati per effetto della sentenza
della Corte costituzionale n. 32 del 2014, nonché, nel caso del PISANO, per gli aumenti di pena
inscindibilmente connessi o comunque non autonomamente determinati rispetto alle sanzioni
direttamente interessate dalla pronuncia di incostituzionalità.

2.

Preliminarmente, prima di esaminare i singoli ricorsi, il Collegio richiama, ed

espressamente condivide, il principio enunciato da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,
Rv. 263717, secondo cui, come recita la massima ufficiale, «per i delitti previsti dall’art. 73
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reatisatellite in relazione alle così dette “droghe leggere” deve essere oggetto di specifica
rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale
applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale,
che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio
2006, n. 49 – che ha convertito il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 – e ha determinato, in merito,
la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente». Rileva, inoltre, che le
Sezioni Unite, in applicazione del principio, annullarono con rinvio per la rideterminazione del
trattamento sanzionatorio una sentenza che, come nel caso di specie, era stata emessa nella
(apparente) vigenza della disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima.

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attenuante preveduta dal comma 5 dello stesso articolo».

3. Il DE LUCA, nel presente processo, è stato condannato per numerosi reati concernenti
l’acquisto, la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti di tipo hashish commessi tra il
febbraio ed il giugno 2010 (capi Al, A2, A5, A6, A7, A8, A10, All, B, C, D, F e H della
rubrica). La pena per questi reati è stata determinata complessivamente in anni uno e giorni
20 di reclusione ed Euro 6.800 di multa quale aumento per la continuazione sulla sanzione già
inflitta con altra sentenza irrevocabile.
I motivi di ricorso riguardano, il primo, la sproporzione della pena irrogata nel presente

più grave, nonché, il secondo, l’illegalità (sopravvenuta) della pena irrogata per effetto della
dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Consulta n. 32 del 2014.
Conseguentemente, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite e sopra
riportato, ed in accoglimento del secondo motivo di ricorso, si impone l’annullamento con
rinvio del trattamento sanzionatorio inflitto con riferimento a tutte le imputazioni in questione.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del primo motivo.
Il giudice del rinvio, infatti, dovrà rideterminare ex novo la pena sulla base della cornice
edittale oggetto di reviviscenza e per tutti i reati oggetto del presente processo: in quella sede,
e tenendo conto dei nuovi parametri di riferimento, lo stesso procederà alle valutazioni di sua
competenza in ordine alla congruità della sanzione da irrogare, e ne darà compiuta
motivazione.
Resta fermo, peraltro, che, essendo l’annullamento pronunciato soltanto in punto di pena,
la sentenza impugnata acquista autorità di cosa giudicata in relazione all’accertamento dei
reati per i quali è intervenuta condanna, atteso quanto previsto dall’art. 624 cod. proc. pen.

4. Il PISANO è stato condannato per reati – tutti commessi nei primi mesi del 2010 relativi alla detenzione di sostanze stupefacenti di tipo hashish e di una pistola cal. 22 munita
di silenziatore (capo T4 della rubrica), alla detenzione e al trasporto in luogo pubblico di tre
armi comuni da sparo (capo V della rubrica), nonché alla cessione di sostanze stupefacenti di
tipo hashish (capi Y e AA2 della rubrica). La pena per questi reati è stata complessivamente
determinata in anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 18.800 di multa; è stato individuato
come «più grave reato» quello di cui al capo T4, mentre per le altre contestazioni si è
proceduto all’applicazione di aumenti per la continuazione. In realtà, il capo T4 ha ad oggetto
due distinti reati, uno riguardante la detenzione di (almeno) 3,5 Kg. di hashish, e l’altro
concernente la detenzione della pistola; in difetto di ulteriori indicazioni, non è possibile
stabilire quale è, tra i due, il fatto ritenuto più grave dalla Corte d’appello, anche se, per il
maggiore minimo e massimo edittale all’epoca apparentemente vigente, tale doveva essere
considerato quello concernente la detenzione di hashish.
Il ricorso attiene esclusivamente alla illegalità (sopravvenuta) della pena irrogata per
effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge n. 49 del
2006.
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procedimento a titolo di aumento rispetto a quella inflitta nel procedimento per il reato ritenuto

L’impossibilità di individuare in concreto il reato ritenuto più grave, o, in alternativa,
l’individuazione dello stesso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish,
impone, innanzitutto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine alla
determinazione del trattamento sanzionatorio relativamente alle fattispecie contestate al capo
T4, per consentire una nuova valutazione ai fini della individuazione del reato più grave, e,
comunque, per calcolare la nuova misura della sanzione per la fattispecie-base.
L’annullamento della sentenza impugnata per la nuova individuazione del reato più grave,

per il reato di detenzione e trasporto in luogo pubblico di tre armi comuni da sparo (capo V
della rubrica), posto che la sanzione inflitta per tale contestazione, proprio perché
(necessariamente) parametrata a quella applicata per il reato ritenuto più grave ex art. 81,
secondo comma, cod. pen., dipende strettamente da quest’ultima, ed è, quindi, oggetto di
«parte» di sentenza avente «connessione essenziale» con quella annullata.
L’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ancora, deve essere disposto anche
con riferimento all’aumento di pena a titolo di continuazione per i reati di cui ai capi Y e AA2,
entrambi concernenti la cessione di sostanze stupefacenti di tipo hashish.
Il giudice del rinvio, pertanto, tenendo conto, in particolare, dei nuovi limiti edittali
applicabili per i reati di detenzione e cessione di ‘droghe leggere’ in conseguenza della
dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del
2014, procederà alla esatta individuazione del reato più grave, in applicazione dei parametri di
riferimento indicati da Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347-348, ed alla
commisurazione della pena per i fatti oggetto di accertamento, stabilendo la sanzione inflitta
«per ciascuno di essi», secondo quanto prevede, l’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. La
rideterminazione della pena da infliggere per i reati di detenzione e cessione di sostanza
stupefacente del tipo hashish, ovviamente, sarà effettuata alla luce della cornice edittale
dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo originario oggetto di reviviscenza per effetto
della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.
Resta fermo, anche in riferimento a questo ricorrente, che, essendo l’annullamento
pronunciato soltanto in punto di pena, la sentenza impugnata acquista autorità di cosa
giudicata in relazione all’accertamento di tutti i reati per i quali è intervenuta condanna, atteso
quanto previsto dall’art. 624 cod. proc. pen.

5. Il MAZZA è stato condannato per reati – tutti commessi tra il marzo e l’aprile del 2010
– relativi alla detenzione e al trasporto in luogo pubblico di tre armi comuni da sparo (capo V
della rubrica), alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo cocaina (capo U della
rubrica) e di tipo hashish (capo AA2 della rubrica). La pena per questi reati è stata determinata
complessivamente in anni uno di reclusione ed Euro 1,000 di multa quale aumento per la
continuazione sulla sanzione già inflitta con altra sentenza irrevocabile.

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e della pena ad esso relativa, si estende anche all’aumento applicato a titolo di continuazione

Il ricorso attiene esclusivamente alla illegalità (sopravvenuta) della pena irrogata per
effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge n. 49 del
2006.
Conseguentemente, deve essere disposto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio irrogato al MAZZA per la
imputazione di cui al capo AA2 della rubrica, essendo questa l’unica contestazione concernente
“droghe leggere”, nonché fattispecie ritenuta ‘satellite’, affinché il giudice di merito proceda

dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo originario oggetto di reviviscenza
per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.
Con riguardo al MAZZA, la sentenza impugnata acquista autorità di cosa giudicata sia in
relazione ai reati non interessati dall’annullamento, sia con riferimento all’accertamento del
reato di cui al capo AA2.

5. Il FERRARI è stato condannato per il reato di acquisto e detenzione di sostanza
stupefacente tipo hashish per un quantitativo non inferiore a 2 kg. commesso il 19 aprile 2010
(capo N della rubrica).
Il ricorso contesta, con due motivi, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine ai
criteri seguiti nella valutazione delle prove in punto di responsabilità, chiedendo quanto meno
la riqualificazione del reato nel fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del
1990, nonché, con i motivi aggiunti, l’illegalità (sopravvenuta) della pena irrogata per effetto
della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge n. 49 del 2006.
5.1. I motivi afferenti all’affermazione della responsabilità del FERRARI per il reato di
acquisto e detenzione illeciti di sostanza stupefacente del tipo hashish, a norma dell’art. 73,
comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, sono infondati.
L’accertamento della colpevolezza del ricorrente è motivato essenzialmente sulla base di
intercettazioni telefoniche ed ambientali, che hanno consentito di captare s.m.s. tra il FERRARI
ed il DE LUCA, suo fornitore, nonché conversazioni tra quest’ultimo ed altre persone.
L’utilizzo di tale mezzo di prova, quale base dell’affermazione di responsabilità
dell’imputato, è però pienamente legittimo, senza che vi sia alcuna necessità di acquisire
riscontri esterni: la regola di giudizio posta dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che
richiede l’acquisizione di «altri elementi di prova che […] confermano l’attendibilità», riguarda
esclusivamente le «dichiarazioni» rese, nella sua veste formale, dal coimputato o coindagato
nel medesimo processo o in altro procedimento connesso o collegato, e non anche le frasi
pronunciate dal medesimo soggetto al di fuori del contesto processuale (in questo senso, tra le
tantissime, v. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714).
Né la valutazione dei risultati delle intercettazioni, come esposti in sentenza, si presenta
come manifestamente illogica o comunque affetta da vizio di motivazione, sia pure avendo
come termine di riferimento un giudizio di colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio».
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alla rideterminazione della pena da infliggere per tale reato alla luce della cornice edittale

A tal proposito, occorre innanzitutto premettere che non è in discussione che i messaggi e
le conversazioni intercettati ed indicati nella sentenza impugnata come fonte di prova ebbero
ad oggetto la fornitura di sostanza stupefacente: si tratta di circostanza ammessa anche dal
FERRARI. Del resto, anche le doglianze esposte nei motivi di ricorso riguardano la quantità e
qualità di sostanza stupefacente acquistata, ad avviso del ricorrente pari a 250 grammi e non a
2 kg., come invece afferma la sentenza impugnata, e la destinazione della stessa, ad avviso
del ricorrente riservata ad un uso personale.

in sentenza risulta non irragionevole in considerazione, in particolare, del contenuto del
messaggio inviato dal FERRARI al DE LUCA ( il primo scrive al secondo: «Ci sono dopo le 6, noi
siamo in 2! Tienici i posti!»), e sicuramente relativo all’acquisto di hashish, come
specificamente ammesso dal FERRARI, nonché delle conversazioni intercettate tra il DE LUCA e
tale Zengla Federico in occasione del viaggio di andata e ritorno da Asti a Savona per la
consegna dello stupefacente (il DE LUCA, parlando immediatamente prima della consegna al
FERRARI, dice: «glielo lascio a 2 e 3 […] 2 e 3 l’uno», e poi, subito dopo l’effettuazione della
stessa, precisa: «se li ha presi tutti ma non aveva i soldi tutti … ci mancavano 400»). La
congruenza logica dell’interpretazione seguita dal giudice di merito circa il quantitativo di
hashish acquistato dal ricorrente (2 kg. e non 250 grammi) trova conferma nel fatto che il DE
LUCA era dedito allo smercio di grandi quantitativi di hashish, e che, quindi, assai poco
verosimilmente avrebbe effettuato un non breve viaggio in auto, con il rischio di essere
controllato ed arrestato, per vendere ‘solo’ 250 grammi di hashish. Si può aggiungere, ancora,
che, siccome il prezzo praticato dal DE LUCA per un kg. di hashish, per quanto si evince dagli
esiti delle intercettazioni esposti nella sentenza di primo grado, si aggirava intorno ai 2.500
Euro (cfr., ad esempio, quanto emerge dalla conversazione riportata a p. 23 di tale sentenza),
risulta del tutto implausibile la prospettazione del FERRARI di aver acquistato lo stupefacente
ad un prezzo pari a 550 Euro per ogni 100 grammi di sostanza drogante.
La motivazione, inoltre, non risulta neanche carente: la sentenza espone e spiega i
risultati delle intercettazioni telefoniche relative all’episodio e le ragioni per le quali la partita di
droga non era scadente (l’imputato saldò il conto in epoca successiva alla consegna,
mostrando così di non aver contestato la qualità dello stupefacente ricevuto); i motivi di
ricorso si limitano ad indicare del tutto genericamente che la sentenza avrebbe preso «in
considerazione soltanto alcuni elementi tralasciandone di altri», ma non precisano in alcun
modo quali siano gli elementi trascurati.
Per quanto attiene, poi, alla destinazione dello stupefacente, è parimenti non
manifestamente illogico concludere che la sostanza sia stata acquistata dal FERRARI per uso
diverso da quello personale: persuasivamente la sentenza impugnata valorizza, a tal fine, non
solo il «rilevante» quantitativo di hashish acquistato, ma anche le ulteriori circostanze
costituite dall’entità dei consumi dichiarati dal ricorrente, pari a 25 grammi circa la settimana,

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Tuttavia, con riferimento al quantitativo di droga venuto in rilievo, la ricostruzione accolta

e dalle

precarie condizioni

economiche

del

medesimo,

dichiaratosi

disoccupato

nell’interrogatorio di garanzia.
Conclusivamente, quindi, non risulta manifestamente illogica la conclusione che il FERRARI
si rese responsabile dell’acquisto, per fini diversi dal consumo personale, di circa 2 kg. di
stupefacente del tipo hashish, e che tale condotta non può essere ritenuta di «lieve entità» a
norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
5.2. I motivi aggiunti, che riguardano il trattamento sanzionatorio sono inammissibili,

sul profilo della responsabilità.
Tuttavia, trattandosi di condanna per il reato di acquisto e detenzione di “droghe leggere”
pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la questione della
(sopravvenuta) illegalità della pena è rilevabile anche di ufficio, a norma dell’art. 609, comma
2, cod. proc. pen. (cfr., per tutte, Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207).
Di conseguenza, la sentenza, pure con riferimento al FERRARI, deve essere annullata
limitatamente alla parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio, affinché il
giudice di merito proceda alla rideterminazione della pena da infliggere per tale reato alla luce
della cornice edittale dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo originario
oggetto di reviviscenza per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.
5.3. Trattandosi di annullamento pronunciato soltanto in punto di pena, la sentenza
impugnata, anche nei confronti del FERRARI, acquista autorità di cosa giudicata in relazione
all’accertamento del reato per il quale è intervenuta condanna, atteso quanto previsto dall’art.
624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De Luca, Ferrari e Pisano limitatamente al
trattamento sanzionatorio.
Annulla altresì la stessa sentenza nei confronti di Mazza limitatamente al trattamento
sanzionatorio in ordine al reato contestato al capo AA2.
Rigetta nel resto i ricorsi di Ferrari e Mazza.
Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sui predetti
punti.
Così deciso il 12 gennaio 2016.

perché non inscindibilmente connessi con quelli dedotti nell’originario ricorso, tutto incentrato

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